CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullare senza rinvio la statuizione riferita alla confisca del profitto di cui al capo 2) e annullare con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione in punto di disposta confisca con riguardo al profitto di cui al capo 1). [OSCURATO:PERSONA] 1.1 [OSCURATO:PERSONA] dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Palermo, con sentenza in data 23 novembre 2022, applicava ex art. 444 cod.proc.pen. ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di truffa finalizzata ad ottenere pubbliche contribuzioni, tentata truffa e sostituzione di persona agli stessi in concorso contestati. Con la stessa sentenza il G.U.P. disponeva la confisca ai sensi del combinato disposto degli artt. 640 quater e 322 ter cod.pen. nei confronti degli imputati sino all'importo di C 5.978.079,59 pari al valore del profitto dei reati di truffa e tentata truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen., 640 quater e 322 ter cod.pen. per violazione di legge laddove era stata applicata la confisca del denaro, beni o altre utilità di cui gli imputati hanno I.a disponibilità anche con riferimento al profitto mai conseguito del reato di cui al capo n. 2) contestato nella forma solo tentata; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen., 640 quater e 322 ter cod.pen. per violazione di legge e difetto di motivazione nella misura in cui era stata applicata la confisca c.d. per equivalente nei confronti di entrambi gli imputati senza previamente verificare la possibilità di disporre la confisca diretta del profitto del reato nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA]. posto che la disciplina dettata dal citato art. 322 ter prevede l'intervento della confisca per equivalente solo quando non è possibile la confisca diretta del profitto nel caso di specie percepito dalla società [OSCURATO:SOCIETA].. In ogni caso la motivazione doveva ritenersi mancante anche in relazione alla determinazione dell'importo sottoposto a confisca, stabilito nell'intero supposto profitto quando dalla stessa annotazione della G.d.F. si ricavava che gli accertamenti della irregolarità delle pratiche avevano riguardato solo le richieste dell'anno 2017 ed, altresì, che i profitti erano stati ricavati dai clienti, cd. soggetti responsabili, per effetto dei pagamenti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, quanto al primo motivo, appare evidente che la confisca non poteva colpire l'intero profitto del delitto di truffa per erogazioni pubbliche contestata nella forma solo tentata e ciò perché rileva in primo luogo il testo inequivocabile dell'articolo 640 quater cod.pen. che fa riferimento soltanto ai delitti consumati di cui agli artt. 640 secondo comma, 640 bis e 640 ter cod.pen.. Nel caso di specie pertanto per procedersi alla confisca avrebbe dovuto comunque accertarsi che l'importo di C 598.407,84 era stato versato, circostanza che non si ricava in alcun modo dalla sentenza impugnata e che deve essere verificata in sede di rinvio. 2.2 Fondato è anche il secondo motivo, con il quale si muovono ulteriori doglianze anche in relazione alla confisca per equivalente disposta in relazione al capo n.1; al proposito va fatta applicazione del principio secondo cui anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca per equivalente non può essere applicata sulla base della motivazione sintetica tipica del rito, sicché il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve specificamente esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e non attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sull'esistenza di una sproporzione tra i valori sequestrati e il profitto del reato per cui è stato apposto il vincolo cautelare (Sez. 5, n. 32678 del 11/03/2015, Rv. 264254 - 01). Nel caso in esame la motivazione adottata dal G.U.P. presso il tribunale di Palermo non appare rispettare l'obbligo così ricostruito ed appare del tutto assertiva e priva di qualsiasi giustificazione in ordine: - all'adozione della confisca anche per equivalente nei riguardi degli imputati con riguardo al nesso esistente tra gli stessi e la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; - alla determinazione del profitto dagli stessi percepito piuttosto che da altri soggetti pure beneficiati dai pagamenti effettuati per effetto della truffa dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA].Alla luce delle predette, considerazioni pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni attinenti la confisca che andranno integralmente rivalutate applicando i predetti principi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Palermo sez. G.I.P.- per nuovo giudizio sul punto. Roma, 18 aprile 2023 (1IL CONSIGLI.liwiì T. nazio .11110, [OSCURATO:PERSONA] Geppino [OSCURATO:PERSONA] IL 01 GIU.