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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11406/2026

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oli Isidoro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].”;rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura ex art.83, terzocomma, cod. civ., da intendersi in calce al ricorso; con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-nei confronti diOne s.r.l., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata edifesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura exart.83, terzo comma, cod. proc. civ., in calce alla scrittura difensiva; conNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est.

Spazianidomiciliazione digitale ex lege;-resistente-nonché diEredi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso l’ordinanza emessa il 23 ottobre 2025, nel proc.

R.G. n.2307/2023dal Tribunale di Rimini;udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 17 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia rigettato ilricorso e dichiarata la competenza del collegio arbitrale di cui all’art.16 delcontratto di affitto di azienda stipulato tra le parti.Rilevato che:1.

In data 29 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’impresaindividuale distinta con la ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, esercitata in un’area dicampeggio ubicata in [OSCURATO:PERSONA], stipulò con la società [OSCURATO:SOCIETA]., di cuiera socio amministratore, nonché legale rappresentante, il figlio [OSCURATO:PERSONA],un contratto di affitto di ramo d’azienda, avente ad oggetto gli impianti (mobilie immobili), le attrezzature e gli arredi destinati all’esercizio della suddettaimpresa;in seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il giorno 8 ottobre 2012,l’azienda, caduta in comunione ereditaria, fu conferita ad una società in nomecollettivo, la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].” (d’orainnanzi anche “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”);con citazione notificata il 7 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], altro figlio deldefunto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unico o socio amministratore e legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la convalidaNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres.

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Spazianidell’intimato sfratto per morosità o, in subordine, di licenza per scadenza deltermine finale in relazione al contratto di affitto di ramo d’azienda del 29 marzo2007;si è costituita la società convenuta, la quale, prima di resistere nel meritoalla domanda, ha sollevato eccezioni pregiudiziali di rito, tra cui quella diincompetenza del giudice adìto, in ragione della presenza, nel contratto diaffitto di ramo di azienda, di una clausola compromissoria devolutiva di tuttele controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione delcontratto medesimo ad un collegio arbitrale;è intervenuto in giudizio, già nella fase cautelare, [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi legale rappresentate della “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”;2. con ordinanza del 29 luglio 2023, respinta l’istanza di provvedimentointerinale di rilascio, il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio con ritolocatizio, assegnando alle parti termine per promuovere la mediazioneobbligatoria;3. trasformato il rito, conclusasi con esito negativo la procedura dimediazione e fissata l’udienza di discussione della causa, con ordinanza del 23ottobre 2025, emessa all’esito della detta udienza, il Tribunale di Rimini, inaccoglimento dell’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla societàconvenuta, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del collegioarbitrale previsto dall’art. 16 del contratto di affitto di ramo d’azienda e hafissato in tre mesi il termine per gli adempimenti di cui agli artt. 819-quater e810 cod. proc. civ.;il Tribunale ha così deciso, sul rilievo che la clausola compromissoriacontenuta nel contratto di affitto di ramo d’azienda del 29 marzo 2007 facevariferimento a tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione erisoluzione dello stesso, ambito in cui rientravano le domande proposte dallaparte attrice in sede di citazione per convalida di sfratto (nonché ribadite nellememorie integrative), con cui era stata appunto chiesta la risoluzione delcontratto per mancato pagamento dei canoni o comunque per tempestivaNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres.

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Spazianidisdetta; ne discendeva, per conseguenza, l’accoglimento dell’eccezionepregiudiziale di incompetenza, la quale era stata tempestivamente sollevatadalla parte convenuta già nell’originaria comparsa di risposta e la cuivalutazione era stata correttamente rimessa alla fase di merito con l’ordinanzadi mutamento di rito pronunciata a conclusione della fase di cognizionesommaria;4. avverso l’ordinanza del Tribunale riminese ha proposto ricorso perregolamento necessario di competenza [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unicoo socio amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sullabase di otto motivi;la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], hadepositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;non ha svolto difese l’intervenuto [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legalerappresentate della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.;il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto delricorso, con declaratoria della competenza del collegio arbitrale di cui all’art.16del contratto di affitto di ramo d’azienda;la parte ricorrente e quella resistente hanno depositato memoria.Considerato che:1. con il primo motivo viene denunciata la “nullità della clausola arbitraleper vizio del consenso e simulazione del contratto originario”;il ricorrente deduce che il contratto di affitto di ramo d’azienda sarebberelativamente simulato, nascondendo una donazione indiretta, ciò essendodesumibile sia dal carattere irrisorio del canone annuo corrisposto (pari a30.000 Euro), sia dalla circostanza che il contratto era stato stipulato da DiegoMaioli con il padre Isidoro (configurando una fattispecie di liberalità indirettatra congiunti), sia dal contegno delle parti (mancato pagamento del canonedal 2007 al 2012 e, successivamente, a far tempo dal 2023 all’attualità);ciò dedotto, il ricorrente sostiene che “la nullità del contratto persimulazione si estende a tutte le clausole accessorie, compresa la clausolaNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres.

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Spazianicompromissoria”, la quale, nella fattispecie, avrebbe dovuto reputarsi invalidaal pari del contratto cui accedeva.1.1.

Il motivo è infondato;il principio invocato dal ricorrente, secondo cui l’invalidità del contrattosi estende alle clausole accessorie, va ovviamente condiviso in terminigenerali, ma deve escludersi che esso si estenda alla clausola compromissoria,la quale non costituisce un patto accessorio del contratto nel quale è inserita,ma integra un negozio dotato di propria individualità e autonomia (Cass., Sez.Un., 17/12/1998, n. 12616; Cass. 28/12/2011, n. 29261; Cass. 3/01/2026,n.163);pertanto, la validità della clausola compromissoria deve essere valutatain modo autonomo, non potendo considerarsi invalida per derivazione del(dedotto) carattere simulato del negozio cui afferisce; carattere che, anzi,deve essere accertato proprio dagli arbitri cui la clausola compromissoriadevolve la competenza a conoscere delle controversie in ordineall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, atteso che lapotestas iudicandi, in tal caso, si estende a qualsiasi aspetto della vicenda cherisulti rilevante per stabilire se ed in quale misura il diritto vantato da unaparte sia fondato e quindi, anche all’accertamento del carattere simulato,assoluto o relativo, del negozio su cui si fonda la pretesa fatta valere da unaparte o la negazione della pretesa fatta valere dall’altra (cfr. già Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3167 e, più recentemente, Cass. 31/05/2019, n. 14884);2. con il secondo motivo viene denunciata “nullità della clausola arbitraleper abuso del diritto e venire contra factum proprium”;il ricorrente osserva, da un lato, che la società convenuta, lungi dalcontestarlo, aveva a sua volta dedotto il carattere relativamente simulato delnegozio di affitto di ramo d’azienda, che avrebbe dissimulato un comodatogratuito; deduce, dall’altro lato, che [OSCURATO:PERSONA], attraverso la [OSCURATO:SOCIETA].,avrebbe tenuto, per oltre un decennio, un contegno incompatibile con lavolontà di rispettare il contratto; sostiene, pertanto, che la controparte,Numero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres.

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Spazianiinvocando la clausola compromissoria a fronte della pretesa gratuità delcontratto e di comportamenti incompatibili con la volontà di adeguarsi alle sueprescrizioni, sarebbe incorsa, per un verso, nell’abuso del diritto, per l’altro,nella violazione del divieto di venire contra factum proprium;2.1. il motivo è infondato;si deve richiamare, al riguardo, quanto già osservato in sede di esamedel motivo precedente, per ribadire che l’accertamento del carattere simulatodel contratto in cui si inserisce la clausola compromissoria rientra nellapotestas iudicandi del collegio arbitrale investito con la clausola medesima,cui, nella fattispecie, spetta di individuare anche il (controverso) contenutodel contratto dissimulato (se donazione indiretta, come sostenuto dalricorrente, o comodato gratuito, come sostenuto dalla resistente);va inoltre rilevato, in conformità con quanto esattamente osservato dalProcuratore Generale, che il dedotto carattere abusivo del contegnoprocessuale della società convenuta, diretto a sollevare l’eccezione diincompetenza (contegno da cui viene fatta discendere l’inefficacia dellaclausola arbitrale), non può essere desunto dalla allegazione del suoinadempimento ad opera della parte attrice, atteso che l’accertamento deldenunciato inadempimento non assume rilievo in funzione della preliminareverifica della competenza ma attiene al merito della controversia devoluta agliarbitri;3. con il terzo motivo viene denunciata “nullità della clausola arbitraleper illiceità dell’oggetto contrattuale”;Il ricorrente deduce che il contratto di affitto di azienda, oltre chesimulato, sarebbe nullo per illiceità dell’oggetto, stante il carattere abusivodegli immobili utilizzati per l’esercizio di attività di campeggio; osserva, alriguardo, che sarebbero stati rilasciati tre provvedimenti in sanatoria dalComune di [OSCURATO:PERSONA] (nel 1998, 2002 e 2003), tutti da reputarsi nulliper mancanza del parere vincolante della [OSCURATO:PERSONA] BelleArti e Paesaggio di Ravenna; parere da reputarsi necessario, in ragione dellaNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est.

