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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 40822/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 02Y2887) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 giugno 2021 il Giudice di pace di Padova riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 (per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato o, comunque, per essersi trattenuto nello stesso in violazione delle disposizioni del T.U. in materia di immigrazione, in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 5.000,00 di ammenda.

A ragione della decisione, evidenziava che il Vasku, sottoposto a controllo in data 11.9.2018, era risultato essere sprovvisto di un valido documento per il soggiorno sul territorio nazionale; che, infatti, gli operanti, consultata la [OSCURATO:PERSONA] delle Forze di Polizia, avevano accertato che il 9.5.2018 la Questura di Bergamo aveva rifiutato allo stesso il rilascio del permesso di soggiorno e aveva disposto che, in caso di rintraccio, venisse espulso dal territorio dello Stato; che, inoltre, dalla documentazione acquisita, risultava il timbro di ingresso datato 7.7.2018 senza l'indicazione dello Stato cui si riferiva e ciò confermava l'irregolarità della sua presenza nello Stato.

2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen.; carenza di motivazione".

Secondo la difesa, il Giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, si fosse consumato il reato contestato sia perché aveva dato atto della presenza del visto richiesto dalla disciplina in materia di immigrazione quale elemento legittimante l'ingresso ovvero la permanenza degli stranieri di etnia albanese sul territorio nazionale, sia perché l'imputato aveva ottenuto in data 1.9.2018 un "visto autorizzativo" all'ingresso nello Stato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "erronea applicazione e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen." per non avere il Giudice di pace valutato la possibilità di concedere in suo favore le circostanze attenuanti generiche, nonostante la specifica richiesta difensiva.

3. Siè proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.

Quanto al primo motivo di impugnazione, le deduzioni difensive sono manifestamente infondate nella parte in cui censurano la decisione per avere dato atto della presenza del visto richiesto dalla disciplina in materia di immigrazione quale elemento legittimante l'ingresso ovvero la permanenza degli stranieri di etnia albanese sul territorio nazionale e, nel contempo, per avere ritenuto integrata la fattispecie di reato contestata all'imputato.

E in vero, il rilievo contenuto nella sentenza - secondo cui dalla documentazione acquisita risultava che "il timbro di ingresso senza indicazione dello Stato cui si riferisce, datato 7/7/2018" - è all'evidenza significativo e dimostrativo del fatto che il Vasku non era, comunque, in possesso di un valido documento di ingresso e/o di permanenza nello Stato italiano, come, peraltro, era stato accertato, mediante la consultazione della [OSCURATO:PERSONA] delle Forze di Polizia, essendo risultato che il 9.5.2018 la Questura di Bergamo aveva rifiutato al predetto il rilascio del permesso di soggiorno.

2. Con riguardo all'altro rilievo, sempre contenuto nel primo motivo di impugnazione, secondo cui il Giudice di pace non avrebbe considerato che l'imputato fosse in possesso di un "visto autorizzativo" all'ingresso nello Stato datato 1.9.2018, esso è assolutamente generico e non autosufficiente perché il dedotto vizio, in mancanza di qualsivoglia produzione difensiva, non è immediatamente evincibile dal tenore del capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia valutato la possibilità di concedere in suo favore le circostanze attenuanti generiche, nonostante la specifica richiesta difensiva.

Contrariamente a quanto sostenuto, non risulta né dalla lettura della decisione impugnata, né dalla lettura del verbale dell'udienza dell'udienza de [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso della quale le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, che la difesa dell'imputato abbia invocato la concessione del beneficio in parola.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 02Y2887) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2021 il Giudice di pace di Padova riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 (per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato o, comunque, per essersi trattenuto nello stesso in violazione delle disposizioni del T.U. in materia di immigrazione, in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 5.000,00 di ammenda. A ragione della decisione, evidenziava che il Vasku, sottoposto a controllo in data 11.9.2018, era risultato essere sprovvisto di un valido documento per il soggiorno sul territorio nazionale; che, infatti, gli operanti, consultata la [OSCURATO:PERSONA] delle Forze di Polizia, avevano accertato che il 9.5.2018 la Questura di Bergamo aveva rifiutato allo stesso il rilascio del permesso di soggiorno e aveva disposto che, in caso di rintraccio, venisse espulso dal territorio dello Stato; che, inoltre, dalla documentazione acquisita, risultava il timbro di ingresso datato 7.7.2018 senza l'indicazione dello Stato cui si riferiva e ciò confermava l'irregolarità della sua presenza nello Stato. 2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen.; carenza di motivazione". Secondo la difesa, il Giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, si fosse consumato il reato contestato sia perché aveva dato atto della presenza del visto richiesto dalla disciplina in materia di immigrazione quale elemento legittimante l'ingresso ovvero la permanenza degli stranieri di etnia albanese sul territorio nazionale, sia perché l'imputato aveva ottenuto in data 1.9.2018 un "visto autorizzativo" all'ingresso nello Stato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "erronea applicazione e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen." per non avere il Giudice di pace valutato la possibilità di concedere in suo favore le circostanze attenuanti generiche, nonostante la specifica richiesta difensiva. 3. Siè proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. Quanto al primo motivo di impugnazione, le deduzioni difensive sono manifestamente infondate nella parte in cui censurano la decisione per avere dato atto della presenza del visto richiesto dalla disciplina in materia di immigrazione quale elemento legittimante l'ingresso ovvero la permanenza degli stranieri di etnia albanese sul territorio nazionale e, nel contempo, per avere ritenuto integrata la fattispecie di reato contestata all'imputato. E in vero, il rilievo contenuto nella sentenza - secondo cui dalla documentazione acquisita risultava che "il timbro di ingresso senza indicazione dello Stato cui si riferisce, datato 7/7/2018" - è all'evidenza significativo e dimostrativo del fatto che il Vasku non era, comunque, in possesso di un valido documento di ingresso e/o di permanenza nello Stato italiano, come, peraltro, era stato accertato, mediante la consultazione della [OSCURATO:PERSONA] delle Forze di Polizia, essendo risultato che il 9.5.2018 la Questura di Bergamo aveva rifiutato al predetto il rilascio del permesso di soggiorno. 2. Con riguardo all'altro rilievo, sempre contenuto nel primo motivo di impugnazione, secondo cui il Giudice di pace non avrebbe considerato che l'imputato fosse in possesso di un "visto autorizzativo" all'ingresso nello Stato datato 1.9.2018, esso è assolutamente generico e non autosufficiente perché il dedotto vizio, in mancanza di qualsivoglia produzione difensiva, non è immediatamente evincibile dal tenore del capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia valutato la possibilità di concedere in suo favore le circostanze attenuanti generiche, nonostante la specifica richiesta difensiva. Contrariamente a quanto sostenuto, non risulta né dalla lettura della decisione impugnata, né dalla lettura del verbale dell'udienza dell'udienza de [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso della quale le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, che la difesa dell'imputato abbia invocato la concessione del beneficio in parola. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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