CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 47736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania aveva determinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena residua da scontare in anni 25, mesi quattro e giorni diciassette di reclusione, con decorrenza dal 1° marzo 2010. In particolare, il pubblico ministero, dato atto che nei confronti della parte erano state pronunciate n. quindici sentenze di condanna e che erano già stati sofferti periodi di carcerazione, aveva proceduto alla formazione di n. cinque cumuli parziali e quindi aveva determinato la pena da scontare come indicato. Con richiesta in data 10 luglio 2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che i cumuli parziali andavano diversamente formati, con conseguente rideterminazione della pena da scontare, a far data dal 10 marzo 2010, in anni 21, mesi nove e giorni diciotto di reclusione. 2. Con ordinanza depositata in data 2 marzo 2022 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena da scontare. Quanto alla individuazione della pena inflitta, complessivamente, con le sentenze della Corte di appello di Catania in data 13 dicembre 2002, in data 20 febbraio 2004 e in data 28 febbraio 2005 - indicate, rispettivamente, ai numeri 6, 9 e 10 del provvedimento in data 2 luglio 2020 -, essa era stata indicata in anni uno e mesi dieci di reclusione, ma erroneamente in quanto era stata rideterminata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nella pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. Quanto alla condanna pronunciata in data 15 dicembre 2000 dalla Corte di assise di appello di Catania - indicata al n. cinque del provvedimento di cumulo delle pene -, essa doveva essere ricompresa nel primo cumulo parziale trattandosi di reato per reato associativo con permanenza sino al 10 gennaio 1995 e decorrente, in assenza di indicazioni specifiche, dal 16 luglio 1988, data di compimento della maggiore età da parte del reo.4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'omessa considerazione della continuazione riconosciuta in executivis. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, in parte, fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. Innanzitutto, va rilevata l'infondatezza della doglianza concernente la condanna pronunciata in data 15 dicembre 2000 dalla Corte di assise di appello di Catania. Al fine di procedere alla formazione dei così detti cumuli parziali - operazione necessaria in presenza di una pluralità di sentenze di condanna e di una pluralità di periodi di detenzione già sofferta - va considerata la data di consumazione di ciascun reato, così da computare in espiazione della pena inflitta per ciascun reato solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione di quel reato. Con particolare riguardo al reato permanente, qual è il reato associativo, la data di consumazione va individuata, anche a norma dell'art. 158 cod. pen., nella data di cessazione della permanenza, e non in quello dell'inizio della condotta. 2. L'ulteriore doglianza, relativa alla determinazione della pena inflitta con le sentenze della Corte di appello di Catania in data 13 dicembre 2002, in data 20 febbraio 2004 e in data 28 febbraio 2005, è fondata. 2.1. Vanno compiute alcune precisazioni. Il provvedimento di unificazione delle pene ha dato atto che le menzionate condanne avevano, rispettivamente, inflitto la pena di anni uno di reclusione, di mesi sei di reclusione e di "mesi 4 Reclusione multa Euro 800,00 come determinata ex art. 671 c.p.p. con ordinanza 05/03/2015 [OSCURATO:PERSONA] originaria: reclusione anni 4 multa euro 3.000". Con la richiesta del condannato, seppur in nota a margine del testo, veniva dedotto che il menzionato provvedimento del giudice dell'esecuzione aveva stabilito che "in relazione ai delitti già unificati dal GIP di Catania con provvedimento del 22.5.2009" la pena era da individuare in anni uno e mesi quattro di reclusione.L'ordinanza impugnata ha confermato il computo risultante dal provvedimento del pubblico ministero, peraltro dando atto, anch'essa in nota, del riconoscimento in executivis della continuazione e, in particolare, di "una stratificazione di provvedimenti emessi in fasi diverse". In effetti, fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Catania in data 13 dicembre 2002 e in data 20 febbraio 2004 la continuazione era stata riconosciuta dalla seconda sentenza, che aveva inflitto la pena di mesi sei di reclusione in aumento a quella (di anni uno di reclusione) inflitta dalla prima condanna. Sopravvenuta la irrevocabilità della condanna, ad anni quattro di reclusione ed C 3.000 di multa, pronunciata dalla stessa Corte in data 28 febbraio 2005, il giudice dell'esecuzione, con distinti provvedimenti, ha riconosciuto la continuazione fra i reati giudicati dalla sentenza in data 28 febbraio 2005 con quelli della sentenza 20 febbraio 2004 (ordinanza 20 marzo 2010 del Tribunale di Viterbo) e con quelli della sentenza 13 dicembre 2002 (ordinanza 22 marzo 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania), provvedimenti che risultano dal certificato penale. La difesa ha allegato al ricorso altro provvedimento del giudice dell'esecuzione (Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania 22 maggio 2009, depositato il 7 aprile 2010) che aveva riconosciuto la continuazione fra i reati giudicati dalla sentenza in data 28 febbraio 2005 con quelli giudicati dalle sentenze 20 febbraio 2004 e 13 dicembre 2002, e, rilevato che questi ultimi erano già uniti nel vincolo della continuazione, aveva determinato in anni due di reclusione l'aumento di pena per i reati di cui alla sentenza in data 28 febbraio 2005. Successivamente, poi, con ordinanza in data 1° luglio 2013 del Tribunale di Viterbo, veniva riconosciuta la continuazione fra i reati giudicati dalla sentenza in data 28 febbraio 2005 con quelli della sentenza 18 maggio 2004, sempre della Corte di appello di Catania. Peraltro, detta ordinanza è stata annullata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 45049/2014) in quanto nella determinazione dell'aumento di pena per i reati di cui alla sentenza 28 febbraio 2005 non era stato considerato che la relativa pena era già stata rideterminata dal provvedimento in data 22 marzo 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Nel giudizio di rinvio, il giudice dell'esecuzione, dato atto della pena inflitta con la sentenza 28 febbraio 2005 - siccome risultante dall'ordinanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 22 marzo 2010 -, ha stabilito che la pena del reato più grave - individuata in quella inflitta dalla sentenza 18 maggio 2004 della Corte di appello di Catania doveva essere "... aumentata, in relazione ai delitti già unificati dal GIP di Catania con il provvedimento del 22.5.2009, ad ulteriori anni uno, mesi quattro di reclusione ...", salvo, poi, nel dispositivo, determinare la pena complessiva della "continuazione tra i delitti di cui alle sentenze emesse dalla Corte di appello di Catania in data 18.5.2004, 28.2.2005 e quelli di cui alla decisione del GIP di Catania in data 22.3.2010", che, come visto, era relativa alla continuazione fra i reati giudicati dalla sentenza in data 28 febbraio 2005 con quelli della sentenza 13 dicembre 2002. 2.2. Ora, a fronte di siffatta posizione giuridica, il provvedimento impugnato ha respinto la richiesta della parte rilevando che era pendente un ulteriore procedimento ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. relativo anche ai reati di cui alle sentenze 13 dicembre 2002, 20 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005 della Corte di appello di Catania. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la menzionata, ennesima, richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. fosse stata decisa con ordinanza in data 3 agosto 2018, di cdi il provvedimento di unificazione delle pene in data 2 luglio 2020 dà atto, ma che non sarebbe definitiva in quanto non indicata nel certificato del casellario. ftL5 (1 2.3. La motivazione dell'ordinanza impugnata, in ordine alla specifica questione della quantificazione della pena inflitta con riguardo al reato continuato di cui all'unificazione dei reati giudicati dalle sentenze 13 dicembre 2002, 20 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005 della Corte di appello di Catania, risulta dunque solo apparente, in quanto dà conto della complessa posizione giuridica, ma non la definisce, rilevando che sarebbe sopraggiunto un ulteriore provvedimento di cui non dà contezza né del contenuto né della sua definitività o meno. 3. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena in espiazione dipendente dalle sentenze della Corte di appello di Catania in data 13 dicembre 2002, in data 20 febbraio 2004 e in data 28 febbraio 2005, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla medesima Corte di appello. Il giudice di rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma nella motivazione dovrà evitare le carenze indicate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena in espiazione dipendente dalle sentenze della Corte di appello di Catania in data 13.12.2002, in data 20.02.2004 e in data 28.02.2005, con rinvio per nuovo giud