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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06527/2025

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato lemma Giuseppe in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si sono riportati ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha dato integrale conferma, per quel che qui immediatamente interessa, alle condanne emesse in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale in esito a giudizio abbreviato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili di più fatti di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 descritti al capo 10) della rubrica mentre ha parzialmente confermato la condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitando il giudizio di responsabilità del predetto alla sola condotta, descritta sempre nel capo 10), di cessione ex art 73 citato, realizzata il 29 marzo 2016, riducendo, per l'effetto, il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice ai danni di quest'ultimo.

2. Hanno interposto autonomi ricorsi i tre citati imputati.

3. Nell'interesse di Mammoliti, con il ricorso originario (a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata fondato il giudizio di responsabilità: facendo illegittimamente leva sulla definitività della condanna resa nei confronti del concorrente [OSCURATO:PERSONA], in esito alla sua rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena ex art 599 bis cod. proc. pen. senza che tanto potesse influire sulla autonoma posizione del ricorrente; in assenza di puntuali elementi probatori destinati a supportare l'assunto inerente alla cessione ascritta al ricorrente, ritenuta sulla base di valutazioni meramente congetturali; senza dare il giusto rilievo alla assoluzione dei concorrenti Cardaciotto e Mirabella, aspetto destinato a destrutturare l'intera impostazione accusatoria; valorizzando, di contro, l'aspetto della mancanza di una lettura alternativa dei fatti offerta dalla difesa, all'esito di una illegittima inversione dell'onere probatorio; procedendo ad una erronea applicazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Con motivi aggiunti (sottoscritti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente giusta nuova nomina allegata agli atti), si ribadiscono le ragioni di illogicità del motivare già rimarcate, segnalando altresì che nel separato giudizio ordinario il fratello Francesco, concorrente nel fatto mantenuto a sostegno della condanna resa ai danni di Domenico, è stato mandato assolto.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si prospettano due diversi motivi di ricorso.

4.1. Con il primo si contesta la tenuta argomentativa del giudizio di responsabilità Il ricorrente, secondo l'assunto accusatorio, sarebbe stato il corriere che per conto dei fratelli Mannmoliti, Domenico e Francesco, in più occasioni - 6 e 20 dicembre 2015, nonché 6 gennaio 2016 - avrebbe trasportato cocaina dalla Calabria, poi consegnata a [OSCURATO:PERSONA], presso la sua residenza, sita in via Gaetano di Giovanni in Catania.

Tali conclusioni, tuttavia, risulterebbero supportate solo da momenti fattuali valorizzati in termini evidentemente congetturali, in assenza, peraltro, di comprovati momenti di indagine attestanti effettivi contatti del ricorrente con i Mammoliti.In particolare, i giudici del merito avrebbero dato rilievo alla riscontrata presenza nel territorio catanese, dell'auto intestata alla moglie del ricorrente, in una occasione video ripresa all'interno del condominio riguardante l'abitazione dell'Anastasi, aspetto non comportante un effettivo coinvolgimento del ricorrente in qualsivoglia iniziativa illecita; allo scambio di buste avvenuto il 20 dicembre 2015 con l'Anastasi sempre all'interno di quel condominio senza che tuttavia le indagini abbiamo mai chiarito quale fosse il contenuto delle dette buste; in assenza di riscontri probatori, si sarebbe altresì ritenuto il ricorrente coinvolto nelle condotte del 6 gennaio 2016 e si sarebbe dato, ancora, rilievo all'arresto del ricorrente avvenuto in Calabria il 7 gennaio 2016, malgrado dalla relativa vicenda delittuosa non potrebbe ricavarsi a ritroso alcuna conferma logica della partecipazione del ricorrente ai reati descritti dall'imputazione.

4.2. Con il secondo motivo la difesa contrasta la motivazione spesa nel denegare il riconoscimento delle attenuate generiche.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono due diversi motivi, uno attinente al giudizio di responsabilità, l'altro afferente alla misura della pena irrogata.

5.1. Con la prima, composita, censura si adducono violazioni di legge, sostanziale e processuale, vizi di motivazione, diversi travisamenti probatori, aspetti tutti inficianti la ritenuta responsabilità del ricorrente per i quattro fatti di detenzione, trasporto e cessione realizzati su mandato dei fratelli Mammoliti in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Si contesta, in particolare, l'argomentare speso nel confermare l'identificazione nel ricorrente del soggetto, ripreso dalle videocamere installate presso il condominio di Anastasi, che ebbe ad effettuare le asserite consegne di cocaina al predetto nelle date 17 e 31 gennaio, 7 e 15 febbraio 2016, malgrado - la sostanziale pretermissione, il travisamento e comunque la lettura illogica della prova a discarico offerta sul tema dalla consulenza tecnica, acquista agli atti su sollecitazione della difesa del Mammoliti, dalla quale emergeva, all'esito di un giudizio scientifico legato alla valutazione di dati antropometrici, che il soggetto ripreso nelle dette occasioni non poteva essere il ricorrente; - il riferimento ad una individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria non riscontrata tra gli atti di indagine acquisiti e parimenti il riconoscimento a video di una autovettura riferibile al ricorrente e il riscontro offerto dal preteso "aggancio" dell'apparecchio telefonico del ricorrente di una "cella" ubicata nel territorio etneo, anche questi aspetti probatori altrettanto non formalizzati in alcuna tra le risultanze di indagine presenti agli atti; - l'avvenuta identificazione nel ricorrente operato dalla Corte in camera di consiglio operando un raffronto tra i frame di immagine assertivamente riproducenti il ricorrente e la scheda personale di quest'ultimo, acquisita agli atti, modalità all'evidenza irrituale perché resa in spregio alle regole di acquisizione probatoria.Il giudizio di responsabilità, inoltre, ad avviso della difesa, farebbe leva: su una interpretazione, manifestamente illogica e comunque travisata, della intercettazione del 15 febbraio 2016, che, definita lacunosa già dal primo giudice, comunque non poteva ritenersi in grado di riferire al ricorrente i riferimenti al traffico di droga coinvolgente i colloquianti [OSCURATO:PERSONA], il figlio e la moglie con riguardo alle condotte realizzate in quel determinato giorno; sulla ritenuta efficacia vincolante ascritta alla definitività del giudizio di responsabilità reso, nel medesimo contesto processuale, ai danni del concorrente [OSCURATO:PERSONA], per avere quest'ultimo concordato la pena ex art 599 bis cod. proc. pen. senza che tanto potesse incidere sulla posizione del ricorrente.

5.2. Con il secondo motivo si contesta la motivazione svolta a sostegno della conferma della pena irrogata dalla sentenza appellata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.

2. La decisione appellata si fondava su due presupposti logico-fattuali, destinati a sorreggere l'impianto accusatorio: - il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel settore illecito del narcotraffico e più in particolare nei fatti ascritti anche agli odierni ricorrenti, aspetti ora confermati dalla definitività della condanna resa ai danni del predetto per il concordato sulla pena raggiunto dal concorrente ai sensi dell'art 599 bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai motivi inerenti alla relativa responsabilità; - le forniture garantite a Anastasi dai fratelli Domenico e [OSCURATO:PERSONA] (il secondo giudicato separatamente), tramite spedizioni operate dalla Calabria, realizzate grazie alla collaborazione resa, quali corrieri, prima da [OSCURATO:PERSONA] e, dopo l'arresto di quest'ultimo, da [OSCURATO:PERSONA], al quale, infine, sarebbe subentrato Cardaciotto, tutti fatti considerati all'interno del composito portato offerto dal capo 10) della rubrica.

In questa cornice sarebbero stati letti i contatti occorsi tra i due fratelli Mammoliti e Anastasi, immortalati dalle videocamere, che secondo l'assunto accusatorio, in genere, precedevano l'arrivo dei corrieri chiamati a rendere le forniture ed a prelevare il corrispettivo in precedenza pattuito tra i due poli delle rispettive negoziazioni illecite (i Mammoliti, per l'appunto, e l'acquirente Anastasi).

Completava il quadro indiziario apprezzato dal primo giudice, il dato offerto dai due arresti effettuati a stretto giro di posta ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di cocaina (in quantità ingenti) per fatti che, pur essendo estranei alla regiudicanda che occupa, sono stati comunque valorizzati a sostegno del ruolo di corrieri ascritto ai due ricorrenti nelle occasioni descritte dall'imputazione, per le forniture rese su mandato dei Mammoliti.3.

Ciò premesso, la sentenza gravata solo apparentemente ha mostrato di ribadire tale quadro ricostruttivo: in realtà, soffre di decisive e intrinseche contraddizioni logiche che ne hanno di contro alterato in modo decisivo il percorso logico. 4.

In primo luogo, vanno affrontate e disattese le tematiche legate ai rilievi critici esposti dal ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla identificazione nel ricorrente del soggetto coinvolto nelle forniture rese all'Anastasi il 17 e il 31 gennaio del 2016, nonché il 7 e 15 febbraio dello stesso anno.

Sul punto, la decisione impugnata non merita censure.

Senza incorrere in manifeste incongruenze logiche, infatti, si è dato decisivo rilievo (pagine 13 e 14 della motivazione) non tanto e solo alla individuazione in tal senso effettuata dagli operanti quanto, piuttosto: -alla riscontrata presenza dell'auto in uso a [OSCURATO:PERSONA] presso l'edificio abitato da Anastasi in occasione dei fatti del 7 e 15 febbraio (contestata dalla difesa con l'appello solo con riferimento all'episodio del 31 gennaio ma correttamente ritenuta indifferente dalla Corte del merito perché momento non valorizzato al fine dall'attività di indagine con riferimento al fatto suddetto); -soprattutto, alla verifica - operata dalla Corte in camera di consiglio senza incorrere in alcun vizio (Sez. 5 n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278803; Sez. 5,n. 48882 del 17/09/2018, Rv. 274158) - riguardante l'immediata somiglianza tra l'imputato (la cui effige risultava riprodotta nella relativa scheda personale allegata agli atti) e il soggetto video-ripreso nelle occasioni di cui alla imputazione in questione.

Verifica, questa, che ad avviso di questo Collegio, rende per un verso superflui gli ulteriori argomenti valorizzati dai giudici del merito a sostegno della conclusione assunta sul punto; e che, per altro verso, comporta la chiara recessività dei diversi profili di criticità prospettati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche sulla scorta delle emergenze ricavabili dall'elaborato tecnico versato in atti dalla difesa del Mammoliti, perché destinati ad incidere su un accertamento in fatto che, così argomentato, si pone al di fuori dei momenti di verifica demandati alla Corte di legittimità.

5. Ciò premesso, vale altresì evidenziare come una lettura congiunta delle due decisioni di merito dia conto di un quadro probatorio non particolarmente saldo.

5.1. In particolare, già guardando ai momenti fattuali riportati dalle emergenze di indagine messi in luce dal primo giudice (si veda dalla pagina 180 della sentenza di primo grado), effettivamente attestanti i contatti tra gli asseriti fornitori (i Mammoliti) e Anastasi, il substrato probatorio non poteva e non può che ritenersi piuttosto scarno.

Emerge, in particolare, un accesso dei Mammoliti nello stabile di Anastasi il 29 dicembre del 2015, cui avrebbe fatto seguito il giorno successivo una fornitura realizzata tramite [OSCURATO:PERSONA] ( senza che tuttavia a quest'ultimo il fatto risulti addebitato); ancora, altro accesso dei Mammoliti preso lo stesso stabile il 6 gennaio 2016 ( ma la fornitura assertivamente realizzata da [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe trovato conferma nelle indagini); si segnala, inoltre, che il 14 gennaio [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe video-ripreso con [OSCURATO:PERSONA] (secondo l'assunto accusatorio lo avrebbe presentato a Anastasi quale nuovo corriere ma anche in relazione a tale giornata non risulta formalizzato alcun addebito); infine, con riguardo alla giornata del 29 marzo 2016, si mette in evidenza che i due Marnmoliti risultavano ripresi dalle citate telecamere, intrattenendosi con [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Lucia (nel caso la consegna sarebbe stata realizzata da Cardaciotto quale corriere).

5.2. Per il resto, le videoriprese rassegnano momenti di contatto tra gli asseriti corrieri e l'ambito domiciliare dell'Anastasi, utilizzato da questi quale punto logistico della relativa azione criminale: in particolare si riscontra la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in quel determinato contesto (l'unica data in cui il ricorrente viene espressamente ripreso è quella del 20 dicembre 2015) e, parimenti, di [OSCURATO:PERSONA] (il 17 e il 31 gennaio 2016, il 7 e il 15 febbraio successivi).

Dati questi che vengono apprezzati dai giudici del merito quali momenti di possibile scambio illecito tra la sostanza trasportata dai ricorrenti e il corrispettivo pagato da Anastasi sulla base di emergenze fattuali, quelle offerte dalle citate video-riprese, per il vero non immediate: si valorizza, in particolare, la disponibilità di alcune buste da parte dei due ricorrenti, spesso al momento di ingresso e di fuoriuscita dalla abitazione di Anastasi, a volte solo al momento dell'uscita dal detto sito; ciò tuttavia senza il supporto di altri elementi destinati a disvelare, con adeguata nettezza, il portato illecito di tali situazioni fattuali, diversi dal colloquio intercettato il 15 febbraio (occorso tra Anastasi, la moglie e il figlio Massimiliano).

Colloquio, questo, che tuttavia, alla luce del dato offerto dalle due decisioni di merito, oltre ad essere connotato da contenuti non particolarmente intellegibili (secondo un apprezzamento reso dallo stesso primo decidente), appare comunque destinato a dare conto dei traffici illeciti che inerivano all'Anastasi, senza tuttavia offrire puntuali ed espressi riscontri quanto alla possibilità di ricondurre la sostanza oggetto della interlocuzione captata allo [OSCURATO:PERSONA] e alla sua asserita consegna operata in quello stesso giorno.

5.3. Infine, non può non sottolinearsi per un verso l'inconferente riferimento reso in sentenza alla definitività del giudizio di responsabilità relativo, per le medesime imputazioni, al concorrente Anastasi in ragione della rinunzia da questi operata ai relativi motivi di ricorso, trattandosi di deriva processuale che non permette di ritenere consolidato il relativo quadro probatorio anche nei confronti dei concorrenti; per altro verso, l'inadeguatezza logica del richiamo operato agli intervenuti arresti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per fatti comunque estranei alle vicende che occupano, trattandosi di evenienze che se non lette e valutate alla luce di altre e consistenti emergenze probatorie immediatamente correlate alla regiudicanda, finiscono per assumere il portato tipico delle suggestioni logiche non idonee a sorreggere il giudizio di responsabilità.

6. Questo il quadro di riferimento al quale ancorare l'odierno scrutinio di legittimità, va subito messo in luce, che, in appello, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da tutti i fatti allo stesso ascritti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta insufficienza del quadro probatorio, non altrimenti argomentata, restando di contro responsabile, ad avviso dei giudici del gravame, per il fatto del 29 marzo 2016 (estraneo alle posizioni dei due citati ricorrenti).

6.1. Con riguardo a tale ultima contestazione, vale poi rimarcare che già in primo grado erano stati assolti Mirabella (nell'assunto accusatorio, l'asserito consegnatario della sostanza fornita dai Mamnnoliti) e Cardaciotto (il ritenuto corriere, operante nell'interesse dei Mammoliti); e che tali assoluzioni già mettevano in crisi l'intero impianto logico fattuale sul quale riposava l'imputazione in questione, secondo un assetto probatorio divenuto ancor meno solido, sul piano della tenuta motivazionale, se si considera anche la sopravvenuta esclusione del coinvolgimento del Mammoliti nelle vicende illecite che riguardavano Anastasi, in origine apprezzata quale chiave di lettura anche dell'episodio in questione, secondo un canone valutativo non più attuale in esito alla sentenza di appello.

In questo contesto, le considerazioni spese dalla Corte del merito nel pervenire in parte qua alla conferma della relativa responsabilità assumono il contenuto delle mere supposizioni (si veda la pagina 17).

Venute meno le figure del consegnatario e del corriere delle merce, la prova della transazione illecita questione correlata, in assenza d'altro, al materiale scambio tra sostanza, fornita dal ricorrente, e compenso (pagato da Anastasi), risulta ricostruita dai giudici del merito in via meramente ipotetica: in mancanza di conferme offerte dalle emergenze acquisite, nulla escluderebbe, secondo la sentenza gravata, che lo scambio in questione non possa essere avvenuto "in un momento diverso, non videoripreso dalle telecamere".

Il che suona apertamente in termini di mera congettura, radicalmente inidonea a supportare il giudizio di responsabilità.

Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata riguardo a [OSCURATO:PERSONA] nei termini di cui al dispositivo.

6.2. L'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] decretata in appello, inoltre, fa venire meno il collante che sosteneva a monte il costrutto accusatorio prospettato nei confronti degli altri due ricorrenti, sempre descritti, sin dall'imputazione, quali corrieri dei Mammoliti.

Considerate le già prospettate criticità dei singoli momenti probatori apprezzati in sentenza a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità reso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si impone in coerenza l'annullamento con rinvio della decisione gravata in parte qua per consentire alla Corte del merito di precisare se e che in termini l'ipotesi accusatoria possa ritenersi ancora valida, sul piano logico, alla luce della assoluzione del soggetto per conto del quale l'azione illecita in contestazione sarebbe stata realizzata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il fatto non sussiste.

Dichiara la cessazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata a [OSCURATO:PERSONA] e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.

Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato lemma Giuseppe in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si sono riportati ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha dato integrale conferma, per quel che qui immediatamente interessa, alle condanne emesse in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale in esito a giudizio abbreviato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili di più fatti di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 descritti al capo 10) della rubrica mentre ha parzialmente confermato la condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitando il giudizio di responsabilità del predetto alla sola condotta, descritta sempre nel capo 10), di cessione ex art 73 citato, realizzata il 29 marzo 2016, riducendo, per l'effetto, il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice ai danni di quest'ultimo. 2. Hanno interposto autonomi ricorsi i tre citati imputati. 3. Nell'interesse di Mammoliti, con il ricorso originario (a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata fondato il giudizio di responsabilità: facendo illegittimamente leva sulla definitività della condanna resa nei confronti del concorrente [OSCURATO:PERSONA], in esito alla sua rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena ex art 599 bis cod. proc. pen. senza che tanto potesse influire sulla autonoma posizione del ricorrente; in assenza di puntuali elementi probatori destinati a supportare l'assunto inerente alla cessione ascritta al ricorrente, ritenuta sulla base di valutazioni meramente congetturali; senza dare il giusto rilievo alla assoluzione dei concorrenti Cardaciotto e Mirabella, aspetto destinato a destrutturare l'intera impostazione accusatoria; valorizzando, di contro, l'aspetto della mancanza di una lettura alternativa dei fatti offerta dalla difesa, all'esito di una illegittima inversione dell'onere probatorio; procedendo ad una erronea applicazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con motivi aggiunti (sottoscritti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente giusta nuova nomina allegata agli atti), si ribadiscono le ragioni di illogicità del motivare già rimarcate, segnalando altresì che nel separato giudizio ordinario il fratello Francesco, concorrente nel fatto mantenuto a sostegno della condanna resa ai danni di Domenico, è stato mandato assolto. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si prospettano due diversi motivi di ricorso. 4.1. Con il primo si contesta la tenuta argomentativa del giudizio di responsabilità Il ricorrente, secondo l'assunto accusatorio, sarebbe stato il corriere che per conto dei fratelli Mannmoliti, Domenico e Francesco, in più occasioni - 6 e 20 dicembre 2015, nonché 6 gennaio 2016 - avrebbe trasportato cocaina dalla Calabria, poi consegnata a [OSCURATO:PERSONA], presso la sua residenza, sita in via Gaetano di Giovanni in Catania. Tali conclusioni, tuttavia, risulterebbero supportate solo da momenti fattuali valorizzati in termini evidentemente congetturali, in assenza, peraltro, di comprovati momenti di indagine attestanti effettivi contatti del ricorrente con i Mammoliti.In particolare, i giudici del merito avrebbero dato rilievo alla riscontrata presenza nel territorio catanese, dell'auto intestata alla moglie del ricorrente, in una occasione video ripresa all'interno del condominio riguardante l'abitazione dell'Anastasi, aspetto non comportante un effettivo coinvolgimento del ricorrente in qualsivoglia iniziativa illecita; allo scambio di buste avvenuto il 20 dicembre 2015 con l'Anastasi sempre all'interno di quel condominio senza che tuttavia le indagini abbiamo mai chiarito quale fosse il contenuto delle dette buste; in assenza di riscontri probatori, si sarebbe altresì ritenuto il ricorrente coinvolto nelle condotte del 6 gennaio 2016 e si sarebbe dato, ancora, rilievo all'arresto del ricorrente avvenuto in Calabria il 7 gennaio 2016, malgrado dalla relativa vicenda delittuosa non potrebbe ricavarsi a ritroso alcuna conferma logica della partecipazione del ricorrente ai reati descritti dall'imputazione. 4.2. Con il secondo motivo la difesa contrasta la motivazione spesa nel denegare il riconoscimento delle attenuate generiche. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono due diversi motivi, uno attinente al giudizio di responsabilità, l'altro afferente alla misura della pena irrogata. 5.1. Con la prima, composita, censura si adducono violazioni di legge, sostanziale e processuale, vizi di motivazione, diversi travisamenti probatori, aspetti tutti inficianti la ritenuta responsabilità del ricorrente per i quattro fatti di detenzione, trasporto e cessione realizzati su mandato dei fratelli Mammoliti in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta, in particolare, l'argomentare speso nel confermare l'identificazione nel ricorrente del soggetto, ripreso dalle videocamere installate presso il condominio di Anastasi, che ebbe ad effettuare le asserite consegne di cocaina al predetto nelle date 17 e 31 gennaio, 7 e 15 febbraio 2016, malgrado - la sostanziale pretermissione, il travisamento e comunque la lettura illogica della prova a discarico offerta sul tema dalla consulenza tecnica, acquista agli atti su sollecitazione della difesa del Mammoliti, dalla quale emergeva, all'esito di un giudizio scientifico legato alla valutazione di dati antropometrici, che il soggetto ripreso nelle dette occasioni non poteva essere il ricorrente; - il riferimento ad una individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria non riscontrata tra gli atti di indagine acquisiti e parimenti il riconoscimento a video di una autovettura riferibile al ricorrente e il riscontro offerto dal preteso "aggancio" dell'apparecchio telefonico del ricorrente di una "cella" ubicata nel territorio etneo, anche questi aspetti probatori altrettanto non formalizzati in alcuna tra le risultanze di indagine presenti agli atti; - l'avvenuta identificazione nel ricorrente operato dalla Corte in camera di consiglio operando un raffronto tra i frame di immagine assertivamente riproducenti il ricorrente e la scheda personale di quest'ultimo, acquisita agli atti, modalità all'evidenza irrituale perché resa in spregio alle regole di acquisizione probatoria.Il giudizio di responsabilità, inoltre, ad avviso della difesa, farebbe leva: su una interpretazione, manifestamente illogica e comunque travisata, della intercettazione del 15 febbraio 2016, che, definita lacunosa già dal primo giudice, comunque non poteva ritenersi in grado di riferire al ricorrente i riferimenti al traffico di droga coinvolgente i colloquianti [OSCURATO:PERSONA], il figlio e la moglie con riguardo alle condotte realizzate in quel determinato giorno; sulla ritenuta efficacia vincolante ascritta alla definitività del giudizio di responsabilità reso, nel medesimo contesto processuale, ai danni del concorrente [OSCURATO:PERSONA], per avere quest'ultimo concordato la pena ex art 599 bis cod. proc. pen. senza che tanto potesse incidere sulla posizione del ricorrente. 5.2. Con il secondo motivo si contesta la motivazione svolta a sostegno della conferma della pena irrogata dalla sentenza appellata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi meritano accoglimento nei termini di seguito precisati. 2. La decisione appellata si fondava su due presupposti logico-fattuali, destinati a sorreggere l'impianto accusatorio: - il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel settore illecito del narcotraffico e più in particolare nei fatti ascritti anche agli odierni ricorrenti, aspetti ora confermati dalla definitività della condanna resa ai danni del predetto per il concordato sulla pena raggiunto dal concorrente ai sensi dell'art 599 bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai motivi inerenti alla relativa responsabilità; - le forniture garantite a Anastasi dai fratelli Domenico e [OSCURATO:PERSONA] (il secondo giudicato separatamente), tramite spedizioni operate dalla Calabria, realizzate grazie alla collaborazione resa, quali corrieri, prima da [OSCURATO:PERSONA] e, dopo l'arresto di quest'ultimo, da [OSCURATO:PERSONA], al quale, infine, sarebbe subentrato Cardaciotto, tutti fatti considerati all'interno del composito portato offerto dal capo 10) della rubrica. In questa cornice sarebbero stati letti i contatti occorsi tra i due fratelli Mammoliti e Anastasi, immortalati dalle videocamere, che secondo l'assunto accusatorio, in genere, precedevano l'arrivo dei corrieri chiamati a rendere le forniture ed a prelevare il corrispettivo in precedenza pattuito tra i due poli delle rispettive negoziazioni illecite (i Mammoliti, per l'appunto, e l'acquirente Anastasi). Completava il quadro indiziario apprezzato dal primo giudice, il dato offerto dai due arresti effettuati a stretto giro di posta ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di cocaina (in quantità ingenti) per fatti che, pur essendo estranei alla regiudicanda che occupa, sono stati comunque valorizzati a sostegno del ruolo di corrieri ascritto ai due ricorrenti nelle occasioni descritte dall'imputazione, per le forniture rese su mandato dei Mammoliti.3. Ciò premesso, la sentenza gravata solo apparentemente ha mostrato di ribadire tale quadro ricostruttivo: in realtà, soffre di decisive e intrinseche contraddizioni logiche che ne hanno di contro alterato in modo decisivo il percorso logico. 4. In primo luogo, vanno affrontate e disattese le tematiche legate ai rilievi critici esposti dal ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla identificazione nel ricorrente del soggetto coinvolto nelle forniture rese all'Anastasi il 17 e il 31 gennaio del 2016, nonché il 7 e 15 febbraio dello stesso anno. Sul punto, la decisione impugnata non merita censure. Senza incorrere in manifeste incongruenze logiche, infatti, si è dato decisivo rilievo (pagine 13 e 14 della motivazione) non tanto e solo alla individuazione in tal senso effettuata dagli operanti quanto, piuttosto: -alla riscontrata presenza dell'auto in uso a [OSCURATO:PERSONA] presso l'edificio abitato da Anastasi in occasione dei fatti del 7 e 15 febbraio (contestata dalla difesa con l'appello solo con riferimento all'episodio del 31 gennaio ma correttamente ritenuta indifferente dalla Corte del merito perché momento non valorizzato al fine dall'attività di indagine con riferimento al fatto suddetto); -soprattutto, alla verifica - operata dalla Corte in camera di consiglio senza incorrere in alcun vizio (Sez. 5 n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278803; Sez. 5,n. 48882 del 17/09/2018, Rv. 274158) - riguardante l'immediata somiglianza tra l'imputato (la cui effige risultava riprodotta nella relativa scheda personale allegata agli atti) e il soggetto video-ripreso nelle occasioni di cui alla imputazione in questione. Verifica, questa, che ad avviso di questo Collegio, rende per un verso superflui gli ulteriori argomenti valorizzati dai giudici del merito a sostegno della conclusione assunta sul punto; e che, per altro verso, comporta la chiara recessività dei diversi profili di criticità prospettati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche sulla scorta delle emergenze ricavabili dall'elaborato tecnico versato in atti dalla difesa del Mammoliti, perché destinati ad incidere su un accertamento in fatto che, così argomentato, si pone al di fuori dei momenti di verifica demandati alla Corte di legittimità. 5. Ciò premesso, vale altresì evidenziare come una lettura congiunta delle due decisioni di merito dia conto di un quadro probatorio non particolarmente saldo. 5.1. In particolare, già guardando ai momenti fattuali riportati dalle emergenze di indagine messi in luce dal primo giudice (si veda dalla pagina 180 della sentenza di primo grado), effettivamente attestanti i contatti tra gli asseriti fornitori (i Mammoliti) e Anastasi, il substrato probatorio non poteva e non può che ritenersi piuttosto scarno. Emerge, in particolare, un accesso dei Mammoliti nello stabile di Anastasi il 29 dicembre del 2015, cui avrebbe fatto seguito il giorno successivo una fornitura realizzata tramite [OSCURATO:PERSONA] ( senza che tuttavia a quest'ultimo il fatto risulti addebitato); ancora, altro accesso dei Mammoliti preso lo stesso stabile il 6 gennaio 2016 ( ma la fornitura assertivamente realizzata da [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe trovato conferma nelle indagini); si segnala, inoltre, che il 14 gennaio [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe video-ripreso con [OSCURATO:PERSONA] (secondo l'assunto accusatorio lo avrebbe presentato a Anastasi quale nuovo corriere ma anche in relazione a tale giornata non risulta formalizzato alcun addebito); infine, con riguardo alla giornata del 29 marzo 2016, si mette in evidenza che i due Marnmoliti risultavano ripresi dalle citate telecamere, intrattenendosi con [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Lucia (nel caso la consegna sarebbe stata realizzata da Cardaciotto quale corriere). 5.2. Per il resto, le videoriprese rassegnano momenti di contatto tra gli asseriti corrieri e l'ambito domiciliare dell'Anastasi, utilizzato da questi quale punto logistico della relativa azione criminale: in particolare si riscontra la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in quel determinato contesto (l'unica data in cui il ricorrente viene espressamente ripreso è quella del 20 dicembre 2015) e, parimenti, di [OSCURATO:PERSONA] (il 17 e il 31 gennaio 2016, il 7 e il 15 febbraio successivi). Dati questi che vengono apprezzati dai giudici del merito quali momenti di possibile scambio illecito tra la sostanza trasportata dai ricorrenti e il corrispettivo pagato da Anastasi sulla base di emergenze fattuali, quelle offerte dalle citate video-riprese, per il vero non immediate: si valorizza, in particolare, la disponibilità di alcune buste da parte dei due ricorrenti, spesso al momento di ingresso e di fuoriuscita dalla abitazione di Anastasi, a volte solo al momento dell'uscita dal detto sito; ciò tuttavia senza il supporto di altri elementi destinati a disvelare, con adeguata nettezza, il portato illecito di tali situazioni fattuali, diversi dal colloquio intercettato il 15 febbraio (occorso tra Anastasi, la moglie e il figlio Massimiliano). Colloquio, questo, che tuttavia, alla luce del dato offerto dalle due decisioni di merito, oltre ad essere connotato da contenuti non particolarmente intellegibili (secondo un apprezzamento reso dallo stesso primo decidente), appare comunque destinato a dare conto dei traffici illeciti che inerivano all'Anastasi, senza tuttavia offrire puntuali ed espressi riscontri quanto alla possibilità di ricondurre la sostanza oggetto della interlocuzione captata allo [OSCURATO:PERSONA] e alla sua asserita consegna operata in quello stesso giorno. 