CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXX, inproprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore XXXXXXXXXXXXX, avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto laconferma della sentenza, con condanna alla rifusione delle spese del grado digiudizio, come da nota allegata;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, quale giudicedel rinvio, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 14 dicembre 2022dal Tribunale di Torino, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 572, secondocomma, cod. pen. e, riqualificate ai sensi dell’art. 612-bis, primo e secondocomma, cod. pen. le condotte successive al novembre 2018, con conseguenterideterminazione della pena, ha confermato nel resto la condanna dell’odiernoricorrente.2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo delproprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumononei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce la persistente indeterminatezza egenericità del capo di imputazione, nonostante le stringenti indicazioni in talsenso presenti nella sentenza di annullamento.2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce l’illegittimità costituzionale degliartt. 165, quinto comma, cod. pen. e 75, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, percontrasto con gli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui nonprevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attivitàsvolta dagli enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenzapsicologica e recupero di soggetti condannati per il delitto di atti persecutori.3. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. La sentenza di annullamento aveva affermato: «Fin dal capo diimputazione – ma tale aspetto trova corrispondenza nella ricostruzione in fattocontenuta nella sentenza impugnata –, risulta che il rapporto di convivenza dellapersona offesa con l’imputato era cessato a partire dal mese di novembre 2018,a seguito di un episodio (descritto a pag. 7 della sentenza) durante il qualel’imputato aveva tenuto un comportamento gravemente ingiurioso verso laconvivente che, dopo il suo allontanamento da casa, aveva sostituito la serraturadella porta di accesso dell’abitazione pur informandosi, presso comuni amici econoscenti, della sorte dell’imputato, che si era rifatto vivo minacciandola einsultandola attraverso chiamate e messaggi “inviati con cadenza quotidiana”. Ècerto che la convivenza non era più ripresa e che la persona offesa nel mese disettembre 2019, aveva presentato denuncia-querela e poi avviato le procedureper l’affidamento della figlia minore. […] La giurisprudenza di legittimità haaffermato che non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensìl’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, ricorrendone i requisiti strutturali,in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei componenti diuna unione di fatto ai danni dell'altro, quando sia cessata la convivenza […].Univoca, tuttavia, è la descrizione in fatto della sentenza impugnata e di quella diprimo grado nella parte in cui ricostruiscono e perimetrano, sul piano temporale,il periodo di convivenza e le condotte maltrattanti, che avevano contrassegnatoanche la fase inziale della convivenza ma che si erano acuite a partire dall’anno2017, condotte certamente consumate dall’imputato anche nel periodo in cui lacompagna era in stato di gravidanza. La Corte di appello, applicando il principiodi diritto innanzi enunciato, esaminerà se, nel caso in esame, possa ritenersiconfigurabile il reato di maltrattamenti ovvero quello di cui all’art. 612-bis cod.pen., in relazione alle condotte successive al novembre 2018. […] Va, inoltre,precisato che in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ove partedella condotta sia commessa sotto la vigenza della disposizione incriminatrice dicui all'art. 572 cod. pen., come modificata in senso peggiorativo per effettodell'entrata in vigore della l. n. 69 del 2019, trova applicazione la normasopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la suaentrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrarel’abitualità del reato. […] Conclusivamente, sulla scorta dei principi di dirittoinnanzi enunciati, la Corte di appello di Torino, in sede di rinvio, dovrà procederealla ricostruzione delle condotte materiali, in relazione al loro storico divenire,correlandole alla cessazione o permanenza del rapporto di convivenza tral’imputato e la persona offesa, analizzandone, altresì, la concreta ed effettivarilevanza sia nel periodo in cui la persona offesa versava in stato di gravidanzasia nel breve periodo in cui la coppia aveva convissuto unitamente alla bambina»(Sez. 6, n. 47041 del 28/11/2024).Il giudice del rinvio, con ampia delibazione della provvista istruttoria, haindividuato l’effettiva cessazione della convivenza nel novembre 2018(conformemente a quanto già ribadito dalla pronuncia di legittimità),riqualificando ai sensi dell’art. 612-bis, primo e secondo comma, cod. pen. lecondotte violente, minatorie e denigratorie indubitabilmente poste in essereanche successivamente a tale data e tali da integrare anche la diversa, ulteriorefattispecie delittuosa.2.2. In primo luogo, nel giudizio di rinvio, fermo restando l’obbligo diuniformarsi ai rilievi attinenti alle questioni di diritto, il giudice di merito non èvincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Cortedi cassazione con la sentenza rescindente, spettando solo al primo il compito diricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare ilsignificato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629-02). Il giudice del rinvio, ai sensidell’art. 627 cod. proc. pen., è chiamato a compiere un nuovo completo esamedel materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cuisentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla leggeconsistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli in viaesclusiva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenzeprocessuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova(Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345).Nel caso di specie, ferma restando la perimetrazione cronologica dellacesura costituita dall’interruzione della convivenza definitivamente cristallizzatagià dalla sentenza di annullamento, risulta pienamente rispettato il principio didiritto, espresso nella medesima pronuncia, secondo cui non è configurabile ilreato di maltrattamenti in famiglia, bensì l’ipotesi aggravata del reato di attipersecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere quando sia cessata laconvivenza e siano conseguentemente venute meno la comunanza di vita e diaffetti, nonché il rapporto di reciproco affidamento (Sez. 5, n. 11209 del27/11/2024, dep. 2025, F., Rv. 287767-01; Sez. 6, n. 10626 del 16/02/2022, L.,Rv. 283003-02; Sez. 6, n. 39532 del 06/09/2021, B., Rv. 282254-01). Paririguardo è stato riservato, nella pienezza della cognizione di merito, allagiurisprudenza di legittimità che, ai fini che qui rilevano, intende i concetti di“famiglia” e di “convivenza” di cui all'art. 572 cod. pen. nell’accezione piùristretta, nel senso di una comunità connotata da una radicata e stabile relazioneaffettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicantereciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto diconiugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione,ancorché non necessariamente continuativa (Sez. 6, n. 29928 del 29/05/2025,Liberale, Rv. 288417-01; Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022, D., Rv. 283436-01).2.3. Le deduzioni difensive in tema di diversa collocazione cronologica delloiato che separa l’operatività delle due norme incriminatrici postulanoun’inammissibile rilettura del materiale istruttorio, a fronte di un congruoapparato argomentativo, scevro di vizi logico-giuridici e coerente con lerisultanze processuali (soprattutto, ma non solo, con la narrazione della personaoffesa, confortata da plurimi riscontri) e, soprattutto, il superamento delgiudicato già formatosi sul punto, nei termini supra illustrati.Occorre sottolineare, da ultimo, come le doglianze dirette a lamentare ildifetto di una netta perimetrazione dell’editto imputativo, sotto l’abito dellaviolazione processuale, siano in effetti funzionali soltanto a sollecitareun’alternativa rilettura della vicenda storica, ricorrendo a un diverso canoneinterpretativo, di natura schiettamente fattuale, legato ai singoli episodi diallontanamento. Al contrario, la riqualificazione discende dal potere-dovere (inparte eterodiretto dal dictum di annullamento) di dare al fatto una definizionegiuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione ex art. 521, comma 1, cod.proc. pen., senza che tale quadro normativo sia stato preso in considerazione dalricorrente.3. La Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio all’esitodell’esclusione di un’aggravante e della parziale riqualificazione del fatto, haconcesso all’imputato la sospensione condizionale della pena, subordinandola –come obbligatorio ex art. 165, quinto comma, cod. pen., dati i titoli di reato percui si procede – alla partecipazione (e, implicitamente, data la chiara lettera delladisposizione, anche al superamento con esito favorevole) a specifici corsi direcupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenzapsicologica e recupero di soggetti condannati per il delitto di cui all’art. 612-biscod. pen.Secondo la difesa, tale statuizione riposerebbe su un assetto normativo nonconforme ai principi della Carta, in quanto, in difetto di attivazione deimeccanismi previsti per estendere il patrocinio a spese dello Stato alla situazionein esame:- discriminerebbe ingiustificatamente i condannati non abbienti, che nonpotrebbero usufruire dei percorsi di recupero, nell’impossibilità di sostenerne icosti, con conseguente esecuzione della pena detentiva (frustrando, in tal modo,anche la finalità rieducativa della pena);- contrasterebbe con il principio che assicura ai non abbienti i mezzi peragire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.Il tenore inequivoco delle disposizioni precluderebbe ogni interpretazionecostituzionalmente orientata.La questione di legittimità costituzionale risulterebbe di sicura rilevanza,posto che l’imputato è privo di attività lavorativa e di redditi ed è stato ammessoal patrocinio a spese dello Stato e, qualora impossibilitato per illiquidità adottemperare alle suddette prescrizioni, dovrebbe scontare una pena detentiva.4. Le perplessità suaccennate, espresse in termini astratti e ipotetici edunque inidonee a superare la soglia della rilevanza, sono, in ogni caso,manifestamente infondate in ordine a tutti i parametri costituzionali eccepiti.4.1. In primo luogo, risultano, invero, assiomi affatto indimostrati l’assolutae involontaria incapacità finanziaria del ricorrente (e la concreta impossibilità disopportare i costi dei percorsi di recupero), in quanto condizione nonsovrapponibile ai requisiti reddituali di accesso al patrocinio a spese dello Stato,nonché la stessa insuperabile natura onerosa dei percorsi medesimi, poichéseppure la Novella afferma che non devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica (art. 6, comma 2, l. 19 luglio 2019, n. 69),l’ordinamento conosce comunque – e la prassi registra esempi in tal senso,anche mediante ricorso allo strumento convenzionale – programmi di«prevenzione della violenza organizzati dai servizi socio-assistenziali delterritorio» (art. 282-quater, comma 1, cod. proc. pen.).Soprattutto, il diritto vivente afferma che, qualora la sospensionecondizionale della pena sia stata subordinata, ai sensi dell’art. 165, quintocomma, cod. pen., alla partecipazione e al superamento di percorsi di recupero,l’inosservanza degli obblighi non comporta la revoca automatica del beneficio,dovendo il giudice dell’esecuzione valutare quanto eventualmente allegato dalcondannato al fine di dimostrare l’impossibilità ad adempiere dovuta a causa alui non imputabile (Sez. 6, n. 2561 del 17/12/2025, dep. 2026, M., non mass.;Sez. 1, n. 9223 del 05/02/2025, P., Rv. 287683-01. In termini, con riferimentoad altri obblighi condizionanti, anche Sez. 6, n. 11773 del 25/02/2026, S., nonmass.). Anche nella materia in esame permane, invero, l’operatività dei principicostantemente affermati da questa Corte a proposito della sorte dellasospensione condizionale in assenza dell’adempimento da parte del condannato,in base ai quali è possibile allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovataimpossibilità ad ottemperare, purché indipendente da condotte volontariamenteposte in essere dal condannato, comprovata e assoluta (Sez. 3, n. 30402 del08/04/2016, Paris, Rv. 267330, non massimata sul punto).La prospettata mera eventualità dell’ingresso in una struttura penitenziariaper incolpevole inadempimento dell’obbligo non risulta, dunque, sufficiente aipotizzare un vulnus al principio di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. (e, indefinitiva, a sostenere la stessa concreta rilevanza della questione).4.2. In ogni caso, la complessiva ricostruzione sistematica della difesasconta l’erroneità dell’impostazione iniziale, che include nell’area delprocedimento penale anche momenti ad esso successivi, sia pure non privi dirilevanza giuridica per quanto attiene alla fase strettamente esecutiva.L’art. 24, terzo comma, Cost. mira, infatti, a garantire a coloro che non sonoin grado di sopportare il costo di un processo l'effettività del diritto ad agire e adifendersi in giudizio (diritto inviolabile, secondo il secondo comma del medesimoart. 24 Cost.), richiamando il compito assegnato alla Repubblica dall’art. 3,secondo comma, Cost. affinché siano predisposti i mezzi necessari per garantireai non abbienti le giuste chances di successo nelle controversie giudiziarie,rimediando alle asimmetrie derivanti dagli ostacoli di ordine economico cheimpediscono di fatto di compensare il difensore e, nel caso i suoi ausiliari (cfr.Corte Cost., sent, n. 10 del 2022).Il patrocinio a spese dello Stato è, dunque, un istituto a garanziadell’effettività del diritto inviolabile di difesa e non di altre successiveconseguenze del processo penale (tra cui l’assoggettamento alle sanzioniirrogate, anch’esso funzionale alla finalità rieducativa, in particolare secondol’articolato meccanismo diretto a contenere il rischio di recidivanza degli autori didelitti di violenza domestica e di genere). Opinando altrimenti, si dovrebbepresupporre un ausilio istituzionale anche per il pagamento delle sanzionipecuniarie (per il quale la adeguatezza e la proporzionalità della pena sonopresidiate da tutt’altra architettura codicistica) o per il risarcimento ex art. 185,secondo comma, cod. pen. o la rifusione delle spese legali sostenute dalle particivili.4.3. La denunciata disparità di trattamento e di irragionevolezza delcombinato disposto delle norme di cui si duole il ricorrente può essere rilevatasolo a seguito di confronto con tertia comparationis omogenei ovvero in esito allaconstatazione di una contraddizione intrinseca della norma censurata (Cortecost., sent. n. 236 del 2008).Nel caso di specie non ricorrono né la prima ipotesi (per mancata indicazionedi previsioni omogenee necessaria a impostare il giudizio comparativo), né laseconda (posto che – ferma restando la ratio del patrocinio, come soprabrevemente illustrata – nell’ordito normativo non si rinvengono cesure logichenel limitare alla definizione del procedimento il supporto finanziario dello Stato,non solo in vista del contenimento della spesa pubblica in materia di giustizianon sconosciute al sistema, ma per le evidenti e già accennate ragioni di ordinesistematico).5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di unasomma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.6. Consegue, altresì, la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese diassistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presentegrado di giudizio, da porre in favore dell’Erario, stante l’ammissione al gratuitopatrocinio.La liquidazione di tali spese è rimessa alla Corte di appello di Torino, cheprovvederà mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82e 83, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXXX, inproprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figliaminore XXXXXXXXXXXX, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misurache sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamentoin favore dello Stato.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.