Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11802/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-, che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio sulla omessa restituzione dei beni confiscati del quale richiede la restituzione e declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 ottobre 2011, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola, di riciclaggio e di ricettazione e, ritenuta la continuazione e computata la diminuente per il rito, condannava ciascuno degli imputati alla pena dì anni quattro e mesi sei di reclusione e di euro 1600,00 dì multa, ordinando anche la confisca di una somma di danaro sequestrata.

Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal giudice di merito, la Polizia stradale aveva fermato, all'interno dell'area di servizio di Badia al Pino in carreggiata sud, un'autovettura Fiat modello Stilo, con a bordo i due imputati.

A seguito di perquisizione era stata rinvenuta, occultata nel portellone posteriore, una pistola con il caricatore inserito con quattro proiettili.

Era risultato che nessuno dei due soggetti controllati era munito di licenza di porto d'armi e che il 16 gennaio 2008 era stato denunciato il furto della pistola.

All'interno dell'auto erano stati rinvenuti anche altri proiettili, sotto la plancia all'altezza dello stereo, e delle mazzette di banconote sigillate con cellophane.

In considerazione della peculiare modalità di conservazione del denaro e dei precedenti penali a carico degli Imputati, il giudice li aveva ritenuti entrambi responsabili sia del reato di ricettazione, sia di quello di riciclaggio, sia di quello di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi.

2. Con sentenza del 19 settembre 2019, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva gli imputati dal delitto di riciclaggio e rideterminava la pena per gli altri reati, di detenzione, porto e ricettazione della pisola, descritti nei capi "A" e "C", in anni due di reclusione ed euro 1000,00 di multa.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di entrambi gli imputati, ha proposto per ciascuno ricorso per cassazione.

4. Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 240 cod. pen. e 323 cod. proc. pen. e omessa motivazione in relazione alla mancata restituzione dei beni confiscati.

Nonostante l'assoluzione dal reato di riciclaggio, í giudici non hanno disposto la restituzione della somma di denaro - pari a euro 25.000,00 - prima sequestrata e poi confiscata, e hanno omesso qualsiasi motivazione in tema di misure di sicurezza patrimoniali.

In tal modo risultano violati sia l'art. 240 cod. pen., che ammette la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato esclusivamente in caso di condanna o allorquando si tratti di cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscano di per sé reato; sia l'art. 323, comma 1, cod. proc. pen., che, in caso di proscioglimento, prevede la restituzione delle cose sequestrate che non devono essere sottoposte a confisca (come nel caso di specie, nel quale il denaro non può costituire in re ipsa bene di natura illecita).

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.

5.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 240 cod. pen. e 323 cod. proc. pen. e omessa motivazione in relazione alla mancata restituzione dei beni confiscati.

Analogamente a quanto sostenuto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] sono criticate sia la mancata restituzione della somma di denaro sequestrata e confiscata; sia la carenza di qualsiasi motivazione in ordine alle misure di sicurezza patrimoniali.

5.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza di norme penali e vizio di motivazione.

A seguito della perquisizione, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso esclusivamente la detenzione dell'arma e delle munizioni, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso la detenzione del denaro; i giudici, invece, hanno dedotto la responsabilità di entrambi gli imputati, in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di armi e di ricettazione, dalla mera circostanza che il denaro e la pistola erano collocati nel medesimo nascondiglio.

Tale ragionamento è invece inidoneo a fondare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.

La Corte di appello, infatti, si è limitata a richiamare la motivazione del provvedimento di primo grado, ma non ha considerato che: la Polizia ha inteso procedere al controllo dell'autovettura in ragione dell'atteggiamento sospetto del solo [OSCURATO:PERSONA]; i proiettili erano nascosti in un vano dell'automobile diverso da quello ove erano nascosti il danaro e l'arma.

La Corte di appello, pertanto, ha attribuito anche a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dei reati relativi all'arma e alle munizioni, ma costui non aveva alcun motivo di preoccuparsi e di assumere un atteggiamento sospetto, dal momento che l'unica cosa in suo possesso era del denaro di provenienza non illecita, come emerge dalla sentenza impugnata.

I giudici di secondo grado hanno dunque fatto proprie le motivazioni del provvedimento reso dal giudice di primo grado, senza motivare, però, in ordine alla ritenuta non credibilità di [OSCURATO:PERSONA] circa la sua estraneità all'arma e alle munizioni.[OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono fondati.

2. Devono essere accolti il ricorso proposto nell'interesse del Terlizzi e il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] - da trattare congiuntamente perché sovrapponibili - relativi alla mancata restituzione della somma di denaro sequestrata e confiscata.

2.1. Il giudice di appello, poiché in riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado ha assolto gli imputati dal reato di riciclaggio, in relazione al quale potevano giustificarsi il sequestro e poi la confisca del danaro ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., avrebbe dovuto spiegare per quale ragione aveva mantenuto ferma detta confisca, mentre la sentenza impugnata non reca alcuna motivazione sul punto.

2.2. Ne consegue che, nel caso di specie, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata sul tema della confisca della somma di denaro sequestrata, poiché la statuizione sul punto non risulta sostenuta da idonea motivazione, dal momento che il giudice di appello ha assolto entrambi gli imputati dal delitto di riciclaggio, che era posto a fondamento della misura ablatoria.

3. Merita accoglimento anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per i reati di detenzione, porto e ricettazione della pistola.

3.1. In materia di prova indiziaria, -2a giurisprudenza di legittimità ha affermato che il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulta priva dì una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385 - 01).

Quanto al reato di illegale detenzione di armi e munizioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma o le munizioni senza averne fatto denuncia (Sez. 1, Sentenza n. 21355 del 10/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256302 - 01).È stato inoltre affermato che, ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale dell'arma, si trovi, cioè, o in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne, o che abbia partecipato al porto agevolando o cooperando consapevolmente con l'attività del detentore materiale, atteso che la semplice consapevolezza che altri siano armati non integra di per sé, né sotto il profilo soggettivo né sotto quello oggettivo, l'elemento tipico della fattispecie di concorso (Sez. 1, n. 4494 del 29/09/1987, dep. 1988, Rv. 178089 - 01).

3.2. Poste tali premesse, deve notarsi che la motivazione della sentenza impugnata, quanto alle ragioni in forza delle quali è stato ritenuto di attribuire anche a [OSCURATO:PERSONA] i reati dì detenzione e porto illegali dell'arma rinvenuta nell'autovettura, e quindi la ricettazione della stessa arma, risulta insufficiente.

In sede di interrogatorio, infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di essere il possessore dell'arma, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non saperne nulla, e di essere il proprietario del denaro poi sequestrato.

Ebbene, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati in esame è stato dedotto dalla circostanza che l'arma e il denaro erano «nascosti nel medesimo nascondiglio all'interno del portellone dell'autovettura» ed è stato ritenuto che entrambe le cose «fossero state nascoste assieme dai due imputati», ma tale supposizione, non corroborata da ulteriori indizi e spiegazioni, non è idonea a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] fosse partecipe delle condotte, commesse da [OSCURATO:PERSONA], di detenzione e di porto della pistola.

Risulta pertanto carente l'analisi degli elementi di fatto e di diritto dai quali desumere il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati di detenzione e porto di arma di cui al capo "A".

Ne consegue logicamente che la sentenza risulta viziata anche in relazione al connesso delitto di ricettazione di cui al capo "C".

4. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alla confisca del denaro sequestrato e alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto illegali di armi e per il reato di ricettazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Firenze, che provvederà a nuovo giudizio su detti capi e puniti senza incorrere nei vizi riscontrati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo ai capi A) e C), e rinvia per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-, che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio sulla omessa restituzione dei beni confiscati del quale richiede la restituzione e declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2011, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola, di riciclaggio e di ricettazione e, ritenuta la continuazione e computata la diminuente per il rito, condannava ciascuno degli imputati alla pena dì anni quattro e mesi sei di reclusione e di euro 1600,00 dì multa, ordinando anche la confisca di una somma di danaro sequestrata. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal giudice di merito, la Polizia stradale aveva fermato, all'interno dell'area di servizio di Badia al Pino in carreggiata sud, un'autovettura Fiat modello Stilo, con a bordo i due imputati. A seguito di perquisizione era stata rinvenuta, occultata nel portellone posteriore, una pistola con il caricatore inserito con quattro proiettili. Era risultato che nessuno dei due soggetti controllati era munito di licenza di porto d'armi e che il 16 gennaio 2008 era stato denunciato il furto della pistola. All'interno dell'auto erano stati rinvenuti anche altri proiettili, sotto la plancia all'altezza dello stereo, e delle mazzette di banconote sigillate con cellophane. In considerazione della peculiare modalità di conservazione del denaro e dei precedenti penali a carico degli Imputati, il giudice li aveva ritenuti entrambi responsabili sia del reato di ricettazione, sia di quello di riciclaggio, sia di quello di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi. 2. Con sentenza del 19 settembre 2019, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva gli imputati dal delitto di riciclaggio e rideterminava la pena per gli altri reati, di detenzione, porto e ricettazione della pisola, descritti nei capi "A" e "C", in anni due di reclusione ed euro 1000,00 di multa. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di entrambi gli imputati, ha proposto per ciascuno ricorso per cassazione. 4. Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 240 cod. pen. e 323 cod. proc. pen. e omessa motivazione in relazione alla mancata restituzione dei beni confiscati. Nonostante l'assoluzione dal reato di riciclaggio, í giudici non hanno disposto la restituzione della somma di denaro - pari a euro 25.000,00 - prima sequestrata e poi confiscata, e hanno omesso qualsiasi motivazione in tema di misure di sicurezza patrimoniali. In tal modo risultano violati sia l'art. 240 cod. pen., che ammette la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato esclusivamente in caso di condanna o allorquando si tratti di cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscano di per sé reato; sia l'art. 323, comma 1, cod. proc. pen., che, in caso di proscioglimento, prevede la restituzione delle cose sequestrate che non devono essere sottoposte a confisca (come nel caso di specie, nel quale il denaro non può costituire in re ipsa bene di natura illecita). 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 5.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 240 cod. pen. e 323 cod. proc. pen. e omessa motivazione in relazione alla mancata restituzione dei beni confiscati. Analogamente a quanto sostenuto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] sono criticate sia la mancata restituzione della somma di denaro sequestrata e confiscata; sia la carenza di qualsiasi motivazione in ordine alle misure di sicurezza patrimoniali. 5.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza di norme penali e vizio di motivazione. A seguito della perquisizione, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso esclusivamente la detenzione dell'arma e delle munizioni, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso la detenzione del denaro; i giudici, invece, hanno dedotto la responsabilità di entrambi gli imputati, in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di armi e di ricettazione, dalla mera circostanza che il denaro e la pistola erano collocati nel medesimo nascondiglio. Tale ragionamento è invece inidoneo a fondare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di appello, infatti, si è limitata a richiamare la motivazione del provvedimento di primo grado, ma non ha considerato che: la Polizia ha inteso procedere al controllo dell'autovettura in ragione dell'atteggiamento sospetto del solo [OSCURATO:PERSONA]; i proiettili erano nascosti in un vano dell'automobile diverso da quello ove erano nascosti il danaro e l'arma. La Corte di appello, pertanto, ha attribuito anche a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dei reati relativi all'arma e alle munizioni, ma costui non aveva alcun motivo di preoccuparsi e di assumere un atteggiamento sospetto, dal momento che l'unica cosa in suo possesso era del denaro di provenienza non illecita, come emerge dalla sentenza impugnata. I giudici di secondo grado hanno dunque fatto proprie le motivazioni del provvedimento reso dal giudice di primo grado, senza motivare, però, in ordine alla ritenuta non credibilità di [OSCURATO:PERSONA] circa la sua estraneità all'arma e alle munizioni.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono fondati. 2. Devono essere accolti il ricorso proposto nell'interesse del Terlizzi e il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] - da trattare congiuntamente perché sovrapponibili - relativi alla mancata restituzione della somma di denaro sequestrata e confiscata. 2.1. Il giudice di appello, poiché in riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado ha assolto gli imputati dal reato di riciclaggio, in relazione al quale potevano giustificarsi il sequestro e poi la confisca del danaro ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., avrebbe dovuto spiegare per quale ragione aveva mantenuto ferma detta confisca, mentre la sentenza impugnata non reca alcuna motivazione sul punto. 2.2. Ne consegue che, nel caso di specie, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata sul tema della confisca della somma di denaro sequestrata, poiché la statuizione sul punto non risulta sostenuta da idonea motivazione, dal momento che il giudice di appello ha assolto entrambi gli imputati dal delitto di riciclaggio, che era posto a fondamento della misura ablatoria. 3. Merita accoglimento anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per i reati di detenzione, porto e ricettazione della pistola. 3.1. In materia di prova indiziaria, -2a giurisprudenza di legittimità ha affermato che il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulta priva dì una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385 - 01). Quanto al reato di illegale detenzione di armi e munizioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma o le munizioni senza averne fatto denuncia (Sez. 1, Sentenza n. 21355 del 10/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256302 - 01).È stato inoltre affermato che, ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale dell'arma, si trovi, cioè, o in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne, o che abbia partecipato al porto agevolando o cooperando consapevolmente con l'attività del detentore materiale, atteso che la semplice consapevolezza che altri siano armati non integra di per sé, né sotto il profilo soggettivo né sotto quello oggettivo, l'elemento tipico della fattispecie di concorso (Sez. 1, n. 4494 del 29/09/1987, dep. 1988, Rv. 178089 - 01). 3.2. Poste tali premesse, deve notarsi che la motivazione della sentenza impugnata, quanto alle ragioni in forza delle quali è stato ritenuto di attribuire anche a [OSCURATO:PERSONA] i reati dì detenzione e porto illegali dell'arma rinvenuta nell'autovettura, e quindi la ricettazione della stessa arma, risulta insufficiente. In sede di interrogatorio, infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di essere il possessore dell'arma, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non saperne nulla, e di essere il proprietario del denaro poi sequestrato. Ebbene, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati in esame è stato dedotto dalla circostanza che l'arma e il denaro erano «nascosti nel medesimo nascondiglio all'interno del portellone dell'autovettura» ed è stato ritenuto che entrambe le cose «fossero state nascoste assieme dai due imputati», ma tale supposizione, non corroborata da ulteriori indizi e spiegazioni, non è idonea a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] fosse partecipe delle condotte, commesse da [OSCURATO:PERSONA], di detenzione e di porto della pistola. Risulta pertanto carente l'analisi degli elementi di fatto e di diritto dai quali desumere il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati di detenzione e porto di arma di cui al capo "A". Ne consegue logicamente che la sentenza risulta viziata anche in relazione al connesso delitto di ricettazione di cui al capo "C". 4. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alla confisca del denaro sequestrato e alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto illegali di armi e per il reato di ricettazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Firenze, che provvederà a nuovo giudizio su detti capi e puniti senza incorrere nei vizi riscontrati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo ai capi A) e C), e rinvia per n
Sentenza Cassazione n. 11802/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris