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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04027/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seette le conclusioni del PG (-110 Mio elvt. kek -1;42-y-1-9 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a STRANIERE Michele con sentenza di applicazione della pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal suddetto Tribunale in data 5 novembre 2014 e divenuta irrevocabile il 27 maggio 2016.

A ragione della decisione, il giudice adìto osservava che il condannato non aveva ottemperato alla condizione cui era subordinato il beneficio citato, consistente nella prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore del Comune di Trinitapoli per una durata corrispondente a quella della pena sospesa.

Non accoglieva il giudice a quo l'istanza difensiva volta ad ottenere la restituzione nel termine per consentire al condannato di poter adempiere alla condizione di cui sopra, avanzata in considerazione della dedotta mancata conoscenza, in capo al predetto, sia della irrevocabilità della sentenza emessa nei suoi confronti, che di una struttura dove poter prestare l'attività lavorativa richiesta.

La reiezione dell'istanza veniva giustificata, da un lato, per l'inesistenza di una norma di legge che imponesse la comunicazione della sentenza all'imputato, dall'altro, per non avere questi fornito la prova dell'impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi impostigli ai sensi dell'art. 165, comma 1, cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione STRANIERE Michele, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, "erronea applicazione della legge penale".

In estrema sintesi, nell'atto d'impugnazione ci si duole: 1) che l'interessato non abbia avuto notizia della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 5 novembre 2014; 2) che il giudice della cognizione non abbia chiesto all'imputato, prima di decidere, se fosse disponibile a svolgere lavori di pubblica utilità; 3) che il giudice dell'esecuzione non abbia verificato l'eventuale impossibilità di adempimento, da parte del condannato, delle prestazioni impostegli, anche tenuto conto del fatto che, all'epoca della decisione di primo grado, non era stata ancora stipulata la convenzione tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Trinitapoli, finalizzata a disciplinare le modalità di accesso ai lavori di pubblica utilità; 4) che, in considerazione di quest'ultima circostanza, il giudice dell'esecuzione non abbia accolto l'istanza di rimessione nel termine per adempiere alla condizione impostagli.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, perché, nel complesso, infondato.

2. Deve ritenersi, in primo luogo, infondata la doglianza espressa in ordine alla mancata comunicazione al condannato della divenuta irrevocabilità, in data 27 maggio 2016, della sentenza di applicazione della pena concordata emessa, nei suoi confronti, dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica il 5 novembre 2014 per la violazione della legge sulle armi (artt. 2, 4 e 7

I. n. 895 del 1967).

Ed invero, il passaggio in giudicato di una sentenza il cui dispositivo sia stato letto in udienza - come nel caso di specie - non implica, in assenza di una previsione normativa in tal senso, alcuna notificazione al condannato.

Diverso è il caso - cui verosimilmente ha inteso riferirsi la difesa del ricorrente - previsto dalle disposizioni sul giudizio davanti al Giudice di Pace, in cui il lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi costituisce una sanzione sostitutiva della pena della reclusione o dell'arresto (artt. 52, comma 2, lett. b) e 54 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274) e il Pubblico ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del Comune di residenza del condannato o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente; organi, questi ultimi, poi deputati a consegnare copia del provvedimento ricevuto al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute (art. 43, commi 2 e 3, d.

Igs. n. 274/2000 cit.).

Va, a questo riguardo, precisato che l'art. 18-bis disp. att. cod. pen. richiama, con il limite della compatibilità, solo alcune delle norme relative all'esecuzione dei lavori di pubblica utilità (quale sanzione) davanti al Giudice di Pace (segnatamente, le disposizioni di cui agli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59), senza richiamare, tuttavia, l'art. 43 prima citato, norma - come visto - relativa alla trasmissione della sentenza al Pubblico ministero e da questi, per il tramite dell'organo di polizia, al condannato: tanto induce a ritenere inapplicabile detta previsione al caso di specie, che rientra, pertanto, nell'alveo della disciplina generale dettata per il giudizio ordinario.

3. Sono infondate anche le ulteriori censure.

3.1. Il giudice della cognizione, nel ratificare l'accordo tra le parti con la sentenza di applicazione della pena prima citata, non aveva nessun obbligo di acquisire la disponibilità espressa dell'imputato a svolgere il lavoro di pubblica utilità cui era subordinata la sospensione condizionale della pena.

Il tenore letterale dell'art. 165 cod. pen. non richiede, infatti, l'espresso consenso dell'imputato, ma semplicemente la mancanza di opposizione ("se il condannato non si oppone") alla subordinazione del beneficio alla prestazione del lavoro non retribuito (Sez. 6, n. 835 del 2/2/2021, S., Rv. 280712, in motivazione).

