CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33534/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte dì appello dì L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del G.I.P del Tribunale di Pescara del 14 gennaio 2021, ha concesso all'imputato [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1 quater, C.d.S., confermando nel resto. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte dì appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità e all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell'imputato. In particolare, assume rilievo il contenuto dei verbali redatti dagli agenti di p.g. intervenuti sul posto, dai quali emerge che l'imputato avesse difficoltà di linguaggio e di coordinamento. Inoltre, gli accertamenti sanitari hanno dimostrato la presenza di cannabinoidi nei liquidi biologici dell'imputato, confermata dalla dinamica del sinistro, che risulta inconciliabile con la tesi difensiva. La Corte non ravvisa incongruenze tra le relazioni di servizio in atti, divergendo esse unicamente per specificità di contenuto, ma convergendo per ciò che attiene al nucleo essenziale dei fatti, non ravvisandosi pertanto neppure il travisamento della prova denunciato nel terzo motivo di ricorso In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invece, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello ha osservato che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenendo conto della pericolosa condotta di guida tenuta dall'imputato, fonte potenziale di pericolo per altri utenti della strada, unitamente alla mancanza di elementi favorevolmente valutabili. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C