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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 01622/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avezzano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del PM [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 377 e 380 cod. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di Avezzano che decideva sul reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di archiviazione; letta la richiesta del PM che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'interessato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'ad 613 cod. proc. pen., dovendo essere dichiarata tale inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; ritenuto di dovere applicare la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] I estensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA] /Di tefano A4a Pe zz Ilis DEPOS;TATO N CANCE13..ER: i 7 (7,..144 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avezzano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del PM [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 377 e 380 cod. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di Avezzano che decideva sul reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di archiviazione; letta la richiesta del PM che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'interessato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'ad 613 cod. proc. pen., dovendo essere dichiarata tale inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; ritenuto di dovere applicare la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] I estensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA] /Di tefano A4a Pe zz Ilis DEPOS;TATO N CANCE13..ER: i 7 (7,..144 4
Sentenza Cassazione n. 01622/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris