CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 25348/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a procura in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 493/2022,pubblicata in data 11 febbraio 2022 e notificata il 2 marzo 2022;Oscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19maggio 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su richiesta di OMISSISs.r.l., impresa di autotrasporto di cose per conto terzi, con il qualequest’ultima chiedeva il pagamento dell’importo di euro 2.072.027,10a titolo di corrispettivo per i servizi di scarico merce per il periodofebbraio 2013 – settembre 2015, in forza di rapporto contrattualeintercorso tra le parti, a decorrere dal 1° novembre 2009 e sino al 17settembre 2015, avente ad oggetto l’affidamento della distribuzionedelle merci prese in consegna nei due centri di distribuzione di PieveEmanuele e di Anagni e destinate ai punti vendita dislocati su tutto ilterritorio nazionale.L’opponente deduceva che il contratto prevedeva una sola tariffaper il trasporto e che dal 2012, in luogo dei corrispettivicontrattualmente pattuiti, aveva corrisposto in favore della opposta, atitolo di costi minimi di esercizio, ai sensi dell’art. 83-bis d.l. n. 112del 2008, importi maggiori rispetto a quelli previsti in contratto.La società [OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsi in giudizio, replicava checon il contratto concluso nel 2009, mai modificato, era stata previstauna tariffa in euro/km per i trasporti ed un distinto corrispettivo ineuro/punto vendita per gli scarichi successivi al primo all’interno deipunti vendita [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9346/2019 pubblicata il 15ottobre 2019, accoglieva l’opposizione, rilevando che l’opponente, adecorrere dal 2012 e per tutta la durata del contratto, avevacorrisposto, per i servizi resi dall’opposta in esecuzione del contratto,i corrispettivi di valore corrispondenti a quelli dei costi minimi diOscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025esercizio di cui all’art. 83-bis d.l. n. 112 del 2008, sicuramentesuperiori ai compensi spettanti all’opposta in forza delle previsionidell’originario contratto; aggiungeva che la “prospettazionedell’opposta” era smentita sia dal fatto che quest’ultima, dopo avereemesso fatture di conguaglio relative all’anno 2012 ed ai primi duemesi del 2013, non aveva più richiesto, fino alla cessazione delcontratto, ulteriori compensi, sia dalla considerazione che, sebbenel’opposta avesse dedotto che qualche mese prima aveva raggiunto unaccordo modificativo dell’originario contratto, ancora nell’agosto 2013le parti stavano programmando un incontro per discutere una bozzadi un nuovo contratto che prevedesse quale unica forma tariffariaquella derivante dall’applicazione dei cd. costi minimi di esercizio.2. La Corte d’appello di Milano, rigettando l’appello proposto dallaOMISSIS s.r.l., ha osservato che il contratto del 2009, al punto 20,nel determinare i corrispettivi dovuti di cui agli allegati “B” e “D”,prevedeva una sola tariffa di trasporto unitaria, comprensiva di tuttele spese sostenute per effettuare il servizio, ‹‹seppure avuto riguardoa plurimi elementi quali i chilometri di percorrenza, i punti di scaricosuccessivi al primo, le distanze tra i centri di distribuzione e l’ultimopunto di scarico previsto passando dagli scarichi intermedi››, e noninvece, come sostenuto dall’appellante, due tariffe concorrenti, unaper i corrispettivi chilometrici e una per gli scarichi successivi alprimo. La circostanza che le parti avessero inteso dare corso allaesecuzione del contratto applicando il regime dei cd. costi minimi,diverso da quello in origine convenuto, anche in mancanza di unaformalizzazione, trovava la sua giustificazione, secondo la Corteterritoriale, nella obbligatorietà di tali costi, all’epoca vigenti; nonrisultava comunque provata, anche perché soggetto a forma scritta,l’esistenza di un accordo volto a modificare il contratto prevedendouna diversa articolazione tariffaria in luogo di quella unitariaOscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025convenzionalmente adottata.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con quattro motivi, per la cassazionedella suddetta sentenza.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale entrambele parti hanno depositato memorie illustrative.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. ‹‹violazione o falsaapplicazione degli artt. 2722 e 2723 cod. civ. e nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c.››, nonché omessoesame, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Lamenta che la Corte territoriale, con motivazione affetta dacontraddittorietà, non avrebbe ammesso le prove orali da essarichieste, ritenendole inammissibili ed irrilevanti, salvo poi affermarecon la sentenza impugnata che la creditrice non aveva dimostratol’esistenza di un accordo modificativo (evidentemente orale) chegiustificasse la pretesa di ulteriori compensi rispetto a quellicorrisposti da [OSCURATO:SOCIETA]. a partire dal mese di marzo 2013; siduole, in particolare, della mancata ammissione del capitolorichiamato a pag. 14 del ricorso (“Vero che la [OSCURATO:SOCIETA] ha richiestol’adeguamento delle tariffe espresse in euro/km ai cd. costi minimi exart. 83-bis mantenendo i compensi aggiuntivi per le consegne neipunti vendita pattuiti contrattualmente”) e sostiene che tale provafosse determinante per dimostrare il reale contenuto dell’accordo del2012, stipulato in forma orale, non essendovi un documento con cuila prova richiesta potesse ritenersi in contrasto ai sensi dell’art. 2722Oscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025cod. civ.2. Con il secondo motivo è dedotta la falsa o errata applicazionedell’art. 1350 cod. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.La ricorrente censura la decisione gravata per avere affermatoche i cd. costi minimi di cui all’art. 83-bis d.l. n. 112 del 2008 hannosostituito la tariffa contrattuale, pur in assenza di formalizzazione, esottolinea che tale assunto sarebbe contraddetto dal passo dellamotivazione che nega l’esistenza di un patto volto a modificare ilprecedente contratto del 2009 perché “soggetto a forma scritta”.3. Con il terzo motivo, deducendo la falsa o errata applicazionedell’art. 2729 cod. civ., nonché la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., la ricorrente si duole che la Corteterritoriale abbia dapprima negato ingresso alla prova orale e poiabbia fatto ricorso alla prova presuntiva, sebbene le presunzionisemplici potessero essere superate mediante la prova contraria, dafornire con ogni mezzo, non esclusa la prova testimoniale.4. Con il quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 83-bisd.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133del 2008, la falsa ed errata applicazione degli artt. 1362, primo esecondo comma, 1368 e 1369 cod. civ., nonché dell’art. 1687 cod.civ.La ricorrente censura la sentenza impugnata là dove il giudice disecondo grado ha ritenuto che i cd. costi minimi ricomprenderebberotutte le prestazioni tipiche del vettore in base al contratto ditrasporto, ivi comprese le attività di carico e scarico e di consegnadelle merci fino all’interno dei locali del destinatario, rimanendo adesse estranee solo quelle aggiuntive. Soggiunge che il richiamato art.83-bis del d.l. n. 112 del 2008 individua esclusivamente il parametroOscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025di “costo chilometrico”, mentre il contratto del 2009 era volto avalorizzare separatamente le percorrenze chilometriche dalleconsegne successive alle prime, e che il compenso calcolato ineuro/punto vendita aveva la funzione di remunerare il trasportatoredei costi ulteriori ed aggiuntivi che dipendevano dalla molteplicitàdelle soste nei diversi punti vendita e dal frazionamento dell’attività discarico della merce, fattori che inevitabilmente facevano lievitare icosti della produzione.5. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possonoessere congiuntamente scrutinati e sono in parte infondati ed in parteinammissibili.5.1. La Corte milanese, in esito all’esame delle condizioni delcontratto concluso tra le parti nel 2009, ha escluso l’ammissibilitàdella prova richiesta dall’allora appellante, odierna ricorrente, sulpresupposto che l’accordo negoziale prevedesse, diversamente daquanto prospettato dalla creditrice, un’unica tariffa di trasporto,comprensiva di tutte le spese sostenute per effettuare il servizio e,quindi, anche di quelle attinenti all’attività di carico e poi di scaricodall’automezzo e successiva movimentazione della merce, dacalcolarsi unitariamente avendo riguardo sia ai chilometri dipercorrenza sia ai punti di scarico successivi al primo; in particolare,avendo escluso che agli allegati “B” e “D” del contratto fossero statepattuite due distinte tariffe, di cui la prima riferita al corrispettivocalcolato sulla base dei chilometri percorsi e l’altra, aggiuntiva,fondata sul diverso criterio dei punti di vendita successivi al primo eche tra le parti fosse stato concluso, in forma scritta, comeespressamente previsto nello stesso contratto, un accordomodificativo di quello sottoscritto nel 2009, ha reputatoinammissibile la prova orale formulata con la memoria ex art. 183,sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., volta a dimostrare la conclusioneOscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025di un accordo verbale che stabilisse compensi diversi da quelliinizialmente concordati con il contratto del 2009 e poi, nel 2012,adeguati ai cd. costi minimi di cui all’art. 83-bis d.l. n. 112/1998.La sentenza, sul punto, sfugge al vizio motivazionale contestato,se è vero che la motivazione deve ritenersi affetta da vizio dicontraddittorietà insanabile e viola, quindi, il «minimo costituzionale»,qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provatadopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass.,sez. 3, 09/11/2017, n. 26538; Cass., sez. 3, 22/06/2016, n. 12884;Cass., sez. 3, 01/02/2023, n. 2980).Tale condizione non ricorre nel caso di specie. La Corte d’appelloha, invero, fondato l’inammissibilità del capitolo di prova, richiamatocon il primo motivo, sul rilievo che un eventuale contrattomodificativo avrebbe dovuto necessariamente rivestire la formascritta, a pena di invalidità, come espressamente previsto dalcontratto del 2009 (art. 29), e tanto è sufficiente per escludere che ilpercorso argomentativo seguito sia affetto da vizi logici e che lasentenza incorra nella violazione dell’art. 1350 cod. civ., denunciatacon il secondo motivo.5.2. Allo stesso modo non è ravvisabile la presunta violazionedell'art. 2722 cod. civ. La Corte d’appello, ritenendo operante ildivieto previsto da tale ultima disposizione normativa, si è posta inlinea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez.09/04/2008, n. 9243; Cass., sez. 3, 12/06/2012, n. 9526; Cass., sez.2, 20/01/2022, n. 1742) che ritiene che i limiti legali di ammissibilitàdella prova orale non operano quando la prova sia diretta non già acontestare il contenuto del documento, ma a renderne esplicito ilsignificato (Cass., sez. 3, 16/07/2003 n. 11141) o a chiarire l'effettivavolontà dei contraenti (Cass., 09/02/1981 n. 782); e che il divietodell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 cod.Oscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025civ. in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di undocumento riguarda, invece, gli accordi di volontà diretti amodificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozioconsacrato nel contratto scritto. Considerato che il capitolo di prova dicui si lamenta la mancata ammissione, per come formulato, è propriovolto a dimostrare che tra le parti era intervenuto un accordo che,pur adeguando le originarie tariffe ai costi minimi di esercizio ex art.83-bis citato, contemplasse “compensi aggiuntivi per le consegne neipunti vendita”, non previsti nell’originario accordo del 2009, perquanto accertato dalla Corte d’appello, emerge evidente il contrastodi tale prova con il dettato dell’art. 2722 cod. civ.Peraltro, risulta determinante rammentare che l'indagine volta astabilire se la prova testimoniale tenda o meno a modificare l'attoscritto compete al giudice del merito, il cui apprezzamento alriguardo, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici,è incensurabile in cassazione (Cass., 22/02/1974, n. 513).Anche la valutazione delle circostanze, in presenza delle quali èconsentita, a norma dell'art. 2723 cod. civ., l'ammissione della provaper testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione diun documento, è demandata al potere discrezionale del giudice dimerito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valorepreminente ad una od alcune di esse, con apprezzamento che, secongruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. (Cass.,sez. 3, 22/05/2006, n. 11932); sicché anche sotto tale profilo ilmotivo si rivela inammissibile.Le ulteriori doglianze fatte valere con i motivi in esame, al di làdella astratta deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione dilegge, si sostanziano in un autonomo ordine soggettivo diconsiderazioni ed apprezzamenti sulle risultanze istruttorie,inammissibilmente contrapposto all'iter logico seguito dal giudice aOscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025quo per pervenire al suo convincimento, esposto esaurientemente econ proposizioni internamente e reciprocamente coerenti. Inoltre, ladeduzione della violazione dell’art. 115 cod. cod. proc. non si pone inlinea i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867del 2020; mentre non risulta neppure esplicitata la denunciataviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sicché, anche sotto taleulteriore profilo, la censura si rivela inammissibile.5.3. I mezzi risultano del pari inammissibili in relazione alladenuncia di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., perché il vizio non è stato dedotto neitermini precisati dalle Sezioni Unite con le note sentenze n. 8053 e n.8054 del 2014, n. 9558 del 2018 e n. 33679 del 2018.A tanto deve aggiungersi, con specifico riguardo al secondomotivo, che la doglianza non si correla alla ratio della decisione; igiudici d’appello, oltre a non essere incorsi in motivazionecontraddittoria laddove hanno affermato che i costi minimi diesercizio ex art. 83-bis d.l. n. 112 del 2008 non richiedevano unaformalizzazione, trattandosi di tariffa obbligatoria che ha sostituitoquella contrattuale in forza del meccanismo della cd. inserzioneautomatica ex art. 1339 cod. civ., quando hanno utilizzato lalocuzione “forma scritta”, come chiaramente emerge dal percorsoargomentativo complessivamente valutato, hanno inteso escludereche il mero accordo verbale potesse essere sufficiente ad introdurreun accordo modificativo di quello del 2009 che prevedesse “unadiversa articolazione tariffaria in luogo di quella unitariaconvenzionalmente adottata”. Non è, pertanto, ravvisabilecontraddittorietà della motivazione, che sussiste solo in presenza diun contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte a sostegno deldecisum.6. Pure inammissibile è il terzo motivo.Oscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025Varrà premettere che, in tema di prova presuntiva, il giudice ètenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., ad ammettere solopresunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nellarealtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità dellasussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quellodella "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementipresuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da unapluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza; è pure tenuto ad articolare ilprocedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti glielementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successivavalutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se sianoconcordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile,invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.Tanto comporta che la denuncia, in cassazione, di violazione ofalsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudicedi merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione oconcordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenzaignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma. (Cass., sez. 2, 21/03/2022, n. 9054; Cass.,sez. U, n. 1785 del 2018).La Corte d’appello, a supporto della rilevata unicità della tariffaOscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025prevista nell’originario contratto del 2009, ha valorizzato qualielementi indiziari sia il fatto che dal 2012 e sino alla fine del rapportocontrattuale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva corrisposto esclusivamente i costiminimi di esercizio dietro emissione, da parte della odierna ricorrente,delle relative fatture, sia ancora il fatto che quest’ultima non abbiamai rivendicato, per tutto tale lungo lasso di tempo, ulterioricompensi per i servizi prestati, come pure che la bozza di contrattoche le parti stavano negoziando ancora nel luglio 2013 prevedeva lasostituzione della tariffa con i costi minimi, senza alcuna aggiunta dicompensi per servizi di “handling”; da tali elementi ha tratto la provapresuntiva che tra le parti non fosse mai stato raggiunto, né tantomeno formalizzato, un diverso accordo che deponesse per una tariffadiversa da quella unitaria in origine contrattualmente pattuita esuccessivamente adeguata ai cd. costi minimi di cui all’art. 83-bis d.l.n. 112 del 2008.La doglianza svolta, nella sostanza, si risolve in una diversaricostruzione delle circostanze fattuali e nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito, senza spiegare in concreto i motivi della violazionedei paradigmi della norma, cosicché essa non si sottrae alladeclaratoria d’inammissibilità.Né, d’altro canto, la prova che la ricorrente lamenta non esserestata ammessa, richiamata alle pagine 19 e 20 del ricorso, avrebbepotuto condurre al superamento della riscontrata unicità della tariffaapplicata, avendo, al riguardo, la Corte milanese accertato, conadeguata motivazione non scrutinabile in questa sede, che ‹‹laprospettata previsione contrattuale di una duplicità di tariffe ècontraddetta dall’emissione delle fatture n. 630/12 del 31.12.2012,“conguaglio 2012 per tariffe minime di sicurezza”, e n. 232/13 del31.5.13, “adeguamento tariffe nei mesi gennaio febbraio 2012”, cheOscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025presuppongono l’avvenuta fatturazione per il periodo di riferimentodei corrispettivi calcolati secondo le previsioni pattizie, non ancorapraticato l’adeguamento ai cd. costi minimi. Una volta applicatol’adeguamento tariffario ai cd. costi minimi tutte le restanti fattureindividuano quale causale i servizi resi››; con l’ulteriore precisazioneche, seppure erano intercorsi tra le parti contatti, già dall’agosto del2013, per addivenire alla formalizzazione di un nuovo contratto, nonsi era mai perfezionato un accordo diverso da quello già in essere adecorrere dal 2012, avendo la odierna ricorrente continuato asvolgere la propria attività a fronte della corresponsione di tariffecorrispondenti ai cd. costi minimi fino alla disdetta del marzo 2025.A fronte di tale puntuale apprezzamento delle risultanzeprobatorie, non è ravvisabile la contestata violazione dell'art. 115cod. proc. civ., per la configurabilità della quale occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), essendo per controinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimentoad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 30/09/2020, n.20867).Del tutto inesplicata e, quindi, inammissibile si appalesa inoltre ladenunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., pure invocata con ilterzo motivo.7. Anche il quarto motivo non coglie nel segno ed è inammissibileperché, sotto l’apparente deduzione di violazione di vizi di legge,impinge, a ben vedere, in questioni meramente fattuali già vagliateOscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025dalla Corte territoriale con argomentazioni che non sono idoneamentecensurate in questa sede.Difatti, il giudice d’appello, nel disattendere il motivo di gravamecon cui si lamentava che il Tribunale non avesse fatto buon governodell’art. 83-bis d.l. n. 112 del 1998, ha, del tutto correttamente,messo in rilievo che la “partecipazione allo scarico” della merce,prevista in contratto — attività che l’odierna ricorrente riconduce aquella di “handling”, termine con cui individua l’attività di carico escarico e di movimentazione merci in magazzino— ed in relazione allaquale pretende un compenso aggiuntivo, non sia altro che unaoperazione funzionale ad assicurare la corretta presa in consegna erimessione delle merci trasportate, come tale ricompresa nella piùampia prestazione di trasporto e non attività ad essa estranea.A tale approdo la Corte è pervenuta all’esito di una attivitàinterpretativa delle clausole contrattuali, in forza delle quali l’odiernaricorrente aveva assunto l’obbligazione di prendere in consegna lamerce resa a bordo dell’automezzo ed a trasportarla fino al puntovendita, per poi rimetterla “a bordo automezzo”; ha spiegato, comegià evidenziato anche dal Tribunale, che al punto A5 del contratto,nella sezione dedicata alle “attività operative”, era espressamenteprevisto che il vettore dovesse partecipare allo scarico con ilpersonale addetto al ricevimento e, specularmente, a monte, che ilvettore dovesse partecipare “al carico dell’automezzo provvedendo asistemare in sicurezza le unità di carico contenenti le merci”, con ciòassumendo la responsabilità della corretta gestione del carico.Trattasi all’evidenza, come rilevato dal giudice d’appello, non dinella tipica attività di trasporto per conto terzi, le quali, secondo gliaccordi contrattuali del 2009, venivano remunerate con una tariffaunitaria, calcolata sia tenendo conto dei chilometri di percorrenza siaOscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025dei punti di scarico successivi al primo (cd. consegne aggiuntive),tariffa che dal 2012 è stata sostituita con i cd. costi minimi diesercizio di cui all’art. 83-bis d.l. n. 112 del 2008; tale ultimadisposizione, pur determinando il corrispettivo in euro/km, tieneconto di tutte le prestazioni che il vettore è tenuto a svolgere al finedi assicurare l’arrivo a destinazione della merce affidatagli per iltrasporto, a nulla rilevando l’attività di vera e propria movimentazionedelle merci all’interno del punto di vendita, che è “ultronea rispetto aquanto contemplato tra le obbligazioni del contratto di trasporto”.Va, pertanto, esclusa sia la violazione dell’art. 83-bis citato, siadell’art. 1687 cod. civ., che pone a carico del vettore l’obbligo dimettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo enel termine e con le modalità indicate nel contratto o, in mancanza,dagli usi.La censura sfugge alla declaratoria di ammissibilità anche laddovesi contesta, in modo del tutto generico, una violazione dei criteri chedevono guidare l’interpretazione del contratto. Va, in proposito,ribadito l’orientamento di questa Corte a mente del qualel’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compitiesclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimitàse rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congruamotivazione, potendo il sindacato di questa Corte avere ad oggettonon già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solol’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale ilgiudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a luiriservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento oin errore di diritto (Cass., 31/03/2006, n. 7597; Cass., 01/04/2011,n. 7557; Cass., 14/02/2012, n. 2109; Cass., 29/07/2016, n. 15763).Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamatiprofili, il ricorrente deve non solo fare esplicito riferimento alle regoleOscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenute, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti (Cass., sez. 3, 11/03/2014, n. 5595; Cass., sez. 6 - 3,27/02/2015, n. 3980; Cass., sez. 3, 19/07/2016, n. 14715).La ricorrente rivolge alla sentenza una doglianza del tuttogenerica, perché si limita a richiamare in rubrica una presuntaviolazione degli artt. 1362, 1368 e 1369 cod. civ., senza tuttaviaillustrare in concreto le ragioni per le quali la interpretazione delcontratto adottata dalla Corte territoriale sarebbe logicamente egiuridicamente insostenibile. In ogni caso, l’interpretazione fornita sisottrae al sindacato di questa Corte, in quanto l'interpretazione datadal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una dellepossibili, e plausibili, interpretazioni (Cass., sez. 3, 20/11/2009, n.24539; Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319; Cass., sez. L,03/07/2024, n. 18214).8. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Oscuramento disposto Numero registro generale 12354/2022Numero sezionale 1891/2025Numero di raccolta generale 25348/2025Data pubblicazione 16/09/2025Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 19 maggio 2025IL PRESIDENTEGiacomo Travaglino