Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 1994

Cassazione n. 11488/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031KYMS) nato il 22/02/1994 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30013/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per l'assenza di volontà dell'imputato di offendere l'onore e il prestigio della [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando gli epiteti rivolti dal ricorrente nei confronti dell'operante, inequivocabilmente volti a screditarne la dignità (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11488 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3790/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30013/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031KYMS) nato il 22/02/1994 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30013/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per l'assenza di volontà dell'imputato di offendere l'onore e il prestigio della [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando gli epiteti rivolti dal ricorrente nei confronti dell'operante, inequivocabilmente volti a screditarne la dignità (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteMaria [OSCURATO:PERSONA] ckstanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteMaria [OSCURATO:PERSONA] ckstanzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031KYMS) nato il 22/02/1994 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30013/25 [OSCURATO:PERSONA]           OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminato  il motivo di ricorso; Ritenuto  che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per l'assenza di volontà dell'imputato di offendere l'onore e il prestigio della [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando gli epiteti rivolti dal ricorrente nei confronti dell'operante, inequivocabilmente volti a screditarne la dignità (v. p. 5 della sentenza  impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:           11488 - 26 [OSCURATO:PERSONA]            - Presidente -        Ord. n. sez. 3790/2026 [OSCURATO:PERSONA]          - Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 30013/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031KYMS) nato il 22/02/1994 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30013/25 [OSCURATO:PERSONA]           OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminato  il motivo di ricorso; Ritenuto  che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per l'assenza di volontà dell'imputato di offendere l'onore e il prestigio della [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando gli epiteti rivolti dal ricorrente nei confronti dell'operante, inequivocabilmente volti a screditarne la dignità (v. p. 5 della sentenza  impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MIl Consigliere estensore                         [OSCURATO:PERSONA]     enteMaria [OSCURATO:PERSONA] ckstanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore                         [OSCURATO:PERSONA]     enteMaria [OSCURATO:PERSONA] ckstanzo 2
Sentenza Cassazione n. 11488/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris