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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:171
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0664_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 marzo 2021 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (Valori limite ‐ NO2) (Causa C‑664/18) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per il diossido di azoto (NO2) in talune zone del [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate»

1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Formulazione più dettagliata delle censure nella memoria di replica, senza modifica né ampliamento dell’oggetto della controversia – Ammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 50-51)

2. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e persistente – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 1, punto 1, e 13, § 1, e allegato XI) (v. punti 52-58, disp. 1)

3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 77)

4. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati (Art. 258 TFUE) (v. punti 78-84)

5. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Diossido di azoto – Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, 22 e 23, § 1, secondo e terzo comma, e allegato XI) (v. punti 133-153, disp. 1) Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo superato in modo sistematico e persistente in sedici zone del [OSCURATO:PERSONA] il valore limite annuale fissato per il diossido di azoto (NO2), ossia nelle zone UK0001 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0002 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0003 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0004 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0013 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0014 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0024 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0029 (Eastern); UK0031 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0032 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0033 ([OSCURATO:PERSONA] & Merseyside); UK0034 ([OSCURATO:PERSONA] & Humberside); UK0035 ([OSCURATO:PERSONA]), e UK0036 ([OSCURATO:PERSONA]), nonché il valore limite orario per il NO2 nella zona UK0001 ([OSCURATO:PERSONA]), a partire dal 1 o gennaio 2010 fino all’anno 2017 incluso, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, le misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per il NO2 in tutte le suddette zone, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del combinato disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, letto solo e congiuntamente all’articolo XV della direttiva 2008/50, e, in particolare, all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma di tale direttiva, di vegliare affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 445 del 10.12.2018 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0664_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 marzo 2021 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (Valori limite ‐ NO2) (Causa C‑664/18) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per il diossido di azoto (NO2) in talune zone del [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate» 1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Formulazione più dettagliata delle censure nella memoria di replica, senza modifica né ampliamento dell’oggetto della controversia – Ammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 50-51) 2. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e persistente – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 1, punto 1, e 13, § 1, e allegato XI) (v. punti 52-58, disp. 1) 3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 77) 4. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati (Art. 258 TFUE) (v. punti 78-84) 5. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Diossido di azoto – Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, 22 e 23, § 1, secondo e terzo comma, e allegato XI) (v. punti 133-153, disp. 1) Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo superato in modo sistematico e persistente in sedici zone del [OSCURATO:PERSONA] il valore limite annuale fissato per il diossido di azoto (NO2), ossia nelle zone UK0001 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0002 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0003 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0004 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0013 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0014 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0024 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0029 (Eastern); UK0031 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0032 ([OSCURATO:PERSONA]); UK0033 ([OSCURATO:PERSONA] & Merseyside); UK0034 ([OSCURATO:PERSONA] & Humberside); UK0035 ([OSCURATO:PERSONA]), e UK0036 ([OSCURATO:PERSONA]), nonché il valore limite orario per il NO2 nella zona UK0001 ([OSCURATO:PERSONA]), a partire dal 1 o gennaio 2010 fino all’anno 2017 incluso, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, le misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per il NO2 in tutte le suddette zone, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del combinato disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, letto solo e congiuntamente all’articolo XV della direttiva 2008/50, e, in particolare, all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma di tale direttiva, di vegliare affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 445 del 10.12.2018 .
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