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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33490/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'omessa motivazione in punto di insussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. è manifestamente infondato atteso che, pur non avendo la Corte di appello fornito specifica risposta al riguardo, la censura proposta nell'atto di appello era del tutto destituita di fondamento perché esclusivamente fondata sul richiamo ad un precedente giurisprudenziale non pertinente rispetto al caso di specie atteso che, dalla ricostruzione fattuale richiamata in sentenza, emerge pacificamente come tra la persona offesa e l'interlocutore telefonico non vi erano stati incontri di persona; che, secondo il consolidato principio affermato da questa Corte, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello "ah origine" manifestamente infondato, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878, Sez. 3, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); ritenuto che il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con i quali si deduce l'assenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., delle attenuanti generiche e al diniego di pena sostitutiva, sono manifestamenti infondati avendo la Corte di appello richiamato i precedenti penali dell'imputata ( due condanne per truffa ed una detenzione illecita di stupefacenti), ritenuti significativi, quanto al primo profilo, di abitualità nel reato, oltre che ostativi al riconoscimento della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. e alla sostituzione della pena detentiva con altra sostitutiva; che tale valutazione, di natura discrezionale, è motivata e quindi non censurabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'omessa motivazione in punto di insussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. è manifestamente infondato atteso che, pur non avendo la Corte di appello fornito specifica risposta al riguardo, la censura proposta nell'atto di appello era del tutto destituita di fondamento perché esclusivamente fondata sul richiamo ad un precedente giurisprudenziale non pertinente rispetto al caso di specie atteso che, dalla ricostruzione fattuale richiamata in sentenza, emerge pacificamente come tra la persona offesa e l'interlocutore telefonico non vi erano stati incontri di persona; che, secondo il consolidato principio affermato da questa Corte, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello "ah origine" manifestamente infondato, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878, Sez. 3, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); ritenuto che il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con i quali si deduce l'assenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., delle attenuanti generiche e al diniego di pena sostitutiva, sono manifestamenti infondati avendo la Corte di appello richiamato i precedenti penali dell'imputata ( due condanne per truffa ed una detenzione illecita di stupefacenti), ritenuti significativi, quanto al primo profilo, di abitualità nel reato, oltre che ostativi al riconoscimento della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. e alla sostituzione della pena detentiva con altra sostitutiva; che tale valutazione, di natura discrezionale, è motivata e quindi non censurabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M