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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 28270/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvioletta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insite per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 4 aprile 2025, ritenuta l’ipotesidi lieve entità, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000 diammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110 del 1975 per avere portato senzagiustificato motivo un cacciavite e uno scalpello in acciaio fuori dalla propriaabitazione.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Nelprimo motivo la difesa eccepisce la nullità della sentenza in quanto il giudice,come risulta dal provvedimento impugnato, si è pronunciato in merito al porto diun coltello che non è stato mai rinvenuto nella disponibilità dell’imputato e nonera oggetto di contestazione.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancataconsiderazione delle giustificazioni fornite dai genitori circa la presenza delcacciavite e dello scalpello nell’auto e, conseguentemente, quanto all’erroneaqualificazione giuridica attribuita ai fatti.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancataapplicazione dell’art. 131-bis cod. pen.2.4.

Violazione di legge in relazione all’omessa riduzione della pena di unterzo ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen.2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e133 cod. pen.3.

In data 31 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittenelle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che, ritenuto fondato il primomotivo di ricorso, chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.4.

In data 2 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con la qualel’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agliartt. 521 e 522 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice si è pronunciato inmerito al porto di un coltello che non è stato mai rinvenuto nella disponibilitàdell’imputato e non era oggetto di contestazione.La doglianza è fondata.2.1.

La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamentocontenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto aquello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale taleda recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 2, n. 30488 del09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953 – 01; Sez. 4, n. 4497 del16/12/2015 - dep. 03/02/2016, Addio e altri, Rv. 265946 - 01)Perché il mutamento sia rilevante, pertanto, occorre che sia verificata unatrasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concretanella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che siconfiguri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa.Sotto tale profilo, pertanto, l'indagine volta ad accertare la violazione delprincipio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramenteletterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie edi difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraversol'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersiin ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep.13/10/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01; Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep.2023, Mangini, Rv. 284953 – 01).Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e lacorrelazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, d’altro canto, hanno loscopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e, quindi, il pienoesercizio del diritto di difesa dell'imputato.Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in sensorigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette e,quindi, queste non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispettoall'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata neisuoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concretoesercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone A, Rv.212803).Quando, cioè, tenendo conto non solo del fatto descritto in imputazione, maanche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenzadell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, risultache lo stesso non ha avuto modo di esercitare le sue difese sul materialeprobatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013,Di, Rv. 257278 - 01).2.2.

Dalla lettura del capo di imputazione risulta che all’imputato eracontestato il reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975 “per avere portato fuori dallapropria abitazione, senza giustificato motivo, un giravite marca Beta dellalunghezza di cm 30, nonché uno scalpello in acciaio della lunghezza di cm 30,strumenti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e luogo, perl’offesa della persona”.La motivazione della sentenza, seppure la prima parte contenga ilriferimento al cacciavite e allo scalpello rinvenuti e sottoposti a sequestro, risultaresa in relazione al porto al di fuori della propria abitazione di un “coltello … lacui attitudine offensiva è da considerarsi nelle sue caratteristiche e che potrebbeessere chiaramente utilizzato al fine di offendere”.Nel caso di specie, pertanto, l’imputato è stato condannato per avereportato al di fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un “coltello”e non un “cacciavite” e uno “scalpello”, che erano gli strumenti oggetto dellacontestazione.Sotto tale profilo la pronuncia di riferisce a un fatto diverso in quanto il“coltello” è uno strumento da punta e da taglio che per sua natura e percaratteristiche intrinseche, risulta essere radicalmente diverso rispetto a quelliindicati nel capo di imputazione, tanto più che tale differenza, essenziale eoggettiva, ha avuto una concreta incidenza sulla valutazione effettuata dalgiudice in merito al materiale probatorio posto a fondamento della decisione e,quindi, ha pregiudicato il diritto di difesa.3.

La violazione di legge rilevata determina la nullità della sentenzaimpugnata e ne impone l’annullamento con rinvio affinché il Tribunale diPalermo, in diversa persona fisica, proceda a un nuovo giudizio.4.

Le doglianze oggetto degli ulteriori motivi sono assorbite, senzapreclusione a un successivo eventuale esame.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvioletta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insite per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 4 aprile 2025, ritenuta l’ipotesidi lieve entità, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000 diammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110 del 1975 per avere portato senzagiustificato motivo un cacciavite e uno scalpello in acciaio fuori dalla propriaabitazione.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Nelprimo motivo la difesa eccepisce la nullità della sentenza in quanto il giudice,come risulta dal provvedimento impugnato, si è pronunciato in merito al porto diun coltello che non è stato mai rinvenuto nella disponibilità dell’imputato e nonera oggetto di contestazione.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancataconsiderazione delle giustificazioni fornite dai genitori circa la presenza delcacciavite e dello scalpello nell’auto e, conseguentemente, quanto all’erroneaqualificazione giuridica attribuita ai fatti.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancataapplicazione dell’art. 131-bis cod. pen.2.4. Violazione di legge in relazione all’omessa riduzione della pena di unterzo ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e133 cod. pen.3. In data 31 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittenelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che, ritenuto fondato il primomotivo di ricorso, chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.4. In data 2 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con la qualel’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agliartt. 521 e 522 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice si è pronunciato inmerito al porto di un coltello che non è stato mai rinvenuto nella disponibilitàdell’imputato e non era oggetto di contestazione.La doglianza è fondata.2.1. La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamentocontenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto aquello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale taleda recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 2, n. 30488 del09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953 – 01; Sez. 4, n. 4497 del16/12/2015 - dep. 03/02/2016, Addio e altri, Rv. 265946 - 01)Perché il mutamento sia rilevante, pertanto, occorre che sia verificata unatrasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concretanella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che siconfiguri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa.Sotto tale profilo, pertanto, l'indagine volta ad accertare la violazione delprincipio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramenteletterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie edi difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraversol'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersiin ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep.13/10/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01; Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep.2023, Mangini, Rv. 284953 – 01).Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e lacorrelazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, d’altro canto, hanno loscopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e, quindi, il pienoesercizio del diritto di difesa dell'imputato.Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in sensorigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette e,quindi, queste non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispettoall'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata neisuoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concretoesercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone A, Rv.212803).Quando, cioè, tenendo conto non solo del fatto descritto in imputazione, maanche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenzadell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, risultache lo stesso non ha avuto modo di esercitare le sue difese sul materialeprobatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013,Di, Rv. 257278 - 01).2.2. Dalla lettura del capo di imputazione risulta che all’imputato eracontestato il reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975 “per avere portato fuori dallapropria abitazione, senza giustificato motivo, un giravite marca Beta dellalunghezza di cm 30, nonché uno scalpello in acciaio della lunghezza di cm 30,strumenti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e luogo, perl’offesa della persona”.La motivazione della sentenza, seppure la prima parte contenga ilriferimento al cacciavite e allo scalpello rinvenuti e sottoposti a sequestro, risultaresa in relazione al porto al di fuori della propria abitazione di un “coltello … lacui attitudine offensiva è da considerarsi nelle sue caratteristiche e che potrebbeessere chiaramente utilizzato al fine di offendere”.Nel caso di specie, pertanto, l’imputato è stato condannato per avereportato al di fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un “coltello”e non un “cacciavite” e uno “scalpello”, che erano gli strumenti oggetto dellacontestazione.Sotto tale profilo la pronuncia di riferisce a un fatto diverso in quanto il“coltello” è uno strumento da punta e da taglio che per sua natura e percaratteristiche intrinseche, risulta essere radicalmente diverso rispetto a quelliindicati nel capo di imputazione, tanto più che tale differenza, essenziale eoggettiva, ha avuto una concreta incidenza sulla valutazione effettuata dalgiudice in merito al materiale probatorio posto a fondamento della decisione e,quindi, ha pregiudicato il diritto di difesa.3. La violazione di legge rilevata determina la nullità della sentenzaimpugnata e ne impone l’annullamento con rinvio affinché il Tribunale diPalermo, in diversa persona fisica, proceda a un nuovo giudizio.4. Le doglianze oggetto degli ulteriori motivi sono assorbite, senzapreclusione a un successivo eventuale esame. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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