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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10193/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il 137571990 2)[OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3)[OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il 20/3/19615 5) [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 2/7/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Gip del Tribunale di Bari in data 21/6/2019, così decideva: [OSCURATO:PERSONA] ( capo B, estorsione consumata e tentata pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen.), esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quella ad effetto speciale di cui all'art. 416bis.1 cod.pen., rideterminava la pena in anni tre,mesi due di reclusione ed euro mille di multa;[OSCURATO:PERSONA] (capo B),con le già riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quella ex art. 7 L.203/91, rideterminava la pena nella misura di anni tre di reclusione ed euro mille di multa; [OSCURATO:PERSONA] (capi B e D), riconosciute le generiche prevalenti, rideterminava la pena in anni quattro di reclusione ed euro 1400,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] (capi B e D), riduceva la pena ad anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa; [OSCURATO:PERSONA] (capo A, tentata estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen.), riconosciuta la prevalenza della già concessa attenuante ex art. 62 n. 6 rispetto alle aggravanti diverse da quella ad effetto speciale, rideterminava la pena in anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: - nell'interesse di LAVOPA Giuseppe e N1ASSARI Marino, con unico atto, la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.; -nell'interesse di ABBRESCIA Nicola, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen.; -nell'interesse di SCHINGARO Simone l'omessa motivazione in ordine alla misura della riduzione ex art. 56 cod.pen.; -nell'interesse di CICINATO Vincenzo, la violazione del divieto di reformatio in pejus con riguardo all'esplicitazione della pena per il delitto tentato nonché in relazione al giudizio di comparazione nel senso dell'equivalenza.

3. I ricorsi nell'interesse di Lavopa e Massari sono inammissibili per radicale genericità, essendosi il difensore limitato a lamentare la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. a fronte dell'intervenuta rinunzia ai motivi di merito in sede d'appello, con limitazione della devoluzione al solo trattamento sanzionatorio e consolidamento dei profili inerenti il giudizio di responsabilità. 3.1 Analogamente inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], risultando manifestamente infondate le doglianze in punto di diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen.

La Corte territoriale, infatti, a pag. 19 ha spiegato le ragioni per cui la somma offerta dall'imputato non può ritenersi congrua e satisfattiva dei profili di danno causati dalle condotte ascrittegli.

Siffatta valutazione non è suscettibile di rivisitazione in sede di legittimità a fronte di un apparato motivazionale privo di criticità giustificative. 3.2 Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo all'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di merito rinnodulato la pena in melius, operando una riduzione per il tentativo che va rapportata a tutte le altre componenti che hanno concorso a determinare il trattamento sanzionatorio.

L'apoditticità dell'assunto censorio, che non si misura con la complessità circostanziale della fattispecie, ne palesa la genericità. 3.3 I motivi a sostegno dell'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

In particolare, la censura relativa alla reformatio in pejus con riguardo alla determinazione della riduzione per il tentativo, è destituita di fondamento in quanto la difesa trascura di considerare che al capo B) è contestato un reato continuato comprensivo di condotte estorsive consumate e tentate, realizzate in concorso e aggravate ex art. 7 L. 203/91.

Pertanto, la pena base è stata correttamente parametrata alla più grave fattispecie consumata e il delitto tentato è sanzionato esclusivamente ex art. 81, comma 2, cod.pen.

Del pari inammissibile è la doglianza in ordine al giudizio di comparazione giacché, come emerge a pag. 21 della sentenza impugnata, la Corte di merito ha riconosciuto piena efficacia mitigatrice alle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., operando la riduzione di un terzo sulla pena base aumentata per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 L.203/91.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il 137571990 2)[OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3)[OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il 20/3/19615 5) [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 2/7/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Gip del Tribunale di Bari in data 21/6/2019, così decideva: [OSCURATO:PERSONA] ( capo B, estorsione consumata e tentata pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen.), esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quella ad effetto speciale di cui all'art. 416bis.1 cod.pen., rideterminava la pena in anni tre,mesi due di reclusione ed euro mille di multa;[OSCURATO:PERSONA] (capo B),con le già riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quella ex art. 7 L.203/91, rideterminava la pena nella misura di anni tre di reclusione ed euro mille di multa; [OSCURATO:PERSONA] (capi B e D), riconosciute le generiche prevalenti, rideterminava la pena in anni quattro di reclusione ed euro 1400,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] (capi B e D), riduceva la pena ad anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa; [OSCURATO:PERSONA] (capo A, tentata estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen.), riconosciuta la prevalenza della già concessa attenuante ex art. 62 n. 6 rispetto alle aggravanti diverse da quella ad effetto speciale, rideterminava la pena in anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: - nell'interesse di LAVOPA Giuseppe e N1ASSARI Marino, con unico atto, la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.; -nell'interesse di ABBRESCIA Nicola, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen.; -nell'interesse di SCHINGARO Simone l'omessa motivazione in ordine alla misura della riduzione ex art. 56 cod.pen.; -nell'interesse di CICINATO Vincenzo, la violazione del divieto di reformatio in pejus con riguardo all'esplicitazione della pena per il delitto tentato nonché in relazione al giudizio di comparazione nel senso dell'equivalenza. 3. I ricorsi nell'interesse di Lavopa e Massari sono inammissibili per radicale genericità, essendosi il difensore limitato a lamentare la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. a fronte dell'intervenuta rinunzia ai motivi di merito in sede d'appello, con limitazione della devoluzione al solo trattamento sanzionatorio e consolidamento dei profili inerenti il giudizio di responsabilità. 3.1 Analogamente inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], risultando manifestamente infondate le doglianze in punto di diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. La Corte territoriale, infatti, a pag. 19 ha spiegato le ragioni per cui la somma offerta dall'imputato non può ritenersi congrua e satisfattiva dei profili di danno causati dalle condotte ascrittegli. Siffatta valutazione non è suscettibile di rivisitazione in sede di legittimità a fronte di un apparato motivazionale privo di criticità giustificative. 3.2 Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo all'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di merito rinnodulato la pena in melius, operando una riduzione per il tentativo che va rapportata a tutte le altre componenti che hanno concorso a determinare il trattamento sanzionatorio. L'apoditticità dell'assunto censorio, che non si misura con la complessità circostanziale della fattispecie, ne palesa la genericità. 3.3 I motivi a sostegno dell'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. In particolare, la censura relativa alla reformatio in pejus con riguardo alla determinazione della riduzione per il tentativo, è destituita di fondamento in quanto la difesa trascura di considerare che al capo B) è contestato un reato continuato comprensivo di condotte estorsive consumate e tentate, realizzate in concorso e aggravate ex art. 7 L. 203/91. Pertanto, la pena base è stata correttamente parametrata alla più grave fattispecie consumata e il delitto tentato è sanzionato esclusivamente ex art. 81, comma 2, cod.pen. Del pari inammissibile è la doglianza in ordine al giudizio di comparazione giacché, come emerge a pag. 21 della sentenza impugnata, la Corte di merito ha riconosciuto piena efficacia mitigatrice alle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., operando la riduzione di un terzo sulla pena base aumentata per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 L.203/91. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022
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