CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5568/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 7172/5/2021, depositata il 10 agosto 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente formulava istanza di rimborso a seguito della non correttezza del versamento della ritenuta da parte del datore di lavoro. In particolare, la stessa sosteneva che erroneamente il datore, a seguito di cessazione del rapporto, avrebbe operato la Incentivi esodo ritenuta sull’incentivo all’esodo con aliquota ordinaria anziché quella agevolata Irpef (pari alla metà) in applicazione dell’art. 19, comma 4-bis, TUIR. A fronte del silenzio rifiuto, la stessa contribuente proponeva ricorso che la CTP accoglieva, sentenza poi confermata dalla CTR adìta dall’Agenzia, che invece sosteneva come l’incentivo fosse stato concesso nell’ambito di una conciliazione volta ad evitare l’improcedibilità di un ricorso giurisdizionale. 2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata, nonostante l’avvenuta notifica a mezzo pec al suo difensore, avvenuta in data 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 4-bis, TUIR e 36, comma 23, d.l. n. 223/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In particolare si sostiene che l’accordo tra parti sociali e Regione Siciliana, in base al quale venne poi stipulato il verbale di conciliazione 11 febbraio 2011 che riconosceva l’incentivo - che secondo la tesi della contribuente accolta dal giudice tributario non poteva considerarsi inerente a una fase contenziosa, ma mero adempimento di un protocollo per la formalizzazione dell’esodo- risaliva al 5 novembre 1997 e non prevedeva, come invece necessario, alcun termine per la comunicazione dei lavoratori al piano di esodo, né era fornito di data certa ai sensi degli artt. 2702/2704, cod. civ. Il verbale poi non costituiva affatto adempimento di un protocollo di intesa, in quanto sullo stesso si legge che “[OSCURATO:SOCIETA] si impegna al pagamento del saldo di quanto dovuto e non ancora corrisposto (…) entro 90 giorni dalla sottoscrizione “. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Va ricordato che il citato art. 19, comma 4-bis, TUIR (abrogato dal d.l. n. 223/2006 a partire dal 4 luglio 2006), recitava “Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 17.”. Peraltro, la disposizione abrogatrice consentiva di avvalersi della disciplina agevolativa non solo per i rapporti di lavoro cessati anteriormente, ma anche per quelli cessati successivamente purché, in tal caso, le somme fossero corrisposte in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge. 2.2. Secondo l’orientamento di questa Corte, «In tema di imposte sui redditi, l'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, nonostante la sua abrogazione è reso ultrattivo dall'art. 36, comma23, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, in due ipotesi non concorrenti: 1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. cit.); oppure, alternativamente 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certaanteriore al 4 luglio 2006. Sicché ove il lavoratore proponga istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale» (Cass. n. 29400 del 2019). Va, inoltre, rammentato che «La transazione è estranea al rapporto di lavoro ed agli obblighi contributivi, perché alla base del calcolo degli oneri previdenziali deve sempre essere posta la retribuzione prevista per legge o per contratto, individuale o collettivo; ne consegue che le somme pagate a titolo di transazione dipendono da quest'ultimo contratto e non dal diverso contratto di lavoro, sicché l'assoggettabilità a contribuzione delle poste contenute nell'accordo transattivo è conseguenza dell'accertata natura retributiva delle stesse» (Cass. n. 15411 del 2020). 2.3. La stessa Agenzia riconosce che l’accordo della Regione con le parti sociali, del novembre 1997, costituisce accordo rilevante ai fini della citata normativa (pag. 5 del ricorso), né risulta dalla disciplina richiamata la necessità, invece indicata dall’Agenzia stessa, del fatto che l’accordo in parola contenga un termine entro il quale aderire al piano di esodo. Circa la data certa, come premesso si tratta di un accordo concluso da un ente pubblico (cioè appunto la Regione Siciliana) avente ad oggetto le conseguenze sui rapporti di lavoro della liquidazione degli enti economici regionali, per cui tale elemento risulta certamente dimostrato con l’allegazione di un atto pubblico, che la stessa Agenzia mostra di conoscerne citandone singole e specifiche parti (cfr. sempre pag. 5 del ricorso). Tuttavia, non risulta che la conciliazione sia nella specie meramente attuativa dell’accordo, ed anzi dal verbale, come riportato, risulta che lo stesso sia stato preceduto da un versamento proprio a titolo di incentivo, come dimostra il fatto che oggetto della conciliazione atteneva proprio al pagamento di un “saldo”. Né ciò risulta smentito dall’osservazione riportata dalla sentenza d’appello secondo cui la cessazione del rapporto avvenne volontariamente, dal momento che la controversia può attenere anche solo alla determinazione del quantum dell’indennità. Ne deriva che la conciliazione in parola ripete la natura degli accordi conclusi in sede conciliativa ai sensi dell’art. 413, cod. proc. civ., e dunque transattiva, e quindi le somme erogate in dipendenza degli stessi sono sottratte ai benefici di cui alla disciplina invocata dalla contribuente. 3. In accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo alcun ulteriore accertamento in fatto, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., va respinta la richiesta di rimborso. Le spese, compensate quelle relative alla fase di merito, vanno liquidate come in dispositivo a carico dell’intimatasoccombente. P. Q. M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese relative ai gradi di merito, ponendo quelle relative al presente giudiz