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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07191/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena in forza della pronuncia della Corte Cost. n. 40 del 2019, relativa alla condanna emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, in data 16 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2018, alla pena di anni tredici di reclusione ed euro 68.000 di multa, rideterminata in continuazione, con assorbimento di quella irrogata con sentenza della stessa Corte territoriale in data 30 giugno 2016, irrevocabile il 14 febbraio 2017. 1.1.11 provvedimento richiama altra ordinanza del 10 giugno 2019, con la quale la Corte d'appello aveva già respinto identica richiesta ritenendo che la pena base fosse congrua e che quello irrogatg a titolo di continuazione, fosse, del pan, aumento congruo, pur alla luce della nuova cornice edittale fissata per effetto dell'intervento della Corte Cost. n. 40 del 2019, considerando, dunque, la nuova istanza mera riproposizione di quella già decisa in quella sede, in assenza di elementi di novità rispetto a quella già valutata.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

D. Blasco, che deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si sottolinea che, con memoria difensiva del 3 dicembre 2020, la difesa aveva segnalato elementi di novità, riportati nel ricorso (cfr. pag. 4 e ss.), non presi in alcuna considerazione dal giudice dell'esecuzione.

Si richiama la decisione di questa Corte, Sez.

U, n. 18288 del 18/10/2010 in tema di preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nel procedimento di esecuzione,che individua la necessità che elementi di novità siano fondati su presupposti di fatto o su motivi di diritto diversi da quelli già posti con precedente istanza, onde verificare se la successiva sia ammissibile.

La difesa evidenzia, quale elemento di novità sottoposto al Giudice dell'esecuzione, l'intervenuta rideterminazione della pena operata, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla medesima associazione a delinquere, per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, sulla cornice edittale del reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con ordinanza della Corte d'appello di Ancona del 25 maggio 2020, che si allega al ricorso.Si sottolinea, poi, quale elemento ulteriore, l'intervenuto annullamento operato da questa Corte, della sentenza di condanna per altro coimputato nella medesima associazione, giudicato separatamente, in data 3 ottobre 2019, in ordine al trattamento sanzionatorio divenuto illegale per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 40 del 2019.

Il ricorso, poi, a pag. 6 e ss. confuta la decisione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena irrogata, anche a seguito dell'intervento della Corte Cost. n. 40 del 2019, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e richiamando giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel caso in cui la pena irrogata in sede di cognizione, sia prossima al limite edittale minimo dichiarato incostituzionale, il giudice dell'esecuzione deve commisurare la pena ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma tenendo conto dei nuovi limiti edittali derivanti dall'intervento del giudice delle leggi (Sez.

U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cimmino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Preliminarmente rispetto alla sussistenza di presupposti legittimanti la rideterminazione della pena, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 — pena, come rilevato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, ritenuta congrua dal Giudice dell'esecuzione e, comunque, conforme alla cornice edittale di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 — deve essere affrontata la questione del giudizio sugli elementi di novità che consentirebbero, nel caso al vaglio, di valutare nuovamente l'istanza di rideterminazione della pena proveniente dal condannato.

1.1. In via generale deve essere condiviso il principio affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conte, Rv. 262596) secondo il quale la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice.

Al riguardo quanto alla individuazione dei nova, idonei a vincere la indicata preclusione, si rileva che tra questi rientrano tutti gli elementi cronologicamente sopravvenuti alla decisione e influenti sulla medesima, oltre agli elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Nicolaci, Rv. 260358).

Condivisibile, poi, è il principio richiamato dal ricorrente, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale, il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta già prospettata al giudice dell'esecuzione (con riferimento ad applicazione dell'indulto in precedenza rigettata: Sez.

U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651).

2. Tanto premesso si osserva che, nella specie, i nova, del cui mancato esame il ricorrente si duole (cfr. pag. 5 del ricorso), sono rappresentati, sulla base dell'esame degli atti trasmessi a questo Ufficio e delle deduzioni difensive, da una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con documentazione allegata, datata 3 novembre 2020, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata depositoattipenali3.ca .ancona©giustiziacert.it, in data 17 dicembre 2020, con relativa ricevuta di consegna, quindi dopo l'udienza fissata per il 7 dicembre 2020.

Risulta, inoltre, dagli atti trasmessi a questo Ufficio, altra ricevuta di trasmissione, ma priva di attestazione di ricezione, in data 10 novembre 2020, a diverso indirizzo (penale.ca .ancona©giustiziacert.it) di memoria difensiva datata 3 novembre 2020 con allegati, per l'udienza del 7 dicembre 2020, con indicazione, quale destinatario, della Corte di appello di Ancona e mittente l'avv.

D. Biasco.

Orbene si tratta di atto, con relativi allegati inerenti, secondo il ricorrente, alla posizione di coimputati del ricorrente, asseritamente ignorato dal Giudice dell'esecuzione,che, però, rispetto all'udienza del 7 dicembre 2020, non vi è prova sia pervenuto nella disponibilità della Corte d'appello di Ancona.

Tanto si ricava dal verbale di udienza nel quale non viene dato atto della ricezione della memoria, alla quale, peraltro, il difensore presente non si richiama nel momento in cui svolge le richieste conclusive e, comunque, dal documentato mero invio dell'atto, senza attestazione di ricezione, per l'udienza del 7 dicembre 2020 (peraltro ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello predisposto dall'Amministrazione, per il deposito con valore certificativo di atti destinati all'Ufficio giudiziario, cui la documentazione risulta ritualmente trasmessa in data 17 dicembre 2020). 2.2.A fronte di tale riscontro, risulta, poi, che il giudice dell'esecuzione aveva, a suo tempo, indiscutibilmente considerato e valutato, a seguito di precedente istanza, definita con provvedimento di rigetto del 10 giugno 2019, il trattamento sanzionatorio e il rilievo circa l'entità della pena irrogata, nonché la sua illegalità, pur a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale più volte richiamato n. 40 del 23 gennaio 2019, e che il ricorrente postula suscettibile di rivisitazione, anche per evitare disparità di trattamento con coimputati che avrebbero ottenuto, medio tempore, una rideterminazione della pena in melius.

Le residue richieste, dunque, non costituiscono dei nova nel senso precisato, ma, anzi, si tratta di questioni oggetto di considerazione da parte del giudice e, al tempo stesso, di ipotetico errore di fatto o di diritto, cui avrebbe dovuto porsi rimedio soltanto con lo strumento dell'impugnazione.

Occorre, in altri termini, rilevare che ogni profilo decisivo, risultante ex actis e compreso nel perimetro dell'oggetto dello scrutinio compiuto, del quale sia stata (eventualmente) indebitamente omessa la valutazione, non è suscettibile di essere ricondotto nell'ambito dei nova. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena in forza della pronuncia della Corte Cost. n. 40 del 2019, relativa alla condanna emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, in data 16 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2018, alla pena di anni tredici di reclusione ed euro 68.000 di multa, rideterminata in continuazione, con assorbimento di quella irrogata con sentenza della stessa Corte territoriale in data 30 giugno 2016, irrevocabile il 14 febbraio 2017. 1.1.11 provvedimento richiama altra ordinanza del 10 giugno 2019, con la quale la Corte d'appello aveva già respinto identica richiesta ritenendo che la pena base fosse congrua e che quello irrogatg a titolo di continuazione, fosse, del pan, aumento congruo, pur alla luce della nuova cornice edittale fissata per effetto dell'intervento della Corte Cost. n. 40 del 2019, considerando, dunque, la nuova istanza mera riproposizione di quella già decisa in quella sede, in assenza di elementi di novità rispetto a quella già valutata. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. D. Blasco, che deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si sottolinea che, con memoria difensiva del 3 dicembre 2020, la difesa aveva segnalato elementi di novità, riportati nel ricorso (cfr. pag. 4 e ss.), non presi in alcuna considerazione dal giudice dell'esecuzione. Si richiama la decisione di questa Corte, Sez. U, n. 18288 del 18/10/2010 in tema di preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nel procedimento di esecuzione,che individua la necessità che elementi di novità siano fondati su presupposti di fatto o su motivi di diritto diversi da quelli già posti con precedente istanza, onde verificare se la successiva sia ammissibile. La difesa evidenzia, quale elemento di novità sottoposto al Giudice dell'esecuzione, l'intervenuta rideterminazione della pena operata, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla medesima associazione a delinquere, per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, sulla cornice edittale del reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con ordinanza della Corte d'appello di Ancona del 25 maggio 2020, che si allega al ricorso.Si sottolinea, poi, quale elemento ulteriore, l'intervenuto annullamento operato da questa Corte, della sentenza di condanna per altro coimputato nella medesima associazione, giudicato separatamente, in data 3 ottobre 2019, in ordine al trattamento sanzionatorio divenuto illegale per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 40 del 2019. Il ricorso, poi, a pag. 6 e ss. confuta la decisione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena irrogata, anche a seguito dell'intervento della Corte Cost. n. 40 del 2019, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e richiamando giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel caso in cui la pena irrogata in sede di cognizione, sia prossima al limite edittale minimo dichiarato incostituzionale, il giudice dell'esecuzione deve commisurare la pena ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma tenendo conto dei nuovi limiti edittali derivanti dall'intervento del giudice delle leggi (Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cimmino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Preliminarmente rispetto alla sussistenza di presupposti legittimanti la rideterminazione della pena, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 — pena, come rilevato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, ritenuta congrua dal Giudice dell'esecuzione e, comunque, conforme alla cornice edittale di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 — deve essere affrontata la questione del giudizio sugli elementi di novità che consentirebbero, nel caso al vaglio, di valutare nuovamente l'istanza di rideterminazione della pena proveniente dal condannato. 1.1. In via generale deve essere condiviso il principio affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conte, Rv. 262596) secondo il quale la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice. Al riguardo quanto alla individuazione dei nova, idonei a vincere la indicata preclusione, si rileva che tra questi rientrano tutti gli elementi cronologicamente sopravvenuti alla decisione e influenti sulla medesima, oltre agli elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Nicolaci, Rv. 260358). Condivisibile, poi, è il principio richiamato dal ricorrente, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale, il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta già prospettata al giudice dell'esecuzione (con riferimento ad applicazione dell'indulto in precedenza rigettata: Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651). 2. Tanto premesso si osserva che, nella specie, i nova, del cui mancato esame il ricorrente si duole (cfr. pag. 5 del ricorso), sono rappresentati, sulla base dell'esame degli atti trasmessi a questo Ufficio e delle deduzioni difensive, da una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con documentazione allegata, datata 3 novembre 2020, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata depositoattipenali3.ca .ancona©giustiziacert.it, in data 17 dicembre 2020, con relativa ricevuta di consegna, quindi dopo l'udienza fissata per il 7 dicembre 2020. Risulta, inoltre, dagli atti trasmessi a questo Ufficio, altra ricevuta di trasmissione, ma priva di attestazione di ricezione, in data 10 novembre 2020, a diverso indirizzo (penale.ca .ancona©giustiziacert.it) di memoria difensiva datata 3 novembre 2020 con allegati, per l'udienza del 7 dicembre 2020, con indicazione, quale destinatario, della Corte di appello di Ancona e mittente l'avv. D. Biasco. Orbene si tratta di atto, con relativi allegati inerenti, secondo il ricorrente, alla posizione di coimputati del ricorrente, asseritamente ignorato dal Giudice dell'esecuzione,che, però, rispetto all'udienza del 7 dicembre 2020, non vi è prova sia pervenuto nella disponibilità della Corte d'appello di Ancona. Tanto si ricava dal verbale di udienza nel quale non viene dato atto della ricezione della memoria, alla quale, peraltro, il difensore presente non si richiama nel momento in cui svolge le richieste conclusive e, comunque, dal documentato mero invio dell'atto, senza attestazione di ricezione, per l'udienza del 7 dicembre 2020 (peraltro ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello predisposto dall'Amministrazione, per il deposito con valore certificativo di atti destinati all'Ufficio giudiziario, cui la documentazione risulta ritualmente trasmessa in data 17 dicembre 2020). 2.2.A fronte di tale riscontro, risulta, poi, che il giudice dell'esecuzione aveva, a suo tempo, indiscutibilmente considerato e valutato, a seguito di precedente istanza, definita con provvedimento di rigetto del 10 giugno 2019, il trattamento sanzionatorio e il rilievo circa l'entità della pena irrogata, nonché la sua illegalità, pur a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale più volte richiamato n. 40 del 23 gennaio 2019, e che il ricorrente postula suscettibile di rivisitazione, anche per evitare disparità di trattamento con coimputati che avrebbero ottenuto, medio tempore, una rideterminazione della pena in melius. Le residue richieste, dunque, non costituiscono dei nova nel senso precisato, ma, anzi, si tratta di questioni oggetto di considerazione da parte del giudice e, al tempo stesso, di ipotetico errore di fatto o di diritto, cui avrebbe dovuto porsi rimedio soltanto con lo strumento dell'impugnazione. Occorre, in altri termini, rilevare che ogni profilo decisivo, risultante ex actis e compreso nel perimetro dell'oggetto dello scrutinio compiuto, del quale sia stata (eventualmente) indebitamente omessa la valutazione, non è suscettibile di essere ricondotto nell'ambito dei nova. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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