CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 26420/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibertà di Monzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale della libertà di Monza, con ordinanza in data 19 marzo 2026,respingeva l’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto disposto dal G.I.P. presso il tribunale del 23-2-2026 con il quale erastato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme didenaro in via diretta e per equivalente fino alla concorrenza di € 2.319.180.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagatoLorenzo [OSCURATO:PERSONA] con atto del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA],deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- nullità del provvedimento genetico per omessa autonoma valutazione daparte del giudice delle indagini preliminari delle esigenze cautelari e degli indizigiustificativi il provvedimento sia sotto il profilo del fumus che del periculum;- violazione di legge per omessa motivazione quanto al periculum in moranon essendo stata adottata alcuna argomentazione in ordine alla concretaesistenza di un pericolo di dispersione dei beni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Entrambi i motivi appaiono o manifestamente infondati ovvero nonproponibili perché mai dedotti nella precedente fase ed il ricorso deve, pertanto,essere dichiarato inammissibile.1.1 Ed invero, con riguardo alla prima doglianza, è sufficiente osservarecome il provvedimento genetico del giudice delle indagini preliminari dopo avereriportato gli esiti delle indagini ricavati dal provvedimento del P.M. emesso in viadi urgenza, riportava alle successive pagine 8-13 una serie di specificheargomentazioni autonome del giudice in punto di ricostruzione delle modalità diconsumazione dei fatti di truffa tramite utilizzo di false fatturazioni e richieste dibonus facciate per lavori mai effettuati, qualificazione giuridica delle condotte esussistenza delle fattispecie di reati finanziari, che appaiono esprimerevalutazioni del tutto autonome dell’organo giudicante. E sul punto, il tribunaledel riesame, già chiamato a valutare l’eccezione difensiva, ha già risposto conargomenti ineccepibili rilevando proprio l’insussistenza del dedotto vizio delprovvedimento genetico così che il motivo appare meramente reiterativo.2. Il secondo motivo è inammissibile posto che nel corso del giudizio diriesame non risulta essere stato proposto alcun specifico motivo né in sede diimpugnazione originaria né nel corpo della memoria di specificazione dei motiviavente ad oggetto la contestazione del periculum. Al proposito va fattaapplicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneavverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per laprima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto disequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allostesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419 - 01). Il principiorisulta ribadito anche da altra successiva pronuncia secondo cui in tema diimpugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per lanatura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi,sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso ladecisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti aquelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, penal'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del23/04/2024, Rv. 286752 - 01).E nel caso in esame alcuna doglianza era stata specificamente prospettatadinanzi al giudice del riesame avente ad oggetto il periculum posto che i tremotivi proposti avevano avuto ad oggetto il difetto di autonoma valutazione(motivo n.1) nonché l’insussistenza del fumus in relazione ai delitti di cui ai capiC), motivo n.2, e D), motivo n.3. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]