5.3. Infine, non può non sottolinearsi per un verso l'inconferente riferimento reso in sentenza alla definitività del giudizio di responsabilità relativo, per le medesime imputazioni, al concorrente Anastasi in ragione della rinunzia da questi operata ai relativi motivi di ricorso, trattandosi di deriva processuale che non permette di ritenere consolidato il relativo quadro probatorio anche nei confronti dei concorrenti; per altro verso, l'inadeguatezza logica del richiamo operato agli intervenuti arresti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per fatti comunque estranei alle vicende che occupano, trattandosi di evenienze che se non lette e valutate alla luce di altre e consistenti emergenze probatorie immediatamente correlate alla regiudicanda, finiscono per assumere il portato tipico delle suggestioni logiche non idonee a sorreggere il giudizio di responsabilità. 6. Questo il quadro di riferimento al quale ancorare l'odierno scrutinio di legittimità, va subito messo in luce, che, in appello, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da tutti i fatti allo stesso ascritti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta insufficienza del quadro probatorio, non altrimenti argomentata, restando di contro responsabile, ad avviso dei giudici del gravame, per il fatto del 29 marzo 2016 (estraneo alle posizioni dei due citati ricorrenti). 6.1. Con riguardo a tale ultima contestazione, vale poi rimarcare che già in primo grado erano stati assolti Mirabella (nell'assunto accusatorio, l'asserito consegnatario della sostanza fornita dai Mamnnoliti) e Cardaciotto (il ritenuto corriere, operante nell'interesse dei Mammoliti); e che tali assoluzioni già mettevano in crisi l'intero impianto logico fattuale sul quale riposava l'imputazione in questione, secondo un assetto probatorio divenuto ancor meno solido, sul piano della tenuta motivazionale, se si considera anche la sopravvenuta esclusione del coinvolgimento del Mammoliti nelle vicende illecite che riguardavano Anastasi, in origine apprezzata quale chiave di lettura anche dell'episodio in questione, secondo un canone valutativo non più attuale in esito alla sentenza di appello. In questo contesto, le considerazioni spese dalla Corte del merito nel pervenire in parte qua alla conferma della relativa responsabilità assumono il contenuto delle mere supposizioni (si veda la pagina 17). Venute meno le figure del consegnatario e del corriere delle merce, la prova della transazione illecita questione correlata, in assenza d'altro, al materiale scambio tra sostanza, fornita dal ricorrente, e compenso (pagato da Anastasi), risulta ricostruita dai giudici del merito in via meramente ipotetica: in mancanza di conferme offerte dalle emergenze acquisite, nulla escluderebbe, secondo la sentenza gravata, che lo scambio in questione non possa essere avvenuto "in un momento diverso, non videoripreso dalle telecamere". Il che suona apertamente in termini di mera congettura, radicalmente inidonea a supportare il giudizio di responsabilità. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata riguardo a [OSCURATO:PERSONA] nei termini di cui al dispositivo. 6.2. L'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] decretata in appello, inoltre, fa venire meno il collante che sosteneva a monte il costrutto accusatorio prospettato nei confronti degli altri due ricorrenti, sempre descritti, sin dall'imputazione, quali corrieri dei Mammoliti. Considerate le già prospettate criticità dei singoli momenti probatori apprezzati in sentenza a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità reso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si impone in coerenza l'annullamento con rinvio della decisione gravata in parte qua per consentire alla Corte del merito di precisare se e che in termini l'ipotesi accusatoria possa ritenersi ancora valida, sul piano logico, alla luce della assoluzione del soggetto per conto del quale l'azione illecita in contestazione sarebbe stata realizzata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il fatto non sussiste. Dichiara la cessazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata a [OSCURATO:PERSONA] e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appe
Sentenza Cassazione n. 06527/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris