Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11244/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato Angelo AndreaBenvenuto-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n.5386/2025 depositatail 25/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 26343/2025Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 11244/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 22/04/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato Angelo AndreaBenvenuto-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n.5386/2025 depositatail 25/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 26343/2025Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 11244/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 22/04/2026Laura Tricomi
Sentenza Cassazione n. 11244/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris