CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 10 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Pavia il 18 dicembre 2020 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato in abitazione, fatto commesso il 17 novembre 2005, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche riconosciute equivalenti alle aggravanti ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge: con il primo, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al num. 4 dell'art. 62 cod. pen; con il secondo in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza, anziché della mera equivalenza, delle, pur riconosciute, attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono la idonea, non illogica e non incongrua motivazione dei Giudici di merito in punto di scelta del trattamento sanzionatorio, come si legge alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, ove si dà atto delle ragioni ritenute ostative al riconoscimento dell'attenuante invocata (cospicuo valore dei beni sottratti) e della impossibilità tecnico-giuridica di un diverso esito del giudizio di bilanciamento (essendo stata riconosciuta la sussistenza di recidiva ai sensi del comma 4 dell'art. 99 cod. pen.). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il