La "non opposizione" può essere, dunque, implicitamente desunta anche dal suo comportamento, nel caso in esame reso palese dal consenso prestato dallo STRANIERE all'accordo pattuito con il P.M. sulla pena, comprensivo (anche) della richiesta della sospensione condizionale subordinata alla prestazione lavorativa a favore della collettività.

3.2. Correttamente il ricorso ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla mera presa d'atto della inadempienza del condannato, ma deve procedere, dapprima, alla verifica dell'esigibilità della prestazione, potendo, solo successivamente all'esito positivo di detta verifica, valutare l'eventuale inattività o scarsa collaborazione del condannato a soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, n. 28541 del 22/1/2019, P.M. in proc.

Gagliardi, n.m.; Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615; Sez. 1, n. 35809 del 20/4/2016, Gigli, Rv. 267581).

Applicando il principio al caso in esame, va rilevato che, nella sentenza di applicazione della pena più volte citata, il giudice di Foggia ha espressamente specificato sia l'ente presso il quale l'imputato avrebbe svolto la prestazione lavorativa non retribuita (il Comune di Trinitapoli) sia la durata massima del lavoro (otto mesi, corrispondenti alla entità della pena sospesa); ha, inoltre, fissato il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per documentare l'espletamento dell'attività lavorativa.

3.2.1. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver correttamente respinto l'eccezione difensiva sulla impossibilità dell'adempimento dovuta alla mancata comunicazione all'imputato della irrevocabilità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha ritenuto, altrettanto correttamente, di dover disattendere l'ulteriore eccezione di impossibilità dell'inadempimento dedotta per la asserita mancata conoscenza, da parte dello STRANIERE, di una struttura dove svolgere il lavoro di pubblica utilità, perché tale struttura gli sarebbe stata indicata dal Comune di Trinitapoli, individuato dal giudice della cognizione come ente presso il quale svolgere il lavoro utile alla collettività, se egli vi si fosse recato nei termini prescritti.

Né il giudice adito avrebbe potuto prendere in considerazione, ai fini di un'eventuale restituzione nel termine per adempiere alla prestazione imposta, come richiesto dalla difesa del ricorrente, la convenzione stipulata il 24 settembre 2019 tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Trinitapoli, volta a consentire ai condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di prestare detta attività presso quel Comune: si tratta, infatti, di un accordo intervenuto quando ormai erano ampiamente scaduti i termini per l'esecuzione della prestazione cui era subordinata la concessione allo STRANIERE della sospensione condizionale della pena.

4. Essendo, in definitiva, immune il provvedimento impugnato da vizi logici e/o giuridici per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna ex lege del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seette le conclusioni del PG (-110 Mio elvt. kek -1;42-y-1-9 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a STRANIERE Michele con sentenza di applicazione della pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal suddetto Tribunale in data 5 novembre 2014 e divenuta irrevocabile il 27 maggio 2016. A ragione della decisione, il giudice adìto osservava che il condannato non aveva ottemperato alla condizione cui era subordinato il beneficio citato, consistente nella prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore del Comune di Trinitapoli per una durata corrispondente a quella della pena sospesa. Non accoglieva il giudice a quo l'istanza difensiva volta ad ottenere la restituzione nel termine per consentire al condannato di poter adempiere alla condizione di cui sopra, avanzata in considerazione della dedotta mancata conoscenza, in capo al predetto, sia della irrevocabilità della sentenza emessa nei suoi confronti, che di una struttura dove poter prestare l'attività lavorativa richiesta. La reiezione dell'istanza veniva giustificata, da un lato, per l'inesistenza di una norma di legge che imponesse la comunicazione della sentenza all'imputato, dall'altro, per non avere questi fornito la prova dell'impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi impostigli ai sensi dell'art. 165, comma 1, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione STRANIERE Michele, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, "erronea applicazione della legge penale". In estrema sintesi, nell'atto d'impugnazione ci si duole: 1) che l'interessato non abbia avuto notizia della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 5 novembre 2014; 2) che il giudice della cognizione non abbia chiesto all'imputato, prima di decidere, se fosse disponibile a svolgere lavori di pubblica utilità; 3) che il giudice dell'esecuzione non abbia verificato l'eventuale impossibilità di adempimento, da parte del condannato, delle prestazioni impostegli, anche tenuto conto del fatto che, all'epoca della decisione di primo grado, non era stata ancora stipulata la convenzione tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Trinitapoli, finalizzata a disciplinare le modalità di accesso ai lavori di pubblica utilità; 4) che, in considerazione di quest'ultima circostanza, il giudice dell'esecuzione non abbia accolto l'istanza di rimessione nel termine per adempiere alla condizione impostagli. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Deve ritenersi, in primo luogo, infondata la doglianza espressa in ordine alla mancata comunicazione al condannato della divenuta irrevocabilità, in data 27 maggio 2016, della sentenza di applicazione della pena concordata emessa, nei suoi confronti, dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica il 5 novembre 2014 per la violazione della legge sulle armi (artt. 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967). Ed invero, il passaggio in giudicato di una sentenza il cui dispositivo sia stato letto in udienza - come nel caso di specie - non implica, in assenza di una previsione normativa in tal senso, alcuna notificazione al condannato. Diverso è il caso - cui verosimilmente ha inteso riferirsi la difesa del ricorrente - previsto dalle disposizioni sul giudizio davanti al Giudice di Pace, in cui il lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi costituisce una sanzione sostitutiva della pena della reclusione o dell'arresto (artt. 52, comma 2, lett. b) e 54 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274) e il Pubblico ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del Comune di residenza del condannato o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente; organi, questi ultimi, poi deputati a consegnare copia del provvedimento ricevuto al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute (art. 43, commi 2 e 3, d. Igs. n. 274/2000 cit.). Va, a questo riguardo, precisato che l'art. 18-bis disp. att. cod. pen. richiama, con il limite della compatibilità, solo alcune delle norme relative all'esecuzione dei lavori di pubblica utilità (quale sanzione) davanti al Giudice di Pace (segnatamente, le disposizioni di cui agli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59), senza richiamare, tuttavia, l'art. 43 prima citato, norma - come visto - relativa alla trasmissione della sentenza al Pubblico ministero e da questi, per il tramite dell'organo di polizia, al condannato: tanto induce a ritenere inapplicabile detta previsione al caso di specie, che rientra, pertanto, nell'alveo della disciplina generale dettata per il giudizio ordinario. 3. Sono infondate anche le ulteriori censure. 3.1. Il giudice della cognizione, nel ratificare l'accordo tra le parti con la sentenza di applicazione della pena prima citata, non aveva nessun obbligo di acquisire la disponibilità espressa dell'imputato a svolgere il lavoro di pubblica utilità cui era subordinata la sospensione condizionale della pena. Il tenore letterale dell'art. 165 cod. pen. non richiede, infatti, l'espresso consenso dell'imputato, ma semplicemente la mancanza di opposizione ("se il condannato non si oppone") alla subordinazione del beneficio alla prestazione del lavoro non retribuito (Sez. 6, n. 835 del 2/2/2021, S., Rv. 280712, in motivazione). La "non opposizione" può essere, dunque, implicitamente desunta anche dal suo comportamento, nel caso in esame reso palese dal consenso prestato dallo STRANIERE all'accordo pattuito con il P.M. sulla pena, comprensivo (anche) della richiesta della sospensione condizionale subordinata alla prestazione lavorativa a favore della collettività. 3.2. Correttamente il ricorso ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla mera presa d'atto della inadempienza del condannato, ma deve procedere, dapprima, alla verifica dell'esigibilità della prestazione, potendo, solo successivamente all'esito positivo di detta verifica, valutare l'eventuale inattività o scarsa collaborazione del condannato a soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, n. 28541 del 22/1/2019, P.M. in proc. Gagliardi, n.m.; Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615; Sez. 1, n. 35809 del 20/4/2016, Gigli, Rv. 267581). Applicando il principio al caso in esame, va rilevato che, nella sentenza di applicazione della pena più volte citata, il giudice di Foggia ha espressamente specificato sia l'ente presso il quale l'imputato avrebbe svolto la prestazione lavorativa non retribuita (il Comune di Trinitapoli) sia la durata massima del lavoro (otto mesi, corrispondenti alla entità della pena sospesa); ha, inoltre, fissato il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per documentare l'espletamento dell'attività lavorativa. 3.2.1. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver correttamente respinto l'eccezione difensiva sulla impossibilità dell'adempimento dovuta alla mancata comunicazione all'imputato della irrevocabilità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha ritenuto, altrettanto correttamente, di dover disattendere l'ulteriore eccezione di impossibilità dell'inadempimento dedotta per la asserita mancata conoscenza, da parte dello STRANIERE, di una struttura dove svolgere il lavoro di pubblica utilità, perché tale struttura gli sarebbe stata indicata dal Comune di Trinitapoli, individuato dal giudice della cognizione come ente presso il quale svolgere il lavoro utile alla collettività, se egli vi si fosse recato nei termini prescritti. Né il giudice adito avrebbe potuto prendere in considerazione, ai fini di un'eventuale restituzione nel termine per adempiere alla prestazione imposta, come richiesto dalla difesa del ricorrente, la convenzione stipulata il 24 settembre 2019 tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Trinitapoli, volta a consentire ai condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di prestare detta attività presso quel Comune: si tratta, infatti, di un accordo intervenuto quando ormai erano ampiamente scaduti i termini per l'esecuzione della prestazione cui era subordinata la concessione allo STRANIERE della sospensione condizionale della pena. 4. Essendo, in definitiva, immune il provvedimento impugnato da vizi logici e/o giuridici per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna ex lege del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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