CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nei motivi primo e terzo, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sua posizione di responsabilità e, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, i giudicanti hanno motivatamente negato l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in ragione del non trascurabile dato quantitativo/qualitativo della sostanza stupefacente, trattandosi di oltre 50 grammi di cocaina con grado di purezza dell'80%, tale da consentire la predisposizione di ben 268 dosi, come tale destinata ad essere tagliata in numerose "dosi da strada". Ciò di per sé appare assorbente della ratio decidendi sul punto. Il secondo motivo sviluppa una mera censura di merito che in questa sede non può essere esaminata, a fronte di una motivazione che ha adeguatamente e logicamente sviluppato le ragioni di condanna del prevenuto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiar P.Q.Mi / I L'ASSISTENTE / D ZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 'lente