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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 05154/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5154/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3597/2025* * * CC 05/12/2025* * * 28302/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 09/07/2025 del * * di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di * di Messina in sededi giudizio di opposizione ai sensi dell art. 678 comma 1 ter cod. proc. pen ha respinto ladomanda di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell interesse di **2.

Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per iltramite del difensore di fiducia avv. * * deducendo con un unico motivo aisensi dell art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen. la violazione di legge ed il difetto dimotivazione per non avere il Tribunale tenuto conto dei risultati raggiunti e delcomportamento del reo successivamente alla commissione del reato di cui all art. 612 biscod. pen. limitandosi ad un mero richiamo dell ordinanza opposta.Il Tribunale avrebbe fondato il provvedimento di diniego su vuote clausole di stilerisultando trascurata la collocazione nel tempo dei reati accertati con la sentenza dicondanna l esistenza di una valida e stabile attività lavorativa e inoltre sono statisottovalutati altri importanti fattori positivi minimizzando la condotta tenuta dando rilievo allacircostanza che non ha risarcito la persona offesa non valorizzando che il condannato non èpiù ricaduto nel reato dal * 2021 ad oggi.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale * * haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Va premesso che la misura dall affidamento in prova al servizio sociale attua unaforma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali allaluce dell osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza siapossibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all esito dellamisura alternativa.Per pervenire a tale positiva o negativa conclusione il Tribunale di * devevalutare una pluralità di elementi quali il reato commesso i precedenti penali * 1 4marzo 1999 * * 213062 le pendenze processuali * 1 cit. le informazioni dipolizia * 1 11/03/1997 * * la condotta carceraria i risultati dell indaginesocio familiare operata dagli organi di osservazione. * al fine di pervenire ad unavalutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con la misura dell affidamentoin prova.Del resto poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità diciascuno al servizio sociale ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla basedei quali il giudice possa ragionevolmente ritenere che l affidamento si riveli proficuoappare evidente che in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propridell istituto la reiezione dell istanza di affidamento può considerarsi validamente motivataanche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi socialiquando esse lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto pongano in luce alcontrario la negativa personalità dell istante * 1 27.07.1992 n. 2762 .In questo ambito tuttavia numerosi sono gli altri fattori da porre alla base del giudizioprognostico cui prima si è fatto cenno l assenza di nuove denunzie il ripudio delle condottedevianti del passato l adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi ilcontesto familiare la condotta di vita attuale la congruità della condanna e l eventualebuona prospettiva risocializzante.3.

Tanto premesso il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione deiprincipi indicati non risultando nel provvedimento impugnato alcuna valutazione in concretodegli elementi sopra evidenziati.Il giudizio negativo sulla concreta prospettiva di reinserimento sociale si è fondatosistematica reiterazione delle condotte poste in essere anche successivamente ad unaprima condanna e all applicazione di misura cautelare peraltro a quanto segnalatodall autorità di pubblica sicurezza violata con denuncia per evasione dagli arrestidomiciliari» non accompagnata da alcuna specificazione della gravità del reato dellecondotte successive delle modalità delle stesse anche di tempo e delle ulteriore violazioniindicando con termini generici una possibile condotta di evasione.Il provvedimento impugnato è pertanto incorso nel vizio di violazione di leggederivante dalla assoluta mancanza di motivazione che secondo il principio affermato da* U n. 25080 del 28/05/2003 * * 224611 – 01 ricorre oltre nell ipotesimeramente scolastica di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni ma dotato delsolo dispositivo in tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista deirequisiti minimi di coerenza completezza e logicità al punto da risultare meramenteapparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dalgiudice di merito nell adottare un atto tra le altre * 6 n. 50946 del 18/09/2014 ** 261590 01 * 1 n. 45723 del 24/10/2003 * * 226035 01 .4.

Alla luce delle esposte considerazioni si impone l annullamento del decretoimpugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5154/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3597/2025* * * CC 05/12/2025* * * 28302/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 09/07/2025 del * * di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di * di Messina in sededi giudizio di opposizione ai sensi dell art. 678 comma 1 ter cod. proc. pen ha respinto ladomanda di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell interesse di **2.

Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per iltramite del difensore di fiducia avv. * * deducendo con un unico motivo aisensi dell art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen. la violazione di legge ed il difetto dimotivazione per non avere il Tribunale tenuto conto dei risultati raggiunti e delcomportamento del reo successivamente alla commissione del reato di cui all art. 612 biscod. pen. limitandosi ad un mero richiamo dell ordinanza opposta.Il Tribunale avrebbe fondato il provvedimento di diniego su vuote clausole di stilerisultando trascurata la collocazione nel tempo dei reati accertati con la sentenza dicondanna l esistenza di una valida e stabile attività lavorativa e inoltre sono statisottovalutati altri importanti fattori positivi minimizzando la condotta tenuta dando rilievo allacircostanza che non ha risarcito la persona offesa non valorizzando che il condannato non èpiù ricaduto nel reato dal * 2021 ad oggi.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale * * haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Va premesso che la misura dall affidamento in prova al servizio sociale attua unaforma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali allaluce dell osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza siapossibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all esito dellamisura alternativa.Per pervenire a tale positiva o negativa conclusione il Tribunale di * devevalutare una pluralità di elementi quali il reato commesso i precedenti penali * 1 4marzo 1999 * * 213062 le pendenze processuali * 1 cit. le informazioni dipolizia * 1 11/03/1997 * * la condotta carceraria i risultati dell indaginesocio familiare operata dagli organi di osservazione. * al fine di pervenire ad unavalutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con la misura dell affidamentoin prova.Del resto poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità diciascuno al servizio sociale ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla basedei quali il giudice possa ragionevolmente ritenere che l affidamento si riveli proficuoappare evidente che in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propridell istituto la reiezione dell istanza di affidamento può considerarsi validamente motivataanche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi socialiquando esse lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto pongano in luce alcontrario la negativa personalità dell istante * 1 27.07.1992 n. 2762 .In questo ambito tuttavia numerosi sono gli altri fattori da porre alla base del giudizioprognostico cui prima si è fatto cenno l assenza di nuove denunzie il ripudio delle condottedevianti del passato l adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi ilcontesto familiare la condotta di vita attuale la congruità della condanna e l eventualebuona prospettiva risocializzante.3.

Tanto premesso il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione deiprincipi indicati non risultando nel provvedimento impugnato alcuna valutazione in concretodegli elementi sopra evidenziati.Il giudizio negativo sulla concreta prospettiva di reinserimento sociale si è fondatosistematica reiterazione delle condotte poste in essere anche successivamente ad unaprima condanna e all applicazione di misura cautelare peraltro a quanto segnalatodall autorità di pubblica sicurezza violata con denuncia per evasione dagli arrestidomiciliari» non accompagnata da alcuna specificazione della gravità del reato dellecondotte successive delle modalità delle stesse anche di tempo e delle ulteriore violazioniindicando con termini generici una possibile condotta di evasione.Il provvedimento impugnato è pertanto incorso nel vizio di violazione di leggederivante dalla assoluta mancanza di motivazione che secondo il principio affermato da* U n. 25080 del 28/05/2003 * * 224611 – 01 ricorre oltre nell ipotesimeramente scolastica di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni ma dotato delsolo dispositivo in tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista deirequisiti minimi di coerenza completezza e logicità al punto da risultare meramenteapparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dalgiudice di merito nell adottare un atto tra le altre * 6 n. 50946 del 18/09/2014 ** 261590 01 * 1 n. 45723 del 24/10/2003 * * 226035 01 .4.

Alla luce delle esposte considerazioni si impone l annullamento del decretoimpugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di * *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 05/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 05/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5154/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3597/2025* * * CC 05/12/2025* * * 28302/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 09/07/2025 del * * di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di * di Messina in sededi giudizio di opposizione ai sensi dell art. 678 comma 1 ter cod. proc. pen ha respinto ladomanda di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell interesse di **2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per iltramite del difensore di fiducia avv. * * deducendo con un unico motivo aisensi dell art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen. la violazione di legge ed il difetto dimotivazione per non avere il Tribunale tenuto conto dei risultati raggiunti e delcomportamento del reo successivamente alla commissione del reato di cui all art. 612 biscod. pen. limitandosi ad un mero richiamo dell ordinanza opposta.Il Tribunale avrebbe fondato il provvedimento di diniego su vuote clausole di stilerisultando trascurata la collocazione nel tempo dei reati accertati con la sentenza dicondanna l esistenza di una valida e stabile attività lavorativa e inoltre sono statisottovalutati altri importanti fattori positivi minimizzando la condotta tenuta dando rilievo allacircostanza che non ha risarcito la persona offesa non valorizzando che il condannato non èpiù ricaduto nel reato dal * 2021 ad oggi.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale * * haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va premesso che la misura dall affidamento in prova al servizio sociale attua unaforma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali allaluce dell osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza siapossibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all esito dellamisura alternativa.Per pervenire a tale positiva o negativa conclusione il Tribunale di * devevalutare una pluralità di elementi quali il reato commesso i precedenti penali * 1 4marzo 1999 * * 213062 le pendenze processuali * 1 cit. le informazioni dipolizia * 1 11/03/1997 * * la condotta carceraria i risultati dell indaginesocio familiare operata dagli organi di osservazione. * al fine di pervenire ad unavalutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con la misura dell affidamentoin prova.Del resto poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità diciascuno al servizio sociale ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla basedei quali il giudice possa ragionevolmente ritenere che l affidamento si riveli proficuoappare evidente che in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propridell istituto la reiezione dell istanza di affidamento può considerarsi validamente motivataanche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi socialiquando esse lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto pongano in luce alcontrario la negativa personalità dell istante * 1 27.07.1992 n. 2762 .In questo ambito tuttavia numerosi sono gli altri fattori da porre alla base del giudizioprognostico cui prima si è fatto cenno l assenza di nuove denunzie il ripudio delle condottedevianti del passato l adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi ilcontesto familiare la condotta di vita attuale la congruità della condanna e l eventualebuona prospettiva risocializzante.3. Tanto premesso il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione deiprincipi indicati non risultando nel provvedimento impugnato alcuna valutazione in concretodegli elementi sopra evidenziati.Il giudizio negativo sulla concreta prospettiva di reinserimento sociale si è fondatosistematica reiterazione delle condotte poste in essere anche successivamente ad unaprima condanna e all applicazione di misura cautelare peraltro a quanto segnalatodall autorità di pubblica sicurezza violata con denuncia per evasione dagli arrestidomiciliari» non accompagnata da alcuna specificazione della gravità del reato dellecondotte successive delle modalità delle stesse anche di tempo e delle ulteriore violazioniindicando con termini generici una possibile condotta di evasione.Il provvedimento impugnato è pertanto incorso nel vizio di violazione di leggederivante dalla assoluta mancanza di motivazione che secondo il principio affermato da* U n. 25080 del 28/05/2003 * * 224611 – 01 ricorre oltre nell ipotesimeramente scolastica di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni ma dotato delsolo dispositivo in tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista deirequisiti minimi di coerenza completezza e logicità al punto da risultare meramenteapparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dalgiudice di merito nell adottare un atto tra le altre * 6 n. 50946 del 18/09/2014 ** 261590 01 * 1 n. 45723 del 24/10/2003 * * 226035 01 .4. Alla luce delle esposte considerazioni si impone l annullamento del decretoimpugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5154/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3597/2025* * * CC 05/12/2025* * * 28302/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 09/07/2025 del * * di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di * di Messina in sededi giudizio di opposizione ai sensi dell art. 678 comma 1 ter cod. proc. pen ha respinto ladomanda di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell interesse di **2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per iltramite del difensore di fiducia avv. * * deducendo con un unico motivo aisensi dell art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen. la violazione di legge ed il difetto dimotivazione per non avere il Tribunale tenuto conto dei risultati raggiunti e delcomportamento del reo successivamente alla commissione del reato di cui all art. 612 biscod. pen. limitandosi ad un mero richiamo dell ordinanza opposta.Il Tribunale avrebbe fondato il provvedimento di diniego su vuote clausole di stilerisultando trascurata la collocazione nel tempo dei reati accertati con la sentenza dicondanna l esistenza di una valida e stabile attività lavorativa e inoltre sono statisottovalutati altri importanti fattori positivi minimizzando la condotta tenuta dando rilievo allacircostanza che non ha risarcito la persona offesa non valorizzando che il condannato non èpiù ricaduto nel reato dal * 2021 ad oggi.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale * * haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va premesso che la misura dall affidamento in prova al servizio sociale attua unaforma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali allaluce dell osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza siapossibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all esito dellamisura alternativa.Per pervenire a tale positiva o negativa conclusione il Tribunale di * devevalutare una pluralità di elementi quali il reato commesso i precedenti penali * 1 4marzo 1999 * * 213062 le pendenze processuali * 1 cit. le informazioni dipolizia * 1 11/03/1997 * * la condotta carceraria i risultati dell indaginesocio familiare operata dagli organi di osservazione. * al fine di pervenire ad unavalutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con la misura dell affidamentoin prova.Del resto poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità diciascuno al servizio sociale ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla basedei quali il giudice possa ragionevolmente ritenere che l affidamento si riveli proficuoappare evidente che in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propridell istituto la reiezione dell istanza di affidamento può considerarsi validamente motivataanche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi socialiquando esse lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto pongano in luce alcontrario la negativa personalità dell istante * 1 27.07.1992 n. 2762 .In questo ambito tuttavia numerosi sono gli altri fattori da porre alla base del giudizioprognostico cui prima si è fatto cenno l assenza di nuove denunzie il ripudio delle condottedevianti del passato l adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi ilcontesto familiare la condotta di vita attuale la congruità della condanna e l eventualebuona prospettiva risocializzante.3. Tanto premesso il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione deiprincipi indicati non risultando nel provvedimento impugnato alcuna valutazione in concretodegli elementi sopra evidenziati.Il giudizio negativo sulla concreta prospettiva di reinserimento sociale si è fondatosistematica reiterazione delle condotte poste in essere anche successivamente ad unaprima condanna e all applicazione di misura cautelare peraltro a quanto segnalatodall autorità di pubblica sicurezza violata con denuncia per evasione dagli arrestidomiciliari» non accompagnata da alcuna specificazione della gravità del reato dellecondotte successive delle modalità delle stesse anche di tempo e delle ulteriore violazioniindicando con termini generici una possibile condotta di evasione.Il provvedimento impugnato è pertanto incorso nel vizio di violazione di leggederivante dalla assoluta mancanza di motivazione che secondo il principio affermato da* U n. 25080 del 28/05/2003 * * 224611 – 01 ricorre oltre nell ipotesimeramente scolastica di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni ma dotato delsolo dispositivo in tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista deirequisiti minimi di coerenza completezza e logicità al punto da risultare meramenteapparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dalgiudice di merito nell adottare un atto tra le altre * 6 n. 50946 del 18/09/2014 ** 261590 01 * 1 n. 45723 del 24/10/2003 * * 226035 01 .4. Alla luce delle esposte considerazioni si impone l annullamento del decretoimpugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di * *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 05/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 05/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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