CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta, col primo motivo, violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rilevando che la Corte di appello di L'Aquila non ha disapplicato il foglio di via obbligatorio pure in presenza di una serie di criticità, e, col secondo motivo, violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'esame specifico di motivo di gravame sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto. Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla suddetta Corte nella sentenza impugnata. In essa si evidenzia che: - nel provvedimento emesso nei confronti dell'odierno imputato il Questore ebbe ad indicare compiutamente le ragioni dell'applicazione della misura di prevenzione, richiamando a tal fine le segnalazioni delle forze dell'ordine che lo riguardavano, per reati di varia natura, ivi compreso il traffico di stupefacenti, e ritenendo, in modo niente affatto illogico, che tali emergenze, unite alla constatata assenza di alcuna risorsa lavorativa da parte del prevenuto, alla sua condizione di extracomunitario irregolare e al difetto di validi riferimenti socio-familiari di supporto, giustificassero un giudizio di pericolosità sociale del medesimo; - deve, pertanto, escludersi l'illegittimità del provvedimento e l'eventualità di una sua disapplicazione; - quanto alla necessità che l'ordine del Questore venisse tradotto dall'Italiano, la censura di appello non si confronta con la motivazione di primo grado, nella quale risultano logicamente indicate le evidenze indiziarie che inducono a ritenere con certezza che il prevenuto, già alla data della notifica del decreto e comunque, a quella della compiuta infrazione, fosse in grado di intendere correttamente l'italiano; - non può considerarsi di particolare tenuità l'infrazione per la quale si procede, in considerazione della distanza non trascurabile tra il luogo di residenza del prevenuto ed il comune di Avezzano e dell'assoluta oscurità dei motivi del constatato spostamento; - sebbene il fatto non possa essere considerato alla stregua di una mera "bagatella", la pena va ridotta nella misura di mesi uno di arresto. Tale motivazione è, altresì, integrata da quella della sentenza di primo grado che, quanto alla dosimetria della pena, fa leva sulla pericolosità dell'imputato, che, gravato da vari precedenti penali, anche recenti, con il suo comportamento ha comunque dimostrato una personalità non incline a rispettare le prescrizioni dell'Autorità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il