CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torremaggiore avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte d'appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Monza, con sentenza dell'8 ottobre 2019, riteneva l'odierno ricorrente responsabile del reato di cessione continuata di cocaina (artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), condannandolo - ritenute la recidiva e l'ipotesi lieve - alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.800 di multa. La responsabilità del prevenuto era affermata sulla scorta di una serie di conversazioni telefoniche intercettate con soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti, valutate sulla scorta dei brogliacci di polizia giudiziaria a causa del deterioramento irreversibile del supporto magnetico, e della deposizione testimoniale del m.11o Cipolla, secondo il quale i colloqui, benché svolti con un tipico linguaggio criptico e allusivo (c.d. "droga parlata"), erano chiaramente e univocamente finalizzati a prendere appuntamenti per le plurime cessioni di stupefacenti nel breve periodo delle captazioni fra dicembre 2013 e gennaio 2014, in assenza peraltro di alcuna spiegazione alternativa dei contenuti delle conversazioni. 2. La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con riguardo sia alla regolarità della procedura intercettativa e dell'acquisizione dei brogliacci per l'accertato deterioramento della registrazione fonica, sia alla utilizzabilità e alla valenza probatoria dei contenuti dei plurimi colloqui captati, come riportati nei brogliacci e decifrati dal teste operante, siccome caratterizzati dall'uso reiterato del medesimo linguaggio criptico che alludeva allo scambio di droga e dalla circostanza che gli interlocutori identificati erano tutti noti tossicodipendenti, in assenza altresì di alcuna lettura alternativa. Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto sia della gravità della condotta, sia della personalità del prevenuto, attinto da vari precedenti anche specifici, la Corte ribadiva il lieve scostamento della pena dal minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione di detta sentenza, con riguardo: - alla inutilizzabilità dei risultati dei brogliacci di ascolto, poiché la perdita del supporto audio era ascrivibile alla irritualità della procedura intercettativa, quanto alla conservazione del file di registrazione in un server esterno alla Procura resosi impraticabile; - alla inutilizzabilità o nullità della deposizione del teste m.11o Cipolla, sostanziatasi nella mera lettura dei brogliacci, meramente surrogatoria della perduta registrazione; - alla valutazione di merito dei contenuti del materiale probatorio acquisito; - alla nullità del verbale di udienza di appello (e di conseguenza del giudizio e della sentenza) per la mancata compilazione e sottoscrizione dello stesso, risultando sottoscritto dal presidente del collegio solo il verbale di deposito dei dispositivi di sentenze pronunciati in quella udienza e il dispositivo della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso si palesano, tutti, infondati e per taluni versi aspecifici, siccome parzialmente ripetitivi delle doglianze oggetto di gravame già esaminate e disattese dalla Corte di appello. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inutilizzabilità patologica dei risultati della procedura di intercettazione e dei relativi brogliacci di ascolto, dolendosi che la conservazione dei dati acquisiti mediante le operazioni captative fosse stata irritualmente eseguita mediante l'uso di un server esterno alla Procura, in violazione della disposizione di cui all'art. 268, comma 3 cod. proc. pen. Orbene, a prescindere dal rilievo che siffatto profilo di irritualità delle captazioni è stato denunziato per la prima volta solo in questa sede, la tesi difensiva risulta smentita in fatto dalla nota in data 28 febbraio 2018 dei CC. di [OSCURATO:PERSONA] (allegata al ricorso), dalla quale si evince chiaramente che non sono state affatto utilizzate apparecchiature esterne, ma piuttosto che si è dovuto constatare la "assenza della chiave di cifratura" per la lettura del DVD del PC nella materiale disponibilità della polizia giudiziaria, a causa della messa in liquidazione della società di progettazione del relativo software. La soluzione decisoria appare peraltro perfettamente coerente con l'indirizzo giurisprudenziale (Cass., Sez. 4, n. 45809 del 27/06/2017, Romano), per il quale "il deterioramento del supporto magnetico contenente la registrazione delle comunicazioni captate non comporta alcuna inutilizzabilità, in quanto, essendo stata rispettata la formalità della registrazione voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere documentata aliunde, utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che il giudice deve esercitare la massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova da assumere per la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni, escluso ogni automatismo surrogatorio (Fattispecie relativa alla cancellazione degli originali delle registrazioni sul server della Procura, in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di autorizzare le parti all'utilizzo dei brogliacci per le contestazioni in sede di esame del verbalizzante sul contenuto delle intercettazioni)". 3. Anche il secondo motivo, con cui si deduce la nullità o l'inutilizzabilità della deposizione del m.11o Cipolla avente ad oggetto la lettura e l'interpretazione dei colloqui captati, come riportati nei brogliacci, appare infondato, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, 28 ottobre 2021, n. 2507/22, Schiariti, Rv. 282696; Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan, Rv. 277139; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259675), secondo cui "il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.". E ciò a maggior ragione laddove - come nel caso di specie - risulti irrimediabilmente deteriorato il supporto magnetico contenente la registrazione audio dei colloqui pure regolarmente captati. 4. Privo di pregio è il terzo motivo di ricorso, che si sostanzia in una inammissibile rilettura - in fatto - degli elementi di prova, non consentita in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. I Giudici del merito hanno correttamente individuato gli elementi dì interpretazione del reale contenuto delle informazioni captate (come il noto stato di tossicodipendenza degli r interlocutori, la ripetitività delle medesime frasi allusive e l'assenza di una versione alternativa) che deponevano univocamente nel senso che le conversazioni intercettate si riferissero a una reiterata condotta di cessione di sostanza stupefacente. 5. Con l'ultimo motivo, con il quale si deduce la nullità del verbale di udienza di appello per la mancata compilazione e sottoscrizione dello stesso da parte del presidente e del cancelliere, nonché per l'omessa indicazione della regolare costituzione delle parti, dell'orario di apertura e chiusura dell'udienza camerale, la difesa del ricorrente, in realtà, non si confronta con il dato documentale attestante viceversa la sottoscrizione da parte del presidente del collegio del dispositivo della sentenza e del verbale di udienza in cui si dà atto del deposito dei dispositivi dei procedimenti trattati in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, in assenza peraltro di specifiche disposizioni che prescrivano la scansione temporale delle trattazioni dei procedimenti in camera di consiglio o che ne comminino la nullità. 6. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il