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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04578/2023

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e O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via le Mazzini n. 73.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona de i curatori avv. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, piazza Si lvio Pellico n.5.

Controricorrente avverso la sentenza n.117 della Corte di appello di Trento , depositata il 18.

5. 2018.

R.G.

N. 34825/2018.Udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 13.

1. 2023.

La Corte, letto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trento n. 117 del 18.

5. 2018, che, in totale riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato le sue domande nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dirette ad ottenere il rilascio in suo favore di un’area posta a confine tra le unità immobiliari delle parti ed il risarcimento dei danni; letto il controricorso notificato dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i difensori della società ricorrente, con atto del 2.

1. 2023, hanno dichiarato di rinunciare al ricorsoper cassazione; che nella procura alle liti rilasciata in calce al ricorso risulta espressamente conferito ai predetti difensori il potere di rinuncia agliatti del giudizio; chenon risultando la rinuncia accettata dalla parte controricorrente, deve farsi luogo alla condanna alle spese della parte rinunziante , liquidate come in dispositivo; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per l’adozione di tale pronuncia e che questa disposizione, essendolato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione ( Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 25485 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via le Mazzini n. 73. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona de i curatori avv. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, piazza Si lvio Pellico n.5. Controricorrente avverso la sentenza n.117 della Corte di appello di Trento , depositata il 18. 5. 2018. R.G. N. 34825/2018.Udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 13. 1. 2023. La Corte, letto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trento n. 117 del 18. 5. 2018, che, in totale riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato le sue domande nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dirette ad ottenere il rilascio in suo favore di un’area posta a confine tra le unità immobiliari delle parti ed il risarcimento dei danni; letto il controricorso notificato dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i difensori della società ricorrente, con atto del 2. 1. 2023, hanno dichiarato di rinunciare al ricorsoper cassazione; che nella procura alle liti rilasciata in calce al ricorso risulta espressamente conferito ai predetti difensori il potere di rinuncia agliatti del giudizio; chenon risultando la rinuncia accettata dalla parte controricorrente, deve farsi luogo alla condanna alle spese della parte rinunziante , liquidate come in dispositivo; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per l’adozione di tale pronuncia e che questa disposizione, essendolato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione ( Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 25485 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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