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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11620/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18 maggio 2021 ha confermato la decisione con la quale, in data 16 Aprile 2020, il Tribunale di Pistoia aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90, per la coltivazione dì 51 piante di "cannabis indica" per un peso totale di 22,400 chilogrammi.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito sinteticamente enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all'omesso, parziale o illogico esame dei motivi di appello, riguardanti alcuni aspetti ritenuti determinanti ai fini dell'affermazione di responsabilità.

In particolare, evidenziava come il fondo attiguo a quello dove era stato rinvenuto lo stupefacente non è di sua esclusiva proprietà, essendone comproprietario il fratello e che la Corte territoriale, nonostante una specifica censura sul punto, non avrebbe in alcun modo spiegato per quali ragioni aveva ritenuto di confermare la sua responsabilità e la conseguente estraneità del fratello.

Osserva, inoltre, come nell'atto di appello era stato evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, l'accesso al terreno ove erano state rinvenute le piante di cannabis poteva avvenire anche passando su terreni diversi da quello nella sua disponibilità e che i riferimenti al comportamento descritto nella sentenza di primo grado, ove si afferma che egli si stava recando verso il passaggio che dal suo terreno avrebbe portato direttamente a quello ove avveniva la coltivazione, di fatto non coinciderebbero con quanto dichiarato nel corso della sua deposizione testimoniale dall'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto alle indagini.

Aggiunge, inoltre, che la perquisizione effettuata nei suoi confronti aveva dato esito negativo e che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che il luogo ove erano state rinvenute le piante era il medesimo in precedenza da lui utilizzato per identico fine, come documentato da una precedente sentenza di condanna.

Rileva inoltre, a tale proposito, che diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale la sentenza era stata allegata all'atto di appello, come nello stesso evidenziato e che, in ogni caso, i giudici del gravame ben avrebbero potuto acquisirla d'ufficio.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, per averla i giudici del merito applicata esclusivamente sulla base dei precedenti penali, ritenendoli indice ed espressione di una maggiore pericolosità, così omettendo l'effettivo giudizio richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] lr

1. Il ricorso inammissibile.

2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale, nel confermare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, ha dato atto di alcune circostanze valorizzate dal primo giudice e ritenute significative.

Segnatamente, i giudici del gravame evidenziano come il Tribunale avesse considerato che l'unico accesso all'area dove erano state trovate le piante di stupefacente era un vialetto ricavato fra i rovi che partiva dal terreno dell'imputato; che per rendere facile l'accesso dei carabinieri a detto terreno l'imputato aveva offerto loro una tavola di legno che, evidentemente, aveva già utilizzato in altre occasioni; che non vi era un'alternativa plausibile alla responsabilità dell'imputato, in quanto nelle vicinanze non vi erano altre abitazioni ed era illogico ritenere che terzi estranei si fossero recati a coltivare le piante accedendo dalla proprietà dell'imputato col rischio di essere visti.

La Corte di appello, dopo aver dato successivamente atto delle censure formulate dalla difesa, evidenzia altri elementi fattuali ritenuti determinanti, rilevando come l'area interessata dalla coltivazione, di soli 5 metri di diametro, era attorniata da alti e fitti rovi, trattandosi di un terreno da tempo abbandonato e che l'unico passaggio esistente era quello che era stato realizzato in corrispondenza del fondo dell'imputato, come aveva riferito il testimone che aveva proceduto all'indagine, il quale aveva anche specificato che il vialetto di accesso era stato creato tagliando rovi e che recava in terra tracce di calpestamento.

Rilevano anche i giudici del gravame che chi procedeva alla coltivazione delle piante era necessariamente transitato dal terreno dell'imputato e che tale attività di coltivazione richiedeva non soltanto frequenti accessi, ma anche disponibilità di acqua per l'innaffiatura, tanto che sul posto era presente anche un barile in plastica della capienza di 100 litri, con la conseguenza che un terzo estraneo non avrebbe potuto riempirlo e che, comunque, sarebbe stato sicuramente visto dall'imputato, esponendosi dunque al rischio di essere denunciato, così come lo stesso imputato ben difficilmente avrebbe potuto tollerare un frequente accesso di estranei al proprio fondo.

Aggiunge la Corte d'appello che non è dato sapere neppure come un terzo estraneo a avrebbe potuto portar via le piante una volta cresciute, tenuto conto della loro quantità e delle loro notevoli dimensioni e che furono gli stessi carabinieri a riferire di aver visto l'imputato, munito di un decespugliatore, appoggiare l'attrezzo a terra proprio davanti al vialetto anche se ancora dalla parte del proprio terreno, tanto da percepire esattamente che egli stava entrando nell'area coltivata.

Nella sentenza impugnata viene anche evidenziato il fatto che l'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici, era stato già condannato, come riferito dal carabiniere operante, per aver coltivato cannabis nello stesso luogo quattro anni prima e che il difensore, pur avendo affermato che tale circostanza non era vera, richiamando il contenuto della sentenza di condanna per tale fatto pregresso, sostenendo di averla allegata all'atto di appello, non l'avrebbe poi effettivamente prodotta, non essendo stata reperita e mancando anche, nell'atto di impugnazione, un riferimento all'esistenza di allegati.

