CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; letta la memoria in data 14/11/2025 di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata e che l'imputata venga condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla suddetta parte civile, da liquidarsi al definitivo; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642, secondo comma, cod. pen.) perché la querela era stata proposta, dalla compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tardivamente. Il Tribunale di Bologna perveniva a tale conclusione della tardività della querela, in quanto proposta oltre il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato che è previsto dall'art. 124, primo comma, cod. pen., perché riteneva che: «già la decisione di opporsi alla pretesa fatta valere in primo grado [del giudizio civile] dall'attrice - sul presupposto della inattendibilità della dinamica del sinistro, quale prospettata da [OSCURATO:PERSONA] - era stata assunta dal legale rappresentante pro tempore della società, in tale qualità legittimato alla proposizione della querela, oltre che al rilascio della procura speciale in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione nel giudizio civile promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della compagnia assicurativa»; «quantomeno alla data del 3 aprile 2020, di deposito della comparsa di risposta nel giudizio di appello [sulla causa civile che la [OSCURATO:PERSONA] aveva intentato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.], le informazioni sul fatto [che costituiva il reato] fossero già pervenute nella sfera di conoscenza di organi della compagnia assicurativa legittimati alla proposizione della querela». Da ciò la conseguenza che la querela, essendo stata proposta solo il 21/09/2021, si doveva reputare, appunto, tardiva. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o la «carenza» della motivazione «nel punto in cui la sentenza ha valutato come tardiva la querela presentata dalla p.o. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]». La tesi del Tribunale di Bologna secondo cui il dies a quo del termine trimestrale previsto dall'art. 124, primo comma, cod. pen., andava individuato nel giorno in cui [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva depositato la propria comparsa di costituzione nel giudizio civile di appello in quanto, a tale data, la conoscenza del fatto che costituiva il reato era già maturata in capo agli organi della compagnia assicuratrice deputati alla proposizione della querela, da un lato, non troverebbe riscontro nel compendio istruttorio, dall'altro lato, si fonderebbe su un'erronea interpretazione della legge penale. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto «individuare con esattezza il momento in cui la notitia criminis è giunta a conoscenza del soggetto legittimato alla proposizione di istanze punitive in relazione ai delitti posti in essere ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]» [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricostruzione che è stata fatta dal Tribunale di Bologna su tale punto non sarebbe condivisibile in quanto lo stesso Tribunale non avrebbe motivato, neppure per confutarlo, su quanto era stato dichiarato dal testimone [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA] e Antifrode di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, il quale aveva: a) riferito che tale suo [OSCURATO:PERSONA] era l'unico organo che, in seno alla compagnia assicuratrice, era legittimato a decidere in merito alla presentazione di querele riguardo ai reati posti in essere ai danni della stessa compagnia; b) precisato il momento in cui la notizia del fatto che costituiva il reato era pervenuta a conoscenza del suddetto [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, «[a] seguito dell'avvenuto deposito della sentenza di appello, quindi siamo al luglio 2021». Alla luce di tali dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente contesta l'argomentazione del Tribunale di Bologna secondo cui «già la decisione di opporsi alla pretesa fatta valere in primo grado dall'attrice [...] era stata assunta dal legale rappresentante pro tempore della società, in tale qualità legittimato alla proposizione della querela». Deduce che tale rappresentanza legale, che era esercitata da un procuratore speciale, comprendeva la facoltà di nominare un difensore della compagnia assicuratrice in sede civile ma, come era stato riferito dal testimone [OSCURATO:PERSONA], non comprendeva la facoltà di proporre querela. Precisa che la relativa procura speciale, che era stata conferita dall'incorporata Fondiaria-Sai nel 2011 al sig. [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Bologna, atteneva unicamente alle controversie civili e non comprendeva il potere di proporre querele. Da quanto esposto conseguirebbe che il dies a quo del termine per la proposizione della querela andava «individuato nel momento in cui la consapevolezza della falsità del sinistro denunciato dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è maturata in capo all'[OSCURATO:PERSONA] e Antifrode di [OSCURATO:SOCIETA] (e dunque soltanto nel luglio del 2021, come chiarito dal teste [OSCURATO:PERSONA]); non nel diverso e antecedente momento in cui la Compagnia (legalmente rappresentata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], persona non legittimata alla presentazione di istanze punitive per conto della società), ha depositato la propria comparsa di costituzione nella sede civile». [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve preliminarmente rilevare che quello proposto è un ricorso del procuratore della Repubblica presso il tribunale ai sensi dell'art. 608, comma 3, cod. proc. pen., cioè un ricorso contro una sentenza di proscioglimento (pronunciata dal tribunale) inappellabile, secondo quanto è disposto dal primo periodo del comma 2 dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p), della legge 9 agosto 2024, n. 114. È stato in proposito chiarito che, a seguito di tale novellazione del primo periodo del comma 2 dell'art. 593 cod. proc. pen., il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di proscioglimento per í reati elencati nell'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., che siano state pronunciate a partire dal 25/08/2024, data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, e può farlo deducendo tutti i motivi di ricorso che sono elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029-01). Nel caso in esame: a) il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod., pen., è compreso tra quelli che sono elencati nel comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen.; b) l'impugnata sentenza del Tribunale di Bologna, come si è indicato, è stata pronunciata il 17/04/2025. 2. Il motivo di ricorso è fondato. Come è stato ricordato anche dal Tribunale di Bologna, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dalla piena conoscenza dell'illecito (Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Pompilio, Rv. 273517-01). La Corte di cassazione ha peraltro precisato che, nel caso in cui la persona offesa dal reato sia una società per azioni, come nella specie, il dies a quo del termine per proporre la querela si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico - a cui spetta il potere di querela - sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando e non il diverso e antecedente momento nel quale l'informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società (Sez. 5, n. 21889 del 19/04/2010, Tipaldi, Rv. 247448-01). È stato altresì successivamente statuito che il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi (Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, dep. 2018, Puiatti, Rv. 272373-01, relativa a una fattispecie nella quale è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dall'esito delle indagini di polizia giudiziaria che avevano consentito di avere adeguata certezza delle falsità ideologiche commesse dall'imputato in denunce di sinistro al fine di truffare compagnie assicurative; Sez. 2, n. 48026 del 04/11/2014, Puccia, Rv. 261326-01, relativa a una fattispecie nella quale è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dal deposito della relazione degli investigatori privati incaricati per l'individuazione del soggetto attivo del reato. Tra le sentenze non massimate, con riguardo a una fattispecie di frode a una compagnia assicuratrice: Sez. 2, n. 2568 del 13/09/2022, dep. 2023, Decataldo). 3. Nel caso in esame, come si è visto nella parte in fatto, il Tribunale di Bologna ha affermato la tardività della proposizione della querela da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in quanto ha ritenuto che: a) «già la decisione di opporsi alla pretesa fatta valere in primo grado [del giudizio civile] dall'attrice - sul presupposto della inattendibilità della dinamica del sinistro, quale prospettata da [OSCURATO:PERSONA] - era stata assunta dal legale rappresentante pro tempore della società, in tale qualità legittimato alla proposizione della querela, oltre che al rilascio della procura speciale in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione nel giudizio civile promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della compagnia assicurativa»; b) «quantomeno alla data del 3 aprile 2020, di deposito della comparsa di risposta nel giudizio di appello [sempre sulla causa civile che la [OSCURATO:PERSONA] aveva intentato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.], le informazioni sul fatto [costituente il reato] fossero già pervenute nella sfera di conoscenza di organi della compagnia assicurativa legittimati alla proposizione della querela». 3.1. Quanto alla prima di tali argomentazioni, secondo cui la decisione di opporsi alla pretesa che era stata azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] davanti al Giudice di pace di Bologna sarebbe stata «assunta dal legale rappresentante pro tempore della società, in tale qualità legittimato alla proposizione della querela», si deve osservare come tale asserzione sia smentita dal fatto che la persona che assunse la suddetta decisione, [OSCURATO:PERSONA], lo aveva fatto nella qualità di «procuratore ad negotia» (come risulta dal mandato per la costituzione in giudizio) e sulla base di una procura, quella che gli era stata conferita con atto notarile del 11/05/2011, che atteneva alle sole controversie civili e non contemplava il potere di proporre querela (come risulta da tale procura, prodotta dal ricorrente come allegato n. 4 al ricorso). 3.2. Quanto alla seconda argomentazione, secondo cui quantomeno alla data del 03/04/2020 del deposito della comparsa di risposta per il giudizio civile di appello le informazioni sull'illecito erano «pervenute nella sfera di conoscenza di organi della compagnia assicurativa legittimati alla proposizione della querela», si deve osservare come tale asserzione non trovi conferma nell'indicato atto di comparsa di risposta, atteso che: a) dalla lettura di esso, emerge che la decisione di opporsi all'appello che era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di pace di Bologna che aveva rigettato la sua domanda di indennizzo fu assunta da [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso nella qualità di «procuratore ad negotia», sulla base della procura che gli era stata conferita con atto notarile del 21/09/2019; b) non risulta che il Tribunale di Bologna abbia accertato che tale procura contemplasse anche il potere di proporre querela. A fronte di ciò, lo stesso Tribunale di Bologna risulta avere del tutto omesso di considerare quanto era stato dichiarato dal testimone [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA] e Antifrode di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il quale, sentito nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riferito che: a) nell'organigramma di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., era il suo [OSCURATO:PERSONA] a occuparsi «in maniera esclusiva» delle valutazioni circa la proposizione delle querele («solo noi siamo in grado come poteri aziendali di determinare al procedere con la querela») e a «propo[rre] il materiale documentale al nostro rappresentante che ha la procura necessaria a sottoscrivere la querela»; b) il suo [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto notizia del fatto in questione «[a] seguito dell'avvenuto deposito della sentenza di appello» relativa al giudizio civile che era stato promosso dalla [OSCURATO:PERSONA], sicché «nei tre mesi depositiamo la querela» (pag. 6 del verbale di udienza redatto con il sistema della fonoregistrazione e successiva trascrizione). Da tali dichiarazioni testimoniali risulta pertanto che gli organi della società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. titolari del potere di querela ebbero conoscenza del fatto e della sua autrice solo dopo che, successivamente al deposito della sentenza di appello relativa al giudizio civile che era stato promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l'[OSCURATO:PERSONA] e Antifrode di tale società sottopose la pertinente documentazione ai suddetti organi societari titolari del potere di querela. I quali organi, posto che la menzionata sentenza di appello relativa al giudizio civile era stata pronunciata il 19/07/2021, proposero la querela il 21/09/2021, nel rispetto, perciò, del termine trimestrale previsto dall'art. 124, primo comma, cod. pen. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna, in diversa composizione. Le spese processuali sostenute nel presente grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sono rimesse al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tri