CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Lauricella;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2429/2021, depositata il 15/3/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento n.TY5003DN00519/18, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertatoun maggior reddito d’impresa non dichiarato pari a € 212.970,00, nonchéun maggior valore della produzione ai fini IRAP pari a € 318.629,00. Allacontribuente era stata contestata, in particolare, una maggioreplusvalenza (pari ad € 318.629,08, in luogo di quella dichiarata per €Numero registro generale 25638/2021Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 11819/2026Data pubblicazione 29/04/2026200.744,26), in conseguenza della vendita di un capannone industriale,avvenuta il 19/4/2013 per il prezzo di € 550.000,00.2. La CTP di Agrigento rigettò il ricorso.3. La CTR della Sicilia confermò la sentenza di primo grado,richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondocui l’art. 109 TUIR, con disposizione inderogabile, non consente ladetrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza; e che laplusvalenza derivante dalla cessione dei beni immobili strumentaliconcorre a formare la base imponibile IRAP “in quanto correlataall’ammortamento delle immobilizzazioni materiali rilevanti per la baseimponibile IRAP di precedenti periodi d’imposta”.4. Avverso la senza d’appello la società ha proposto ricorso percassazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenziadelle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la “nullità dell’oppostasentenza poiché è corredata da una motivazione apparente su punti e fatticontroversi e decisivi per la causa stante il disposto degli artt. 112, 116,132 c.p.c. dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 comma 2, n. 4, d.lgs.n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 (error inprocedendo) c.p.c.”. Il motivo esordisce censurando un vizio dellamotivazione della sentenza impugnata, la quale, omettendo di prendereposizione sui rilievi contenuti nell’appello avverso la sentenza di primogrado, non lascerebbe intendere l’iter logico seguito dalla CTR pergiungere alle proprie conclusioni. Successivamente, peraltro, (da pag. 24del ricorso per cassazione), la ricorrente si diffonde sul merito dellaquestione, ribadendo la legittimità del proprio operato (consistente in unavariazione in diminuzione, nell’anno di riferimento, pari a € 95.000,00,corrispondente alla somma dei due acconti versati alla società acquirenteNumero registro generale 25638/2021Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 11819/2026Data pubblicazione 29/04/2026del terreno, rispettivamente di € 45.000,00 nell’anno 2011 e di €50.000,00 nel 2012).2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1, commi50 e 51, della l. n. 244/2007, che aveva soppresso la previsionedell’imponibilità ai fini IRAP delle plusvalenze e minusvalenze riguardantibeni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda(art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997). La CTR avrebbe, infatti, escluso larilevanza di tale abrogazione, sulla scorta della circolare dell’Agenzia delleEntrate n. 27/E del 26/5/2009 (nel senso della persistente rilevanza delleplusvalenze), contenente un’interpretazione priva di efficacia normativa.3. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delsecondo.La motivazione della sentenza impugnata si apre con l’affermazione percui “deve rilevarsi che l’appello è infondato” e si chiude con quella “inconclusione, l’appello non merita accoglimento”. In mezzo a tali statuizionivi è la mera giustapposizione di tre massime giurisprudenziali, senza chealcuna ulteriore argomentazione venga spesa in relazione alla “ricaduta”dei principi nelle stesse cristallizzati rispetto alla fattispecie concreta, inrapporto alle censure mosse dall’appellante. Non può dirsi, pertanto,raggiunto il cd. minimo costituzionale, in ossequio all’insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui “è apparente, in quantocarente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazionegenerale e astratta” (Cass., n. 4166/2024; si veda anche Cass., n.6758/2022 e, più di recente, Cass., n. 8309/2026, alla cui stregua “è nullala sentenza la cui motivazione è solo apparente, in quanto priva diriferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su unavalutazione astratta dei principi generali della materia e della relativanormativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni delladecisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenirealla decisione”).Numero registro generale 25638/2021Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 11819/2026Data pubblicazione 29/04/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/2/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]