Spazianicircostanza che l’area del campeggio, costituendo una parte della fasciacostiera per 300 metri, sarebbe sottoposta a vincolo ex lege n. 431/1985;3.1. anche questo motivo è infondato;va nuovamente ribadito che la nullità del contratto in cui si inserisce laclausola compromissoria non implica la nullità di quest’ultima, stante la suanatura di negozio dotato di propria individualità e autonomia; giova, poi,aggiungere che, nella fattispecie, la dedotta nullità del contratto risultatutt’altro che accertata, dovendo anzi presumersi, alla stregua delle stesseallegazioni del ricorrente, il carattere non abusivo degli immobili proprio inragione del rilascio dei provvedimenti di sanatoria, di cui non risulta esserestata dichiarata l’illegittimità;4. con il quarto motivo viene denunciata “nullità della clausola arbitraleper vessatorietà e sproporzione”.La clausola compromissoria sarebbe nulla per vessatorietà, in quantodeterminerebbe “una sproporzione inaccettabile tra costi del procedimento evalore del rapporto contrattuale”.Il ricorrente deduce che la clausola “prevede un collegio di tre arbitri concosti stimabili tra i 30.000 e i 45.000 Euro” a fronte di un canone annuo di30.000 Euro, “solo teorico perché mai pagato”, e di una società (la [OSCURATO:PERSONA].n.c.) non operativa e senza incassi dal 2013;sostiene che “la sproporzione tra costi arbitrali e capacità economicadella parte lesa” renderebbe l’arbitrato sostanzialmente inaccessibile,implicando il carattere vessatorio della clausola compromissoria e la violazionedel diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, desumibile dagli art.24Cost. e 6 CEDU;4.1. il motivo è inammissibile;in modo non pertinente è invocata la disciplina delle clausole vessatorieex art. 1341, secondo comma, cod. civ., a fronte della deduzione incontestatache la clausola compromissoria, lungi dall’essere stata stipulata “peradesione”, è contenuta in un contratto di affitto di ramo d’azienda il cuiNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est.

Spazianicontenuto è stato liberamente e consapevolmente concertato dalle particontraenti;peraltro, il ricorso all’istituto arbitrale, mediante la stipulazione di uncompromesso o di una clausola compromissoria, non contrasta con il dirittofondamentale di accesso al giudice, né implica, di per sé, secondo lagiurisprudenza della Corte EDU, la rinuncia alle fondamentali garanzie di cuiall’art. 6 CEDU, la cui circoscritta diponibilità è rimessa all’autonomia privata,con conseguente necessità di distinguere tra arbitrato volontario e arbitratoobbligatorio (in tema, v.

Corte EDU, 20 maggio 2021, Beg c.

Italia);5.

Con il quinto motivo viene denunciata “nullità processuale rilevabiled’ufficio per violazione dell’art. 429 c.p.c. nel rito locatizio”.Il ricorrente invoca il principio, tradizionalmente affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel rito del lavoro, l’omessa letturadel dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità insanabile dellasentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per ilraggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazionedel giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesuradella motivazione;evidenzia che, nella fattispecie, il Tribunale riminese, violando taleprincipio, all’udienza di discussione del 23 ottobre 2025, dopo aver sentito leparti, ha trattenuto la causa in decisione e ha successivamente emesso ilprovvedimento con cui ha declinato la propria competenza in favore delcollegio arbitrale, senza dare atto della lettura del dispositivo in udienza;5.1. anche il quinto motivo è inammissibile;la censura, infatti, non si confronta con la ratio della contestata sceltadi omettere la lettura del dispositivo del provvedimento in udienza,consistente nella motivata decisione di provvedere sull’eccezione pregiudizialedi rito sollevata dalla società convenuta con ordinanza, anziché con sentenza,trattandosi di “eccezione di incompetenza” (pag.11 dell’ordinanzaimpugnata);C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 22604/2025r.g.n. 22604/2025 Numero sezionale 1035/2026Pres.

FrascaNumero di raccolta generale 11406/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 27/04/20266.

Con il sesto motivo viene denunciata “violazione dell'art. 658 c.p.c.come modificato dal d.lgs. 149/2022 e del principio di diritto consolidato dallagiurisprudenza di legittimità”.Il ricorrente si duole che con l’ordinanza del 29 luglio 2023, emessa aconclusione della fase sommaria, il Tribunale riminese abbia affermato che, aall’esito della recente riforma processuale, non avrebbe potuto essereintrodotta con rito sommario la domanda principale di risoluzione del contattodi affitto per inadempimento ma solo quella subordinata di licenza perscadenza del termine;censura l’erroneità in iure di tale statuizione, avuto riguardo al principio,enunciato da questa Corte (è stata citata Cass. n. 29253 del 2024), secondocui, “a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 657 c.p.c. dall'art. 3, comma46, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di sfratto permorosità di cui all’art. 658 cod. proc, civ. è applicabile anche al contratto diaffitto d'azienda (o di ramo d'azienda) che comprenda uno o più immobili”;6.1. il motivo è inammissibile, in quanto non si traduce in una censurarivolta all’ordinanza declinatoria di incompetenza (l’unica impugnabile conistanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art.42 cod.proc. civ.), ma alla precedente ordinanza con cui era stata definita la fasesommaria del procedimento e disposta la prosecuzione della causa con ritolocatizio;tale ordinanza non sarebbe impugnabile, ex art.42 cod. proc. civ.,neppure nell’ipotesi (peraltro, non verificatasi nella fattispecie) in cuicontenesse una statuizione sulla competenza; invero, nel procedimento perconvalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questionevolta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata giànell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimentodell’eventuale istanza finalizzata a conseguire l’ordinanza di rilascio, ma il suoesame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su taledomanda incidentale, mentre la questione di competenza deve essereNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est.

Spazianicomunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domandadi merito; discende da ciò che è inammissibile il regolamento di competenzaproposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottataall’esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento (Cass.28/05/2019, n. 14476 e, già, Cass. 18/02/2008, n. 4016);7. con il settimo motivo viene denunciata “violazione della competenzafunzionale inderogabile ex art. 665 c.p.c. e del principio del giudice naturaleprecostituito per legge”;il ricorrente sostiene che sarebbe stato violato il principio, desumibiledall’art.665 cod. proc. civ., in base al quale è attribuita al giudice ordinariouna competenza funzionale per l’emissione dei provvedimenti immediati nellafase sommaria, non derogabile attraverso la previsione di clausolecompromissorie;7.1. il motivo è inammissibile;lo stesso ricorrente, infatti, nell’illustrazione della censura, postula cheil predetto principio non è stato violato, dando atto che il giudice della fasesommaria aveva correttamente riconosciuto che «la valutazione dell’eccezionerelativa all’applicazione della clausola arbitrale va rimessa alla fase di pienacognizione non ostando l’eventuale accoglimento dell’istanza di remissione inarbitri alla disamina dell’istanza interinale che chiude il procedimentosommario»;in contraddizione con il presupposto assunto a fondamento della censura– ovverosia che il giudice si sarebbe sottratto all’esercizio della propriacompetenza funzionale nella fase sommaria, violando il principio del giudicenaturale – il ricorrente ammette, dunque, che, al contrario, il Tribunale, nellafase sommaria, aveva debitamente proceduto alla disamina dell’istanzainterinale, che era stata poi respinta;ne discende il carattere perplesso e contraddittorio della doglianza, conconseguente inammissibilità del motivo;C.C. 17/03/2026 Numero registro generale 22604/2025r.g.n. 22604/2025 Numero sezionale 1035/2026Pres.

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SpazianiData pubblicazione 27/04/20268.

Con l’ottavo motivo viene denunciata “violazione dell’art. 667 c.p.c.e dei principi sul mutamento del rito – incompatibilità tra mediazione earbitrato”;viene censurata la statuizione con cui, rigettata la richiesta delprovvedimento interinale di rilascio, il giudice della fase sommaria, dopo averedisposto la prosecuzione della causa con rito locatizio, ha assegnato alle partiil termine per promuovere la mediazione obbligatoria;il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe con ciò violato l’art. 667cod. proc. civ., in quanto, conclusa la fase sommaria, avrebbe dovuto“declinare immediatamente la competenza con sentenza a favore del collegioarbitrale” e “non rinviare alla mediazione, che è incompatibile con ladevoluzione ad arbitri”;8.1. l’ottavo motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte inrelazione al sesto motivo, avuto riguardo alla circostanza che esso censura,non già la decisione sulla competenza contenuta nell’ordinanza del 23 ottobre2025, impugnata con l’istanza di regolamento necessario, ma una statuizionecontenuta nella precedente ordinanza del 29 luglio 2023, conclusiva della fasesommaria, non impugnabile con il detto mezzo di gravame;9. in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato e vadichiarata la competenza del collegio arbitrale di cui all’art.16 del contratto diaffitto di ramo d’azienda del 29 marzo 2007, con fissazione alle parti deltermine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanzaper procedere a norma dell’art.810 cod. proc. civ.;10. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo;11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,ove dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n.4315);C.C. 17/03/2026 Numero registro generale 22604/2025r.g.n. 22604/2025 Numero sezionale 1035/2026Pres.

FrascaNumero di raccolta generale 11406/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 27/04/2026Per [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del collegio arbitrale previsto dall’art.16 del contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato il 29 marzo 2007 e fissaalle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presenteordinanza per procedere a norma dell’art. 810 cod. proc. civ.;condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese delregolamento, che liquida in Euro 3.000,00, oltre esborsi liquidati in Euro200,00, spese generali ed accessori;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, in data 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oli Isidoro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].”;rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura ex art.83, terzocomma, cod. civ., da intendersi in calce al ricorso; con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-nei confronti diOne s.r.l., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata edifesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura exart.83, terzo comma, cod. proc. civ., in calce alla scrittura difensiva; conNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres. FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est. Spazianidomiciliazione digitale ex lege;-resistente-nonché diEredi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso l’ordinanza emessa il 23 ottobre 2025, nel proc. R.G. n.2307/2023dal Tribunale di Rimini;udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 17 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia rigettato ilricorso e dichiarata la competenza del collegio arbitrale di cui all’art.16 delcontratto di affitto di azienda stipulato tra le parti.Rilevato che:1. In data 29 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’impresaindividuale distinta con la ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, esercitata in un’area dicampeggio ubicata in [OSCURATO:PERSONA], stipulò con la società [OSCURATO:SOCIETA]., di cuiera socio amministratore, nonché legale rappresentante, il figlio [OSCURATO:PERSONA],un contratto di affitto di ramo d’azienda, avente ad oggetto gli impianti (mobilie immobili), le attrezzature e gli arredi destinati all’esercizio della suddettaimpresa;in seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il giorno 8 ottobre 2012,l’azienda, caduta in comunione ereditaria, fu conferita ad una società in nomecollettivo, la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].” (d’orainnanzi anche “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”);con citazione notificata il 7 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], altro figlio deldefunto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unico o socio amministratore e legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la convalidaNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres. FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est. Spazianidell’intimato sfratto per morosità o, in subordine, di licenza per scadenza deltermine finale in relazione al contratto di affitto di ramo d’azienda del 29 marzo2007;si è costituita la società convenuta, la quale, prima di resistere nel meritoalla domanda, ha sollevato eccezioni pregiudiziali di rito, tra cui quella diincompetenza del giudice adìto, in ragione della presenza, nel contratto diaffitto di ramo di azienda, di una clausola compromissoria devolutiva di tuttele controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione delcontratto medesimo ad un collegio arbitrale;è intervenuto in giudizio, già nella fase cautelare, [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi legale rappresentate della “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”;2. con ordinanza del 29 luglio 2023, respinta l’istanza di provvedimentointerinale di rilascio, il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio con ritolocatizio, assegnando alle parti termine per promuovere la mediazioneobbligatoria;3. trasformato il rito, conclusasi con esito negativo la procedura dimediazione e fissata l’udienza di discussione della causa, con ordinanza del 23ottobre 2025, emessa all’esito della detta udienza, il Tribunale di Rimini, inaccoglimento dell’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla societàconvenuta, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del collegioarbitrale previsto dall’art. 16 del contratto di affitto di ramo d’azienda e hafissato in tre mesi il termine per gli adempimenti di cui agli artt. 819-quater e810 cod. proc. civ.;il Tribunale ha così deciso, sul rilievo che la clausola compromissoriacontenuta nel contratto di affitto di ramo d’azienda del 29 marzo 2007 facevariferimento a tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione erisoluzione dello stesso, ambito in cui rientravano le domande proposte dallaparte attrice in sede di citazione per convalida di sfratto (nonché ribadite nellememorie integrative), con cui era stata appunto chiesta la risoluzione delcontratto per mancato pagamento dei canoni o comunque per tempestivaNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres. FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est. Spazianidisdetta; ne discendeva, per conseguenza, l’accoglimento dell’eccezionepregiudiziale di incompetenza, la quale era stata tempestivamente sollevatadalla parte convenuta già nell’originaria comparsa di risposta e la cuivalutazione era stata correttamente rimessa alla fase di merito con l’ordinanzadi mutamento di rito pronunciata a conclusione della fase di cognizionesommaria;4. avverso l’ordinanza del Tribunale riminese ha proposto ricorso perregolamento necessario di competenza [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unicoo socio amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sullabase di otto motivi;la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], hadepositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;non ha svolto difese l’intervenuto [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legalerappresentate della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.;il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto delricorso, con declaratoria della competenza del collegio arbitrale di cui all’art.16del contratto di affitto di ramo d’azienda;la parte ricorrente e quella resistente hanno depositato memoria.Considerato che:1. con il primo motivo viene denunciata la “nullità della clausola arbitraleper vizio del consenso e simulazione del contratto originario”;il ricorrente deduce che il contratto di affitto di ramo d’azienda sarebberelativamente simulato, nascondendo una donazione indiretta, ciò essendodesumibile sia dal carattere irrisorio del canone annuo corrisposto (pari a30.000 Euro), sia dalla circostanza che il contratto era stato stipulato da DiegoMaioli con il padre Isidoro (configurando una fattispecie di liberalità indirettatra congiunti), sia dal contegno delle parti (mancato pagamento del canonedal 2007 al 2012 e, successivamente, a far tempo dal 2023 all’attualità);ciò dedotto, il ricorrente sostiene che “la nullità del contratto persimulazione si estende a tutte le clausole accessorie, compresa la clausolaNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres. FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est. Spazianicompromissoria”, la quale, nella fattispecie, avrebbe dovuto reputarsi invalidaal pari del contratto cui accedeva.1.1. Il motivo è infondato;il principio invocato dal ricorrente, secondo cui l’invalidità del contrattosi estende alle clausole accessorie, va ovviamente condiviso in terminigenerali, ma deve escludersi che esso si estenda alla clausola compromissoria,la quale non costituisce un patto accessorio del contratto nel quale è inserita,ma integra un negozio dotato di propria individualità e autonomia (Cass., Sez.Un., 17/12/1998, n. 12616; Cass. 28/12/2011, n. 29261; Cass. 3/01/2026,n.163);pertanto, la validità della clausola compromissoria deve essere valutatain modo autonomo, non potendo considerarsi invalida per derivazione del(dedotto) carattere simulato del negozio cui afferisce; carattere che, anzi,deve essere accertato proprio dagli arbitri cui la clausola compromissoriadevolve la competenza a conoscere delle controversie in ordineall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, atteso che lapotestas iudicandi, in tal caso, si estende a qualsiasi aspetto della vicenda cherisulti rilevante per stabilire se ed in quale misura il diritto vantato da unaparte sia fondato e quindi, anche all’accertamento del carattere simulato,assoluto o relativo, del negozio su cui si fonda la pretesa fatta valere da unaparte o la negazione della pretesa fatta valere dall’altra (cfr. già Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3167 e, più recentemente, Cass. 31/05/2019, n. 14884);2. con il secondo motivo viene denunciata “nullità della clausola arbitraleper abuso del diritto e venire contra factum proprium”;il ricorrente osserva, da un lato, che la società convenuta, lungi dalcontestarlo, aveva a sua volta dedotto il carattere relativamente simulato delnegozio di affitto di ramo d’azienda, che avrebbe dissimulato un comodatogratuito; deduce, dall’altro lato, che [OSCURATO:PERSONA], attraverso la [OSCURATO:SOCIETA].,avrebbe tenuto, per oltre un decennio, un contegno incompatibile con lavolontà di rispettare il contratto; sostiene, pertanto, che la controparte,Numero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres. FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est. Spazianiinvocando la clausola compromissoria a fronte della pretesa gratuità delcontratto e di comportamenti incompatibili con la volontà di adeguarsi alle sueprescrizioni, sarebbe incorsa, per un verso, nell’abuso del diritto, per l’altro,nella violazione del divieto di venire contra factum proprium;2.1. il motivo è infondato;si deve richiamare, al riguardo, quanto già osservato in sede di esamedel motivo precedente, per ribadire che l’accertamento del carattere simulatodel contratto in cui si inserisce la clausola compromissoria rientra nellapotestas iudicandi del collegio arbitrale investito con la clausola medesima,cui, nella fattispecie, spetta di individuare anche il (controverso) contenutodel contratto dissimulato (se donazione indiretta, come sostenuto dalricorrente, o comodato gratuito, come sostenuto dalla resistente);va inoltre rilevato, in conformità con quanto esattamente osservato dalProcuratore Generale, che il dedotto carattere abusivo del contegnoprocessuale della società convenuta, diretto a sollevare l’eccezione diincompetenza (contegno da cui viene fatta discendere l’inefficacia dellaclausola arbitrale), non può essere desunto dalla allegazione del suoinadempimento ad opera della parte attrice, atteso che l’accertamento deldenunciato inadempimento non assume rilievo in funzione della preliminareverifica della competenza ma attiene al merito della controversia devoluta agliarbitri;3. con il terzo motivo viene denunciata “nullità della clausola arbitraleper illiceità dell’oggetto contrattuale”;Il ricorrente deduce che il contratto di affitto di azienda, oltre chesimulato, sarebbe nullo per illiceità dell’oggetto, stante il carattere abusivodegli immobili utilizzati per l’esercizio di attività di campeggio; osserva, alriguardo, che sarebbero stati rilasciati tre provvedimenti in sanatoria dalComune di [OSCURATO:PERSONA] (nel 1998, 2002 e 2003), tutti da reputarsi nulliper mancanza del parere vincolante della [OSCURATO:PERSONA] BelleArti e Paesaggio di Ravenna; parere da reputarsi necessario, in ragione dellaNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres. FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est. Spazianicircostanza che l’area del campeggio, costituendo una parte della fasciacostiera per 300 metri, sarebbe sottoposta a vincolo ex lege n. 431/1985;3.1. anche questo motivo è infondato;va nuovamente ribadito che la nullità del contratto in cui si inserisce laclausola compromissoria non implica la nullità di quest’ultima, stante la suanatura di negozio dotato di propria individualità e autonomia; giova, poi,aggiungere che, nella fattispecie, la dedotta nullità del contratto risultatutt’altro che accertata, dovendo anzi presumersi, alla stregua delle stesseallegazioni del ricorrente, il carattere non abusivo degli immobili proprio inragione del rilascio dei provvedimenti di sanatoria, di cui non risulta esserestata dichiarata l’illegittimità;4. con il quarto motivo viene denunciata “nullità della clausola arbitraleper vessatorietà e sproporzione”.La clausola compromissoria sarebbe nulla per vessatorietà, in quantodeterminerebbe “una sproporzione inaccettabile tra costi del procedimento evalore del rapporto contrattuale”.Il ricorrente deduce che la clausola “prevede un collegio di tre arbitri concosti stimabili tra i 30.000 e i 45.000 Euro” a fronte di un canone annuo di30.000 Euro, “solo teorico perché mai pagato”, e di una società (la [OSCURATO:PERSONA].n.c.) non operativa e senza incassi dal 2013;sostiene che “la sproporzione tra costi arbitrali e capacità economicadella parte lesa” renderebbe l’arbitrato sostanzialmente inaccessibile,implicando il carattere vessatorio della clausola compromissoria e la violazionedel diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, desumibile dagli art.24Cost. e 6 CEDU;4.1. il motivo è inammissibile;in modo non pertinente è invocata la disciplina delle clausole vessatorieex art. 1341, secondo comma, cod. civ., a fronte della deduzione incontestatache la clausola compromissoria, lungi dall’essere stata stipulata “peradesione”, è contenuta in un contratto di affitto di ramo d’azienda il cuiNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres. FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est. Spazianicontenuto è stato liberamente e consapevolmente concertato dalle particontraenti;peraltro, il ricorso all’istituto arbitrale, mediante la stipulazione di uncompromesso o di una clausola compromissoria, non contrasta con il dirittofondamentale di accesso al giudice, né implica, di per sé, secondo lagiurisprudenza della Corte EDU, la rinuncia alle fondamentali garanzie di cuiall’art. 6 CEDU, la cui circoscritta diponibilità è rimessa all’autonomia privata,con conseguente necessità di distinguere tra arbitrato volontario e arbitratoobbligatorio (in tema, v. Corte EDU, 20 maggio 2021, Beg c. Italia);5. Con il quinto motivo viene denunciata “nullità processuale rilevabiled’ufficio per violazione dell’art. 429 c.p.c. nel rito locatizio”.Il ricorrente invoca il principio, tradizionalmente affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel rito del lavoro, l’omessa letturadel dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità insanabile dellasentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per ilraggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazionedel giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesuradella motivazione;evidenzia che, nella fattispecie, il Tribunale riminese, violando taleprincipio, all’udienza di discussione del 23 ottobre 2025, dopo aver sentito leparti, ha trattenuto la causa in decisione e ha successivamente emesso ilprovvedimento con cui ha declinato la propria competenza in favore delcollegio arbitrale, senza dare atto della lettura del dispositivo in udienza;5.1. anche il quinto motivo è inammissibile;la censura, infatti, non si confronta con la ratio della contestata sceltadi omettere la lettura del dispositivo del provvedimento in udienza,consistente nella motivata decisione di provvedere sull’eccezione pregiudizialedi rito sollevata dalla società convenuta con ordinanza, anziché con sentenza,trattandosi di “eccezione di incompetenza” (pag.11 dell’ordinanzaimpugnata);C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 22604/2025r.g.n. 22604/2025 Numero sezionale 1035/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 11406/2026Est. SpazianiData pubblicazione 27/04/20266. Con il sesto motivo viene denunciata “violazione dell'art. 658 c.p.c.come modificato dal d.lgs. 149/2022 e del principio di diritto consolidato dallagiurisprudenza di legittimità”.Il ricorrente si duole che con l’ordinanza del 29 luglio 2023, emessa aconclusione della fase sommaria, il Tribunale riminese abbia affermato che, aall’esito della recente riforma processuale, non avrebbe potuto essereintrodotta con rito sommario la domanda principale di risoluzione del contattodi affitto per inadempimento ma solo quella subordinata di licenza perscadenza del termine;censura l’erroneità in iure di tale statuizione, avuto riguardo al principio,enunciato da questa Corte (è stata citata Cass. n. 29253 del 2024), secondocui, “a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 657 c.p.c. dall'art. 3, comma46, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di sfratto permorosità di cui all’art. 658 cod. proc, civ. è applicabile anche al contratto diaffitto d'azienda (o di ramo d'azienda) che comprenda uno o più immobili”;6.1. il motivo è inammissibile, in quanto non si traduce in una censurarivolta all’ordinanza declinatoria di incompetenza (l’unica impugnabile conistanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art.42 cod.proc. civ.), ma alla precedente ordinanza con cui era stata definita la fasesommaria del procedimento e disposta la prosecuzione della causa con ritolocatizio;tale ordinanza non sarebbe impugnabile, ex art.42 cod. proc. civ.,neppure nell’ipotesi (peraltro, non verificatasi nella fattispecie) in cuicontenesse una statuizione sulla competenza; invero, nel procedimento perconvalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questionevolta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata giànell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimentodell’eventuale istanza finalizzata a conseguire l’ordinanza di rilascio, ma il suoesame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su taledomanda incidentale, mentre la questione di competenza deve essereNumero registro generale 22604/2025C.C. 17/03/2026 Numero sezionale 1035/2026r.g.n. 22604/2025 Numero di raccolta generale 11406/2026Pres. FrascaData pubblicazione 27/04/2026Est. Spazianicomunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domandadi merito; discende da ciò che è inammissibile il regolamento di competenzaproposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottataall’esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento (Cass.28/05/2019, n. 14476 e, già, Cass. 18/02/2008, n. 4016);7. con il settimo motivo viene denunciata “violazione della competenzafunzionale inderogabile ex art. 665 c.p.c. e del principio del giudice naturaleprecostituito per legge”;il ricorrente sostiene che sarebbe stato violato il principio, desumibiledall’art.665 cod. proc. civ., in base al quale è attribuita al giudice ordinariouna competenza funzionale per l’emissione dei provvedimenti immediati nellafase sommaria, non derogabile attraverso la previsione di clausolecompromissorie;7.1. il motivo è inammissibile;lo stesso ricorrente, infatti, nell’illustrazione della censura, postula cheil predetto principio non è stato violato, dando atto che il giudice della fasesommaria aveva correttamente riconosciuto che «la valutazione dell’eccezionerelativa all’applicazione della clausola arbitrale va rimessa alla fase di pienacognizione non ostando l’eventuale accoglimento dell’istanza di remissione inarbitri alla disamina dell’istanza interinale che chiude il procedimentosommario»;in contraddizione con il presupposto assunto a fondamento della censura– ovverosia che il giudice si sarebbe sottratto all’esercizio della propriacompetenza funzionale nella fase sommaria, violando il principio del giudicenaturale – il ricorrente ammette, dunque, che, al contrario, il Tribunale, nellafase sommaria, aveva debitamente proceduto alla disamina dell’istanzainterinale, che era stata poi respinta;ne discende il carattere perplesso e contraddittorio della doglianza, conconseguente inammissibilità del motivo;C.C. 17/03/2026 Numero registro generale 22604/2025r.g.n. 22604/2025 Numero sezionale 1035/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 11406/2026Est. SpazianiData pubblicazione 27/04/20268. Con l’ottavo motivo viene denunciata “violazione dell’art. 667 c.p.c.e dei principi sul mutamento del rito – incompatibilità tra mediazione earbitrato”;viene censurata la statuizione con cui, rigettata la richiesta delprovvedimento interinale di rilascio, il giudice della fase sommaria, dopo averedisposto la prosecuzione della causa con rito locatizio, ha assegnato alle partiil termine per promuovere la mediazione obbligatoria;il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe con ciò violato l’art. 667cod. proc. civ., in quanto, conclusa la fase sommaria, avrebbe dovuto“declinare immediatamente la competenza con sentenza a favore del collegioarbitrale” e “non rinviare alla mediazione, che è incompatibile con ladevoluzione ad arbitri”;8.1. l’ottavo motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte inrelazione al sesto motivo, avuto riguardo alla circostanza che esso censura,non già la decisione sulla competenza contenuta nell’ordinanza del 23 ottobre2025, impugnata con l’istanza di regolamento necessario, ma una statuizionecontenuta nella precedente ordinanza del 29 luglio 2023, conclusiva della fasesommaria, non impugnabile con il detto mezzo di gravame;9. in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato e vadichiarata la competenza del collegio arbitrale di cui all’art.16 del contratto diaffitto di ramo d’azienda del 29 marzo 2007, con fissazione alle parti deltermine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanzaper procedere a norma dell’art.810 cod. proc. civ.;10. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo;11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315);C.C. 17/03/2026 Numero registro generale 22604/2025r.g.n. 22604/2025 Numero sezionale 1035/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 11406/2026Est. SpazianiData pubblicazione 27/04/2026Per [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del collegio arbitrale previsto dall’art.16 del contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato il 29 marzo 2007 e fissaalle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presenteordinanza per procedere a norma dell’art. 810 cod. proc. civ.;condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese delregolamento, che liquida in Euro 3.000,00, oltre esborsi liquidati in Euro200,00, spese generali ed accessori;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, in data 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
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