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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 19570/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12589/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in GENOVA [OSCURATO:PERSONA] n.1/9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].

O [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.524/2021 depositata il 16/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio restano a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.500,00.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12589/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in GENOVA [OSCURATO:PERSONA] n.1/9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. O [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.524/2021 depositata il 16/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio restano a carico del ricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.500,00. Così deciso in Roma,i
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