I giudici dell'appello, infine, osservano come gli elementi in precedenza indicati ed il comportamento dell'imputato al momento dell'intervento della polizia giudiziaria escludano ogni dubbio circa la possibilità di ascrivere il fatto al fratello comproprietario del terreno.

Fatte tali premesse, rileva il Collegio come il motivo di ricorso in esame si risolva nella sostanziale formulazione di una lettura alternativa delle emergenze processuali che non può essere prospettata in questa sede di legittimità, non essendo consentito a questa Corte di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito valutando autonomamente i dati fattuali da questi già apprezzati con motivazione scevra da cedimenti logici e manifeste contraddizioni e, in quanto tale, non suscettibile di censura. lillustrazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la condanna è infatti esaustiva e risponde in maniera coerente alle questioni prospettate con l'atto di appello, non soltanto per ciò che riguarda la ricostruzione dei fatti, ma anche relativamente agli aspetti che la difesa riteneva non esaminati.

In particolare, come si è visto, la Corte del merito ha specificato per quali ragioni ha ritenuto non rilevante la comproprietà del terreno ed anche per quanto riguarda la sentenza che la difesa assume di aver prodotto ha accertato in fatto che la stessa non era presente in atti, così come nell'atto di appello mancava ogni riferimento alla presenza di allegati.

Nessun obbligo di acquisizione di ufficio gravava, inoltre, sui giudici dell'appello.

3. Per ciò che riguarda, invece, il secondo motivo di ricorso, occorre osservare che, come è noto, in tema di recidiva le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U n. 35738 del 27/5/2010, Calibé, Rv. 247839.

Conf.

Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960; Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713;Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419) hanno escluso che la valutazione richiesta al giudice possa risolversi nel solo riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, ma l'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo non richiede un'analitica esposizione dei criteri di valutazione, dovendosi a ritenere sufficiente l'esplicitazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si ritiene l'effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato.

Va quindi escluso ogni automatismo nell'applicazione della disposizione in esame, ma può ritenersi sufficiente, come nella fattispecie, il richiamo all'entità ed al numero dei precedenti penali a carico del reo (varie evasioni, porto d'armi, ricettazione oltre molteplici violazioni della disciplina sugli stupefacenti in un arco di tempo considerevole a far data dal 1988) ed alla palesata indifferenza rispetto alle condanne riportate quale indice sintomatico di una condizione attuale di pericolosità.

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18 maggio 2021 ha confermato la decisione con la quale, in data 16 Aprile 2020, il Tribunale di Pistoia aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90, per la coltivazione dì 51 piante di "cannabis indica" per un peso totale di 22,400 chilogrammi. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito sinteticamente enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all'omesso, parziale o illogico esame dei motivi di appello, riguardanti alcuni aspetti ritenuti determinanti ai fini dell'affermazione di responsabilità. In particolare, evidenziava come il fondo attiguo a quello dove era stato rinvenuto lo stupefacente non è di sua esclusiva proprietà, essendone comproprietario il fratello e che la Corte territoriale, nonostante una specifica censura sul punto, non avrebbe in alcun modo spiegato per quali ragioni aveva ritenuto di confermare la sua responsabilità e la conseguente estraneità del fratello. Osserva, inoltre, come nell'atto di appello era stato evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, l'accesso al terreno ove erano state rinvenute le piante di cannabis poteva avvenire anche passando su terreni diversi da quello nella sua disponibilità e che i riferimenti al comportamento descritto nella sentenza di primo grado, ove si afferma che egli si stava recando verso il passaggio che dal suo terreno avrebbe portato direttamente a quello ove avveniva la coltivazione, di fatto non coinciderebbero con quanto dichiarato nel corso della sua deposizione testimoniale dall'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto alle indagini. Aggiunge, inoltre, che la perquisizione effettuata nei suoi confronti aveva dato esito negativo e che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che il luogo ove erano state rinvenute le piante era il medesimo in precedenza da lui utilizzato per identico fine, come documentato da una precedente sentenza di condanna. Rileva inoltre, a tale proposito, che diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale la sentenza era stata allegata all'atto di appello, come nello stesso evidenziato e che, in ogni caso, i giudici del gravame ben avrebbero potuto acquisirla d'ufficio. 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, per averla i giudici del merito applicata esclusivamente sulla base dei precedenti penali, ritenendoli indice ed espressione di una maggiore pericolosità, così omettendo l'effettivo giudizio richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] lr 1. Il ricorso inammissibile. 2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale, nel confermare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, ha dato atto di alcune circostanze valorizzate dal primo giudice e ritenute significative. Segnatamente, i giudici del gravame evidenziano come il Tribunale avesse considerato che l'unico accesso all'area dove erano state trovate le piante di stupefacente era un vialetto ricavato fra i rovi che partiva dal terreno dell'imputato; che per rendere facile l'accesso dei carabinieri a detto terreno l'imputato aveva offerto loro una tavola di legno che, evidentemente, aveva già utilizzato in altre occasioni; che non vi era un'alternativa plausibile alla responsabilità dell'imputato, in quanto nelle vicinanze non vi erano altre abitazioni ed era illogico ritenere che terzi estranei si fossero recati a coltivare le piante accedendo dalla proprietà dell'imputato col rischio di essere visti. La Corte di appello, dopo aver dato successivamente atto delle censure formulate dalla difesa, evidenzia altri elementi fattuali ritenuti determinanti, rilevando come l'area interessata dalla coltivazione, di soli 5 metri di diametro, era attorniata da alti e fitti rovi, trattandosi di un terreno da tempo abbandonato e che l'unico passaggio esistente era quello che era stato realizzato in corrispondenza del fondo dell'imputato, come aveva riferito il testimone che aveva proceduto all'indagine, il quale aveva anche specificato che il vialetto di accesso era stato creato tagliando rovi e che recava in terra tracce di calpestamento. Rilevano anche i giudici del gravame che chi procedeva alla coltivazione delle piante era necessariamente transitato dal terreno dell'imputato e che tale attività di coltivazione richiedeva non soltanto frequenti accessi, ma anche disponibilità di acqua per l'innaffiatura, tanto che sul posto era presente anche un barile in plastica della capienza di 100 litri, con la conseguenza che un terzo estraneo non avrebbe potuto riempirlo e che, comunque, sarebbe stato sicuramente visto dall'imputato, esponendosi dunque al rischio di essere denunciato, così come lo stesso imputato ben difficilmente avrebbe potuto tollerare un frequente accesso di estranei al proprio fondo. Aggiunge la Corte d'appello che non è dato sapere neppure come un terzo estraneo a avrebbe potuto portar via le piante una volta cresciute, tenuto conto della loro quantità e delle loro notevoli dimensioni e che furono gli stessi carabinieri a riferire di aver visto l'imputato, munito di un decespugliatore, appoggiare l'attrezzo a terra proprio davanti al vialetto anche se ancora dalla parte del proprio terreno, tanto da percepire esattamente che egli stava entrando nell'area coltivata. Nella sentenza impugnata viene anche evidenziato il fatto che l'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici, era stato già condannato, come riferito dal carabiniere operante, per aver coltivato cannabis nello stesso luogo quattro anni prima e che il difensore, pur avendo affermato che tale circostanza non era vera, richiamando il contenuto della sentenza di condanna per tale fatto pregresso, sostenendo di averla allegata all'atto di appello, non l'avrebbe poi effettivamente prodotta, non essendo stata reperita e mancando anche, nell'atto di impugnazione, un riferimento all'esistenza di allegati. I giudici dell'appello, infine, osservano come gli elementi in precedenza indicati ed il comportamento dell'imputato al momento dell'intervento della polizia giudiziaria escludano ogni dubbio circa la possibilità di ascrivere il fatto al fratello comproprietario del terreno. Fatte tali premesse, rileva il Collegio come il motivo di ricorso in esame si risolva nella sostanziale formulazione di una lettura alternativa delle emergenze processuali che non può essere prospettata in questa sede di legittimità, non essendo consentito a questa Corte di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito valutando autonomamente i dati fattuali da questi già apprezzati con motivazione scevra da cedimenti logici e manifeste contraddizioni e, in quanto tale, non suscettibile di censura. lillustrazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la condanna è infatti esaustiva e risponde in maniera coerente alle questioni prospettate con l'atto di appello, non soltanto per ciò che riguarda la ricostruzione dei fatti, ma anche relativamente agli aspetti che la difesa riteneva non esaminati. In particolare, come si è visto, la Corte del merito ha specificato per quali ragioni ha ritenuto non rilevante la comproprietà del terreno ed anche per quanto riguarda la sentenza che la difesa assume di aver prodotto ha accertato in fatto che la stessa non era presente in atti, così come nell'atto di appello mancava ogni riferimento alla presenza di allegati. Nessun obbligo di acquisizione di ufficio gravava, inoltre, sui giudici dell'appello. 3. Per ciò che riguarda, invece, il secondo motivo di ricorso, occorre osservare che, come è noto, in tema di recidiva le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 35738 del 27/5/2010, Calibé, Rv. 247839. Conf. Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713;Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419) hanno escluso che la valutazione richiesta al giudice possa risolversi nel solo riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, ma l'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo non richiede un'analitica esposizione dei criteri di valutazione, dovendosi a ritenere sufficiente l'esplicitazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si ritiene l'effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato. Va quindi escluso ogni automatismo nell'applicazione della disposizione in esame, ma può ritenersi sufficiente, come nella fattispecie, il richiamo all'entità ed al numero dei precedenti penali a carico del reo (varie evasioni, porto d'armi, ricettazione oltre molteplici violazioni della disciplina sugli stupefacenti in un arco di tempo considerevole a far data dal 1988) ed alla palesata indifferenza rispetto alle condanne riportate quale indice sintomatico di una condizione attuale di pericolosità. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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