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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07331/2022

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guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13099/201é R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, jappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 19 novembre 2015 n. 4986/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito per la controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in subordine, ricorrendone le condizioni, per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenienza della definizione agevolata; rilevato, preliminarmente, che occorre verificare lo stato della procedura di definizione agevolata, la cui domanda è stata proposta dalla contribuente con riferimento alla impugnata cartella di pagamento, non risultando dalla documentazione prodotta - in maniera chiara ed inequivoca - l'attestazione di pagamento della prima rata dell'importo dovuto; ritenuto, pertanto, che si deve rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo possibile addivenire alla decisione dell'impugnazione; P.T.M.

1. invita le parti a documentare lo stato della procedura di definizione agevolata;

2. assegna a tale scopo termine tt, 90 „LfieAt CP L (22k Ok.".k

3. (A-Q_An-n b-<nrinvia il procedimento a nuovo ruolo; \

4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Roma il 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Dott. zo D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13099/201é R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, jappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 19 novembre 2015 n. 4986/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito per la controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in subordine, ricorrendone le condizioni, per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenienza della definizione agevolata; rilevato, preliminarmente, che occorre verificare lo stato della procedura di definizione agevolata, la cui domanda è stata proposta dalla contribuente con riferimento alla impugnata cartella di pagamento, non risultando dalla documentazione prodotta - in maniera chiara ed inequivoca - l'attestazione di pagamento della prima rata dell'importo dovuto; ritenuto, pertanto, che si deve rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo possibile addivenire alla decisione dell'impugnazione; P.T.M. 1. invita le parti a documentare lo stato della procedura di definizione agevolata; 2. assegna a tale scopo termine tt, 90 „LfieAt CP L (22k Ok.".k 3. (A-Q_An-n b-<nrinvia il procedimento a nuovo ruolo; \ 4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma il 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Dott. zo D
Sentenza Cassazione n. 07331/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris