CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 15 settembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Siena il 15 ottobre 2020 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 7 marzo 2020, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'invocata attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è manifestamente infondato. Il motivo, a ben vedere, è meramente reiterativo di questione già dedotta in appello e già affrontata e risolta, con motivazione (che si rinviene alle pp. 2-3 della sentenza impugnata) che risulta adeguata, congrua, logica ed immune da vizi deducibili in sede di legittimità. Il ricorso, in altri termini, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, limitandosi a ribadire quanto già sostenuto con l'impugnazione di merito. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 o