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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16896/2026

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– [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e1550difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvNuomcearot rie gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Numero di raccolta generale 16896/2026- ricorrenti successiviD -at a pubblicazione 29/05/2026controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. –Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 1382/2021 della CORTE D’APPELLO diROMA, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 1818/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso presentatoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CeciliaCoraggio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Barbara DiBernardo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti architettiad eccezione di Carnemolla, ingegnere), ha dichiaratol’insussistenza del loro obbligo di iscrizione alla Gestioneseparata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, inriferimento agli anni oggetto degli avvisi a ciascuno di essinotificati e, conseguentemente, ha dichiarato non dovuteall’Inps le somme di cui alle pretese creditorie azionate.Il Tribunale in radice ha escluso la sussistenza del loro obbligodi iscrizione – e quindi di versamento della contribuzione – allastregua di quanto previsto dall’art. 2, comma 26, cit., comeinterpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011,conv. in l. n. 111 del 2011.

Ha rilevato, difatti, che nella specie- 2 -Numero registro generale 25624/2021i ricorrenti erano iscritti all’albo professionale e avevano versatoN umero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16896/2026all’Inarcassa il contributo integrativo, non operando il legislatorDeat a pubblicazione 29/05/2026alcuna distinzione tra quest’ultima tipologia di contributo equello soggettivo.2.

La Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame dell’Inps,in riforma della sentenza impugnata ha dichiarato estinto ilgiudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che nel frattempoaveva aderito alla definizione agevolata ai sensi della l. n. 136del 2018) e rigettato la domanda di tutti gli altri appellati.La Corte ha premesso che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, il pagamento del solo contributo integrativo nondispensa dagli obblighi di iscrizione e di contribuzione allaGestione separata Inps.

Ha affermato che non potevacondividersi la tesi degli appellati secondo cui non eraravvisabile, nella specie, il carattere abituale dell’attività libero-professionale svolta.

Ha respinto l’eccezione di prescrizione,riproposta dagli appellati, reputando che l’omessa compilazionedel quadro RR della dichiarazione dei redditi aveva determinatola sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941 n. 8) c.c.e rilevando, comunque, che tale termine aveva iniziato adecorrere dalla data di scadenza dei contributi.

Ha ritenuto,infine, che nella specie fossero state correttamente applicate lesanzioni previste per l’evasione contributiva, in quanto gliappellati non aveva compilato il quadro RR, in tal modorealizzando una condotta finalizzata a non versare i contributi.3.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidato a quattro motivi.Contro la medesima sentenza hanno proposto autonomo ricorsoEraldo Pellegrino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AssuntaScarfone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolatoin tre motivi.- 3 -L’Inps, costituitosi anche in qualità di procuratore specialeN udmeerlola re gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026S.[OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito a entrambi i ricorsi mNeudmiearon dti era ccolta generale 16896/2026controricorso.

Data pubblicazione 29/05/2026Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.4.

All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Occorre premettere che il ricorso principale proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AssuntaScarfone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si convertein ricorso incidentale, in quanto tempestivamente notificatoentro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, questa Corte ha statuito che il principio dell’unicitàdel processo di impugnazione contro una stessa sentenzacomporta che, una volta avvenuta la notificazione della primaimpugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso percassazione, con l’atto contenente il controricorso.

Tuttavia,quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cuiogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentementedalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante,in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata alrispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti)risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.,indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) diimpugnazione in astratto operativi (v.

Cass. n. 27680 del 2021).2.

Sempre in via preliminare va rilevato che, con riferimentoalla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 372 c.p.c.- 4 -sono state depositate la dichiarazione di adesioneN umaerlola re gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026definizione agevolata dei carichi affidati all’agenteN umderoe dlli ara ccolta generale 16896/2026riscossione ex lege n. 197 del 2022, nonché la documentazionDeat a pubblicazione 29/05/2026Di conseguenza, alla luce della documentazione prodotta,devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per la declaratoriadi estinzione d’ufficio del giudizio ex art. 12bis del d.l. n. 84 del2025, conv. in l. n. 108 del 2025 (v.

Cass. n. 782 del 2026;Cass. n. 437 del 2026).Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanzadi disposizioni speciali trova applicazione la regola generalestabilita dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui «Lespese del processo estinto stanno a carico delle parti che lehanno anticipate».

Non vi è dunque luogo a pronunciare sullespese processuali (v.

Cass. n. 981 del 2026 e Cass. n. 4370 del2026; cfr. altresì Cass. n. 8713 del 2026, secondo cui l’art. 12biscit., che contempla un’ipotesi di estinzione del giudizio ex lege,non prevede la statuizione sulle spese).3.

Ciò premesso, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articolain quattro motivi.3.1.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2941 n. 8) c.c., dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appelloerroneamente respinto l’eccezione di prescrizione sollevata nelricorso introduttivo del giudizio di primo grado (e riproposta insede di memoria di costituzione in appello), non applicando ilprincipio di diritto per cui la mancata compilazione del quadroRR della dichiarazione dei redditi non integra la fattispecie dellasospensione della prescrizione per “occultamento doloso” ex art.2941 n. 8) c.c.- 5 -3.2.

Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art.N u3m6er0o r,e gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026primo comma, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112N ucm.epro. cdi. r,a ccolta generale 16896/2026dell’art. 161 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso dDait a pubblicazione 29/05/2026pronunciarsi sulla specifica eccezione di prescrizione prospettatadalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio di primo gradoe riproposta in appello, dal momento che la Corte territorialenon ha accertato che, nella specie, le pretese contributiveavanzate dall’Inps sono irrimediabilmente prescritte.3.3.

Tramite il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazioneart. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, dell’art. 18, comma12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territorialeritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separatapur avendo la parte dimostrato che l’attività di lavoro autonomoera svolta in maniera episodica e saltuaria e, quindi, nonabituale.3.4.

Con il quarto motivo di ricorso è denunciata, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ederronea interpretazione dell’art. 116, comma 8, della l. n. 388del 2000, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 1362 c.c., per avere la Corted’appello ritenuto che il comportamento della parte ricorrente,che non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione,integrava l’ipotesi dell’evasione contributiva e non quella dellamera evasione contributiva.4.

Quanto al successivo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],Coraggio, Scarfone, Sacripanti e Carnemolla, i motivi di ricorsosono tre.4.1.

Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.- 6 -2941 n. 8) c.c., dell’art. 2935 c.c., dell’art. 3, comma 9, dNeulmlaer ol r.e gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026n. 335 del 1995, dell’art. 62bis del d.l. n. 331 del 1993N,u mceoron dvi r.a ccolta generale 16896/2026in l. n. 427 del 1993, del d.P.C.M. del 4 giugno 2009 e deDalt a pubblicazione 29/05/2026d.P.C.M. del 10 giugno 2010, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appelloerroneamente affermato che l’omessa compilazione del quadroRR della dichiarazione dei redditi integra gli estremidell’occultamento doloso, determinando quindi la sospensionedel termine di prescrizione, e per aver erroneamente individuatola decorrenza del termine prescrizionale nella data diversamento dell’eventuale saldo, come prorogato dai d.P.C.M.,e non in quelle fissate per legge.4.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazioneart. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, dell’art. 18, comma12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territorialeritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separatapur avendo i ricorrenti dimostrato che l’attività di lavoroautonomo era svolta in maniera episodica e saltuaria e, quindi,non abituale.4.3.

Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ed erroneainterpretazione dell’art. 116, comma 8, della l. n. 388 del 2000,dell’art. 2697 c.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att.c.p.c., nonché dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte d’appelloritenuto che il comportamento della parte ricorrente, che nonaveva compilato il quadro RR della dichiarazione, integraval’ipotesi dell’evasione contributiva e non quella della meraevasione contributiva.- 7 -Numero registro generale 25624/20215.

È fondato il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]N umero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16896/2026Girardi, con il quale – come detto – la stessa si duole del fattDoat a pubblicazione 29/05/2026che, in violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte d’appello haomesso di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizioneprospettata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado eriproposta in appello.5.1.

Innanzitutto, va rilevato che parte ricorrente, in ossequioal principio di autosufficienza del ricorso, ha debitamenteriportato la parte dell’atto introduttivo del giudizio da cui risultache l’eccezione di prescrizione era stata sollevata e la parte dellamemoria di costituzione in appello da cui emerge che essa erastata riproposta (v. pagg. 23 e ss.).5.2.

In secondo luogo, va osservato che dal testo della sentenzaimpugnata non risulta che sia stata specificamente esaminata,neppure per via implicita, l’eccezione di prescrizione sollevatada [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 5, ultimo capoverso).

Nella sentenza,difatti, si menziona esplicitamente il dies a quo del termine diprescrizione in riferimento alle posizioni di Pellegrino, Coraggio,Carnemolla e Rizzuti (cioè il 6 luglio 2009), nonché di Scarfone,[OSCURATO:PERSONA] e Sacripanti (cioè il 6 luglio 2010), ma non inrelazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dedotto chel’avviso bonario con cui le erano stati chiesti i contributi relativiall’anno 2008 era stato notificato l’11 luglio 2014 (v. conclusionidel ricorso di primo grado, riportate a pag. 3 del ricorso percassazione; cfr. altresì pag. 23 del medesimo ricorso).È evidente, quindi, che la sentenza impugnata è incorsa nellaviolazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che il vizio di omessapronuncia ricorre ove il giudice ometta completamente diadottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito diaccoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o- 8 -sull’eccezione sottoposta al suo esame (v.

Cass. n. 2755N1um edroe rle gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/20262024).

Numero di raccolta generale 16896/20265.3.

La fondatezza del motivo in esame determinDaat a pubblicazione 29/05/2026l’assorbimento degli altri tre motivi articolati nel ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA].6.

Il secondo motivo del ricorso proposto dagli altri ricorrenti –che va esaminato con priorità rispetto alle altre censure – èinammissibile.6.1.

Va richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenzadi questa Corte secondo cui gli ingegneri e gli architetti iscrittiad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possonoiscriversi all’Inarcassa, alla quale versano esclusivamente uncontributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscrittiagli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizioneprevidenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque adiscriversi alla gestione separata presso l’Inps, in quanto secondola ratio dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l’unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (v.Cass. n. 30344 del 2017; sono conformi Cass. n. 32166 del2018, Cass. n. 5826 del 2021 e Cass. n. 20288 del 2022).Sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestioneseparata e casse professionali, posto che, ai sensi dell’art. 18,comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011,anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previstol’obbligo di iscriversi alla gestione separata quando noneffettuino alcun versamento contributivo agli enti dellacategoria professionale di appartenenza (così, in particolare,Cass. n. 5826 del 2021).- 9 -6.2.

L’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separaNtuam edroa re gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è coNlulmeegroa dti ara ccolta generale 16896/2026all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professionDeat a pubblicazione 29/05/2026che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione daparte della cassa di riferimento.

La produzione di un redditosuperiore alla soglia di 5.000,00 euro, invece, costituisce ilpresupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomooccasionale possa mettere capo all’iscrizione presso lamedesima Gestione, restando normativamente irrilevantequalora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta coni caratteri dell’abitualità (cfr. Cass. n. 4419 del 2021, Cass n.12419 del 2021, Cass. n. 12358 del 2021 e numerosesuccessive conformi).6.3.

A chiarimento del principio appena ricordato, questa Corteha precisato che la produzione di un reddito superiore alla sogliacitata vale a privare di rilievo ogni questione circa la naturaabituale o occasionale dell’attività libero-professionale daassoggettare a contribuzione, dal momento che il superamentodella soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, determinacomunque la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favoredella Gestione separata (cfr. ex multis Cass. n. 24187 del 2024).Invece, nei casi in cui è necessario l’accertamento del carattereabituale dell’attività professionale il giudice di merito si deveavvalere delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio,dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita Iva odall’organizzazione materiale predisposta dal professionista asupporto della sua attività.

La percezione da parte del liberoprofessionista di un reddito annuo di importo inferiore a 5.000euro può semmai rilevare quale indizio – da ponderareadeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo– per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con- 10 -carattere di abitualità (cfr. tra le tante Cass. n. 4152 del 2N0um2e3ro) r,e gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026senza che nessuno di tali elementi possa di per sé Nimumperoo rdis rai ccolta generale 16896/2026all’interprete come univocamente significativo, trattandosi puDrat a pubblicazione 29/05/2026sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongonoconclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza perrisalire al fatto ignoto da quello noto (sulla scia della già citataCass. n. 4419 del 2021 cfr., tra le ultime, Cass. n. 1307 del2026, Cass. n. 1304 del 2026 e Cass. n. 8491 del 2025).6.4.

Diversamente da quanto denunciato dai ricorrenti, la Cortedi merito ha fatto corretta applicazione dei principi appenamenzionati, procedendo all’accertamento di abitualità dellosvolgimento della professione con valutazione di specificielementi fattuali non censurabile in sede di legittimità.La Corte d’appello, difatti, ha affermato che l’esercizio abitualedell’attività di lavoro autonomo può nella specie desumersi allaluce dell’assoluta genericità delle allegazioni, da parte degliodierni ricorrenti, in ordine al contenuto concreto dell’attivitàsvolta, nonché dalla stessa entità, non certamente irrilevante(ed anzi, in molti casi considerevole) del reddito dichiarato neglianni di riferimento.

In particolare, ha osservato che il reddito ditaluni (come Rizzuto e Pellegrino) consegue a quello giàpercepito, quale corrispettivo dell’esercizio di attività analoga,anche in annualità precedenti.

Ha poi soggiunto che l’eserciziodi attività abituale costituisce nell’ambito dell’esercizio di arti eprofessioni, ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. n. 633 del 1972,il necessario presupposto per l’imponibilità Iva delle prestazionidi servizi e del conseguente insorgere dell’obbligo di apertura dipartita Iva, adempimento pacificamente effettuato dagli odierniricorrenti e obbligatorio per i professionisti che esercitinoun’attività lavorativa continuativa e abituale.- 11 -6.5.

A tale ponderata valutazione degli elementi di caNuumsearo rie gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026ricorrenti hanno contrapposto di aver sin dal ricorso introNdumuetrtoi dvi ora ccolta generale 16896/2026del primo grado dedotto e dimostrato di non essere tenuti aDdat a pubblicazione 29/05/2026iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] non essendo in possesso deirelativi requisiti.È evidente, tuttavia, che in questo modo i ricorrenti non fannoaltro che rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento in fatto operato dai Giudici delmerito.

Ciò, tuttavia, esula dal sindacato di legittimità, in quantonon è conferito a questa Corte il potere di riesaminare e valutareil merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l’esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e di valutare leprove (v. ex multis Cass. n. 32505 del 2023 e Cass. n. 9097 del2017).7.

Non è fondato il primo motivo del ricorso incidentale, con ilquale si denuncia l’erroneità della decisione della Corte d’appelloin punto di prescrizione.7.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prescrizionedei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalmomento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetticontributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza dellaprescrizione in questione, anche il differimento dei terministessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1,comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione aicontributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizioneassicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizionestabilite (v.

Cass. n. 10273 del 2021; v. altresì, con riferimentoalla contribuzione dovuta per l’anno 2008, Cass. n. 9340 del2022, secondo cui, in base all’art. 1 del d.P.C.M. 4 giugno 2009,- 12 -il termine di versamento è stato differito dal 16 giugno al 6 Nluumgerloio re gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/20262009, come peraltro affermato dalla Corte territorialNeu mneroe dlli ara ccolta generale 16896/2026sentenza impugnata).

Data pubblicazione 29/05/2026Ed infatti, la dichiarazione presentata ai fini fiscali è meradichiarazione di scienza e non costituisce presupposto delcredito contributivo, né di quello tributario.

Pertanto, pursorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di uncerto reddito, la decorrenza del termine di prescrizionedell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadonoi termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art.55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. in l. n. 1155 del 1936,secondo cui i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno incui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene in rilievo,dunque, l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, il qualeha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributidovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativain una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sonoeffettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento dellesomme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»(giurisprudenza costante; cfr. da ultimo Cass. n. 28626 del2025)7.2.

Nella specie, la decisione impugnata si rivela nel concretoincensurabile.La Corte d’appello ha correttamente rilevato che il dies a quodel termine di prescrizione doveva farsi decorrere dal 6 luglio2009 (per Pellegrino, Coraggio, Carnemolla e Rizzuto) oppuredal 6 luglio 2010 (per Scarfone, [OSCURATO:PERSONA] e Sacripanti), cioèdalla data prevista per il versamento del saldo di quanto dovuto,giungendo alla conclusione secondo cui il termine dovevaritenersi tempestivamente interrotto dagli avvisi emessidall’Inps.- 13 -Numero registro generale 25624/20217.3.

Tale affermazione non è specificamente censurata daNi umero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16896/2026ricorrenti, dal momento che essi sostengono che la prescrizionDeat a pubblicazione 29/05/2026dovrebbe farsi decorrere dalle date di scadenza degli acconti,ma non deducono affatto che gli avvisi dell’Inps sono pervenutiin data successiva al quinquennio posteriore alla data discadenza del termine per il versamento del saldo, come daisopra citati d.P.C.M.Anzi, sulla base di quanto si allega nello stesso ricorso gli avvisiin questione risultano pervenuti ai contribuenti prima dei cinqueanni a decorrere dalla data di scadenza dell’obbligo dicontribuzione, così come differita in base ai d.P.C.M. soprarichiamati (v. pagg. 28 e ss. del ricorso: [OSCURATO:PERSONA]:avviso Inps relativo ai redditi prodotti nel 2008 pervenuto il 27giugno 2014 e avviso Inps relativo ai redditi prodotti nel 2009pervenuto in data 1° luglio 2015; [OSCURATO:PERSONA]: avviso Inpsrelativo ai redditi prodotti nel 2008 pervenuto in data 30 giugno2014; [OSCURATO:PERSONA]: avviso Inps relativo ai redditi prodottinel 2009 pervenuto il 1° luglio 2015; [OSCURATO:PERSONA]: avvisoInps relativo ai redditi prodotti nel 2009 pervenuto il 1° luglio2015; [OSCURATO:PERSONA]: avviso Inps relativo ai redditiprodotti nel 2008 pervenuto il 3 luglio 2014).8.

Pertanto, perde di concreto rilievo la seconda censura amezzo della quale si lamenta l’erroneità della sentenza laddoveha affermato che l’omessa compilazione del quadro RR delladichiarazione costituisce di per sé condotta diretta ad occultaredolosamente il debito contributivo, con la conseguenza che, inapplicazione della previsione contenuta nell’art. 2941, n. 8),c.c., la prescrizione non ha iniziato a decorrere sino alla data incui l’Inps ha scoperto la produzione del reddito (v. pagg. 4 e 5).Anche escludendo la sospensione del termine affermata dallaCorte di merito, la prescrizione risulta comunque maturata,- 14 -tenuto conto della sua durata quinquennale (art. 3, commNumae r9o r,e gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026della l. n. 335 del 1995), del dies a quo del termine indiNvuimdeuroa dti ora ccolta generale 16896/2026dalla Corte d’appello anche sulla base del differimento della datDaat a pubblicazione 29/05/2026di scadenza dei contributi e delle date in cui sono stati ricevutidagli interessati gli atti interruttivi della prescrizione.9.

Il terzo motivo del ricorso incidentale è da ritenersi fondatonei seguenti termini.9.1.

È pacifico che la contribuzione non versata è relativa aglianni 2008 e 2009, sicché le sanzioni civili si riferiscono aviolazioni commesse in riferimento a dette annualità.9.2.

La sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024 hadichiarato l’illegittimità dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del2011, conv. in l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevedeche gli ingegneri e gli architetti non iscritti all’Inarcassa, peressere contemporaneamente iscritti presso altra gestioneprevidenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della l. n. 6 del1981, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l’Inps, sono esonerati dal pagamento, in favoredell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessaiscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore (6 luglio 2011).9.3.

Sulla scorta di tale declaratoria di incostituzionalità, questaCorte ha statuito che gli ingegneri e gli architetti che si trovanonelle descritte condizioni sono esonerati dal pagamento dellesanzioni civili per l’omessa iscrizione nel periodo anterioreall’entrata in vigore di detta norma, in applicazione dello iussuperveniens derivante dalla menzionata pronuncia n. 55 del2024 (v.

Cass. n. 28652 del 2024 e Cass. n. 8830 del 2025).10.

In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni: a) vadichiarata l’estinzione del processo nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA];b) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dev’essere accolto- 15 -limitatamente al secondo motivo, mentre il primo, il terzNoum eer o irle gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026quarto motivo rimangono assorbiti; c) il ricorso inciNduemnertoa dli era ccolta generale 16896/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AssuntDaat a pubblicazione 29/05/2026Scarfone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va accoltoin relazione al terzo motivo, mentre va dichiarato inammissibileil primo motivo e rigettato il secondo.10.1.

Di conseguenza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lasentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà adun nuovo esame valutando anche l’eccezione di prescrizionedalla stessa riproposta.10.2.

Nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Coraggio, Scarfone,Sacripanti e Carnemolla, la sentenza va cassata con rinvio allamedesima Corte d’appello, in diversa composizione, cheprocederà ad un nuovo esame valutando l’esistenza dell’obbligodei professionisti di versare le sanzioni civili per effetto dellasentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024.11.

Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello di Roma èdemandato il compito di regolare anche le spese del giudizio dilegittimità.12.

Per quel che concerne la posizione del ricorrente incidentaleEzio Rizzuti, infine, la declaratoria di estinzione escludel’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nelmerito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione (v.

Cass. n. 25485 del 2018; v. anche Cass.n. 437 del 2026).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo nei confronti di EzioRizzuti.- 16 -Numero registro generale 25624/2021Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti glNi umero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16896/2026altri motivi.

Data pubblicazione 29/05/2026Accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiarainammissibile il secondo motivo; rigetta il primo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia per un nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, cui demanda di regolare anche le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo2026La PresidenteLucia Esposito- 17 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e1550difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvNuomcearot rie gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Numero di raccolta generale 16896/2026- ricorrenti successiviD -at a pubblicazione 29/05/2026controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. –Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 1382/2021 della CORTE D’APPELLO diROMA, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 1818/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso presentatoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CeciliaCoraggio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Barbara DiBernardo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti architettiad eccezione di Carnemolla, ingegnere), ha dichiaratol’insussistenza del loro obbligo di iscrizione alla Gestioneseparata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, inriferimento agli anni oggetto degli avvisi a ciascuno di essinotificati e, conseguentemente, ha dichiarato non dovuteall’Inps le somme di cui alle pretese creditorie azionate.Il Tribunale in radice ha escluso la sussistenza del loro obbligodi iscrizione – e quindi di versamento della contribuzione – allastregua di quanto previsto dall’art. 2, comma 26, cit., comeinterpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011,conv. in l. n. 111 del 2011. Ha rilevato, difatti, che nella specie- 2 -Numero registro generale 25624/2021i ricorrenti erano iscritti all’albo professionale e avevano versatoN umero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16896/2026all’Inarcassa il contributo integrativo, non operando il legislatorDeat a pubblicazione 29/05/2026alcuna distinzione tra quest’ultima tipologia di contributo equello soggettivo.2. La Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame dell’Inps,in riforma della sentenza impugnata ha dichiarato estinto ilgiudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che nel frattempoaveva aderito alla definizione agevolata ai sensi della l. n. 136del 2018) e rigettato la domanda di tutti gli altri appellati.La Corte ha premesso che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, il pagamento del solo contributo integrativo nondispensa dagli obblighi di iscrizione e di contribuzione allaGestione separata Inps. Ha affermato che non potevacondividersi la tesi degli appellati secondo cui non eraravvisabile, nella specie, il carattere abituale dell’attività libero-professionale svolta. Ha respinto l’eccezione di prescrizione,riproposta dagli appellati, reputando che l’omessa compilazionedel quadro RR della dichiarazione dei redditi aveva determinatola sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941 n. 8) c.c.e rilevando, comunque, che tale termine aveva iniziato adecorrere dalla data di scadenza dei contributi. Ha ritenuto,infine, che nella specie fossero state correttamente applicate lesanzioni previste per l’evasione contributiva, in quanto gliappellati non aveva compilato il quadro RR, in tal modorealizzando una condotta finalizzata a non versare i contributi.3. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidato a quattro motivi.Contro la medesima sentenza hanno proposto autonomo ricorsoEraldo Pellegrino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AssuntaScarfone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolatoin tre motivi.- 3 -L’Inps, costituitosi anche in qualità di procuratore specialeN udmeerlola re gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026S.[OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito a entrambi i ricorsi mNeudmiearon dti era ccolta generale 16896/2026controricorso. Data pubblicazione 29/05/2026Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.4. All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre premettere che il ricorso principale proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AssuntaScarfone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si convertein ricorso incidentale, in quanto tempestivamente notificatoentro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, questa Corte ha statuito che il principio dell’unicitàdel processo di impugnazione contro una stessa sentenzacomporta che, una volta avvenuta la notificazione della primaimpugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso percassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia,quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cuiogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentementedalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante,in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata alrispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti)risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.,indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) diimpugnazione in astratto operativi (v. Cass. n. 27680 del 2021).2. Sempre in via preliminare va rilevato che, con riferimentoalla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 372 c.p.c.- 4 -sono state depositate la dichiarazione di adesioneN umaerlola re gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026definizione agevolata dei carichi affidati all’agenteN umderoe dlli ara ccolta generale 16896/2026riscossione ex lege n. 197 del 2022, nonché la documentazionDeat a pubblicazione 29/05/2026Di conseguenza, alla luce della documentazione prodotta,devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per la declaratoriadi estinzione d’ufficio del giudizio ex art. 12bis del d.l. n. 84 del2025, conv. in l. n. 108 del 2025 (v. Cass. n. 782 del 2026;Cass. n. 437 del 2026).Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanzadi disposizioni speciali trova applicazione la regola generalestabilita dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui «Lespese del processo estinto stanno a carico delle parti che lehanno anticipate». Non vi è dunque luogo a pronunciare sullespese processuali (v. Cass. n. 981 del 2026 e Cass. n. 4370 del2026; cfr. altresì Cass. n. 8713 del 2026, secondo cui l’art. 12biscit., che contempla un’ipotesi di estinzione del giudizio ex lege,non prevede la statuizione sulle spese).3. Ciò premesso, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articolain quattro motivi.3.1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2941 n. 8) c.c., dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appelloerroneamente respinto l’eccezione di prescrizione sollevata nelricorso introduttivo del giudizio di primo grado (e riproposta insede di memoria di costituzione in appello), non applicando ilprincipio di diritto per cui la mancata compilazione del quadroRR della dichiarazione dei redditi non integra la fattispecie dellasospensione della prescrizione per “occultamento doloso” ex art.2941 n. 8) c.c.- 5 -3.2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art.N u3m6er0o r,e gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026primo comma, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112N ucm.epro. cdi. r,a ccolta generale 16896/2026dell’art. 161 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso dDait a pubblicazione 29/05/2026pronunciarsi sulla specifica eccezione di prescrizione prospettatadalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio di primo gradoe riproposta in appello, dal momento che la Corte territorialenon ha accertato che, nella specie, le pretese contributiveavanzate dall’Inps sono irrimediabilmente prescritte.3.3. Tramite il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazioneart. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, dell’art. 18, comma12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territorialeritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separatapur avendo la parte dimostrato che l’attività di lavoro autonomoera svolta in maniera episodica e saltuaria e, quindi, nonabituale.3.4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ederronea interpretazione dell’art. 116, comma 8, della l. n. 388del 2000, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 1362 c.c., per avere la Corted’appello ritenuto che il comportamento della parte ricorrente,che non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione,integrava l’ipotesi dell’evasione contributiva e non quella dellamera evasione contributiva.4. Quanto al successivo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],Coraggio, Scarfone, Sacripanti e Carnemolla, i motivi di ricorsosono tre.4.1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.- 6 -2941 n. 8) c.c., dell’art. 2935 c.c., dell’art. 3, comma 9, dNeulmlaer ol r.e gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026n. 335 del 1995, dell’art. 62bis del d.l. n. 331 del 1993N,u mceoron dvi r.a ccolta generale 16896/2026in l. n. 427 del 1993, del d.P.C.M. del 4 giugno 2009 e deDalt a pubblicazione 29/05/2026d.P.C.M. del 10 giugno 2010, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appelloerroneamente affermato che l’omessa compilazione del quadroRR della dichiarazione dei redditi integra gli estremidell’occultamento doloso, determinando quindi la sospensionedel termine di prescrizione, e per aver erroneamente individuatola decorrenza del termine prescrizionale nella data diversamento dell’eventuale saldo, come prorogato dai d.P.C.M.,e non in quelle fissate per legge.4.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazioneart. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, dell’art. 18, comma12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territorialeritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separatapur avendo i ricorrenti dimostrato che l’attività di lavoroautonomo era svolta in maniera episodica e saltuaria e, quindi,non abituale.4.3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ed erroneainterpretazione dell’art. 116, comma 8, della l. n. 388 del 2000,dell’art. 2697 c.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att.c.p.c., nonché dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte d’appelloritenuto che il comportamento della parte ricorrente, che nonaveva compilato il quadro RR della dichiarazione, integraval’ipotesi dell’evasione contributiva e non quella della meraevasione contributiva.- 7 -Numero registro generale 25624/20215. È fondato il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]N umero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16896/2026Girardi, con il quale – come detto – la stessa si duole del fattDoat a pubblicazione 29/05/2026che, in violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte d’appello haomesso di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizioneprospettata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado eriproposta in appello.5.1. Innanzitutto, va rilevato che parte ricorrente, in ossequioal principio di autosufficienza del ricorso, ha debitamenteriportato la parte dell’atto introduttivo del giudizio da cui risultache l’eccezione di prescrizione era stata sollevata e la parte dellamemoria di costituzione in appello da cui emerge che essa erastata riproposta (v. pagg. 23 e ss.).5.2. In secondo luogo, va osservato che dal testo della sentenzaimpugnata non risulta che sia stata specificamente esaminata,neppure per via implicita, l’eccezione di prescrizione sollevatada [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 5, ultimo capoverso). Nella sentenza,difatti, si menziona esplicitamente il dies a quo del termine diprescrizione in riferimento alle posizioni di Pellegrino, Coraggio,Carnemolla e Rizzuti (cioè il 6 luglio 2009), nonché di Scarfone,[OSCURATO:PERSONA] e Sacripanti (cioè il 6 luglio 2010), ma non inrelazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dedotto chel’avviso bonario con cui le erano stati chiesti i contributi relativiall’anno 2008 era stato notificato l’11 luglio 2014 (v. conclusionidel ricorso di primo grado, riportate a pag. 3 del ricorso percassazione; cfr. altresì pag. 23 del medesimo ricorso).È evidente, quindi, che la sentenza impugnata è incorsa nellaviolazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che il vizio di omessapronuncia ricorre ove il giudice ometta completamente diadottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito diaccoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o- 8 -sull’eccezione sottoposta al suo esame (v. Cass. n. 2755N1um edroe rle gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/20262024). Numero di raccolta generale 16896/20265.3. La fondatezza del motivo in esame determinDaat a pubblicazione 29/05/2026l’assorbimento degli altri tre motivi articolati nel ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA].6. Il secondo motivo del ricorso proposto dagli altri ricorrenti –che va esaminato con priorità rispetto alle altre censure – èinammissibile.6.1. Va richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenzadi questa Corte secondo cui gli ingegneri e gli architetti iscrittiad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possonoiscriversi all’Inarcassa, alla quale versano esclusivamente uncontributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscrittiagli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizioneprevidenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque adiscriversi alla gestione separata presso l’Inps, in quanto secondola ratio dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l’unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (v.Cass. n. 30344 del 2017; sono conformi Cass. n. 32166 del2018, Cass. n. 5826 del 2021 e Cass. n. 20288 del 2022).Sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestioneseparata e casse professionali, posto che, ai sensi dell’art. 18,comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011,anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previstol’obbligo di iscriversi alla gestione separata quando noneffettuino alcun versamento contributivo agli enti dellacategoria professionale di appartenenza (così, in particolare,Cass. n. 5826 del 2021).- 9 -6.2. L’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separaNtuam edroa re gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è coNlulmeegroa dti ara ccolta generale 16896/2026all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professionDeat a pubblicazione 29/05/2026che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione daparte della cassa di riferimento. La produzione di un redditosuperiore alla soglia di 5.000,00 euro, invece, costituisce ilpresupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomooccasionale possa mettere capo all’iscrizione presso lamedesima Gestione, restando normativamente irrilevantequalora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta coni caratteri dell’abitualità (cfr. Cass. n. 4419 del 2021, Cass n.12419 del 2021, Cass. n. 12358 del 2021 e numerosesuccessive conformi).6.3. A chiarimento del principio appena ricordato, questa Corteha precisato che la produzione di un reddito superiore alla sogliacitata vale a privare di rilievo ogni questione circa la naturaabituale o occasionale dell’attività libero-professionale daassoggettare a contribuzione, dal momento che il superamentodella soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, determinacomunque la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favoredella Gestione separata (cfr. ex multis Cass. n. 24187 del 2024).Invece, nei casi in cui è necessario l’accertamento del carattereabituale dell’attività professionale il giudice di merito si deveavvalere delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio,dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita Iva odall’organizzazione materiale predisposta dal professionista asupporto della sua attività. La percezione da parte del liberoprofessionista di un reddito annuo di importo inferiore a 5.000euro può semmai rilevare quale indizio – da ponderareadeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo– per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con- 10 -carattere di abitualità (cfr. tra le tante Cass. n. 4152 del 2N0um2e3ro) r,e gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026senza che nessuno di tali elementi possa di per sé Nimumperoo rdis rai ccolta generale 16896/2026all’interprete come univocamente significativo, trattandosi puDrat a pubblicazione 29/05/2026sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongonoconclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza perrisalire al fatto ignoto da quello noto (sulla scia della già citataCass. n. 4419 del 2021 cfr., tra le ultime, Cass. n. 1307 del2026, Cass. n. 1304 del 2026 e Cass. n. 8491 del 2025).6.4. Diversamente da quanto denunciato dai ricorrenti, la Cortedi merito ha fatto corretta applicazione dei principi appenamenzionati, procedendo all’accertamento di abitualità dellosvolgimento della professione con valutazione di specificielementi fattuali non censurabile in sede di legittimità.La Corte d’appello, difatti, ha affermato che l’esercizio abitualedell’attività di lavoro autonomo può nella specie desumersi allaluce dell’assoluta genericità delle allegazioni, da parte degliodierni ricorrenti, in ordine al contenuto concreto dell’attivitàsvolta, nonché dalla stessa entità, non certamente irrilevante(ed anzi, in molti casi considerevole) del reddito dichiarato neglianni di riferimento. In particolare, ha osservato che il reddito ditaluni (come Rizzuto e Pellegrino) consegue a quello giàpercepito, quale corrispettivo dell’esercizio di attività analoga,anche in annualità precedenti. Ha poi soggiunto che l’eserciziodi attività abituale costituisce nell’ambito dell’esercizio di arti eprofessioni, ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. n. 633 del 1972,il necessario presupposto per l’imponibilità Iva delle prestazionidi servizi e del conseguente insorgere dell’obbligo di apertura dipartita Iva, adempimento pacificamente effettuato dagli odierniricorrenti e obbligatorio per i professionisti che esercitinoun’attività lavorativa continuativa e abituale.- 11 -6.5. A tale ponderata valutazione degli elementi di caNuumsearo rie gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026ricorrenti hanno contrapposto di aver sin dal ricorso introNdumuetrtoi dvi ora ccolta generale 16896/2026del primo grado dedotto e dimostrato di non essere tenuti aDdat a pubblicazione 29/05/2026iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] non essendo in possesso deirelativi requisiti.È evidente, tuttavia, che in questo modo i ricorrenti non fannoaltro che rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento in fatto operato dai Giudici delmerito. Ciò, tuttavia, esula dal sindacato di legittimità, in quantonon è conferito a questa Corte il potere di riesaminare e valutareil merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l’esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e di valutare leprove (v. ex multis Cass. n. 32505 del 2023 e Cass. n. 9097 del2017).7. Non è fondato il primo motivo del ricorso incidentale, con ilquale si denuncia l’erroneità della decisione della Corte d’appelloin punto di prescrizione.7.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prescrizionedei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalmomento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetticontributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza dellaprescrizione in questione, anche il differimento dei terministessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1,comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione aicontributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizioneassicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizionestabilite (v. Cass. n. 10273 del 2021; v. altresì, con riferimentoalla contribuzione dovuta per l’anno 2008, Cass. n. 9340 del2022, secondo cui, in base all’art. 1 del d.P.C.M. 4 giugno 2009,- 12 -il termine di versamento è stato differito dal 16 giugno al 6 Nluumgerloio re gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/20262009, come peraltro affermato dalla Corte territorialNeu mneroe dlli ara ccolta generale 16896/2026sentenza impugnata). Data pubblicazione 29/05/2026Ed infatti, la dichiarazione presentata ai fini fiscali è meradichiarazione di scienza e non costituisce presupposto delcredito contributivo, né di quello tributario. Pertanto, pursorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di uncerto reddito, la decorrenza del termine di prescrizionedell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadonoi termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art.55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. in l. n. 1155 del 1936,secondo cui i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno incui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene in rilievo,dunque, l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, il qualeha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributidovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativain una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sonoeffettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento dellesomme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»(giurisprudenza costante; cfr. da ultimo Cass. n. 28626 del2025)7.2. Nella specie, la decisione impugnata si rivela nel concretoincensurabile.La Corte d’appello ha correttamente rilevato che il dies a quodel termine di prescrizione doveva farsi decorrere dal 6 luglio2009 (per Pellegrino, Coraggio, Carnemolla e Rizzuto) oppuredal 6 luglio 2010 (per Scarfone, [OSCURATO:PERSONA] e Sacripanti), cioèdalla data prevista per il versamento del saldo di quanto dovuto,giungendo alla conclusione secondo cui il termine dovevaritenersi tempestivamente interrotto dagli avvisi emessidall’Inps.- 13 -Numero registro generale 25624/20217.3. Tale affermazione non è specificamente censurata daNi umero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16896/2026ricorrenti, dal momento che essi sostengono che la prescrizionDeat a pubblicazione 29/05/2026dovrebbe farsi decorrere dalle date di scadenza degli acconti,ma non deducono affatto che gli avvisi dell’Inps sono pervenutiin data successiva al quinquennio posteriore alla data discadenza del termine per il versamento del saldo, come daisopra citati d.P.C.M.Anzi, sulla base di quanto si allega nello stesso ricorso gli avvisiin questione risultano pervenuti ai contribuenti prima dei cinqueanni a decorrere dalla data di scadenza dell’obbligo dicontribuzione, così come differita in base ai d.P.C.M. soprarichiamati (v. pagg. 28 e ss. del ricorso: [OSCURATO:PERSONA]:avviso Inps relativo ai redditi prodotti nel 2008 pervenuto il 27giugno 2014 e avviso Inps relativo ai redditi prodotti nel 2009pervenuto in data 1° luglio 2015; [OSCURATO:PERSONA]: avviso Inpsrelativo ai redditi prodotti nel 2008 pervenuto in data 30 giugno2014; [OSCURATO:PERSONA]: avviso Inps relativo ai redditi prodottinel 2009 pervenuto il 1° luglio 2015; [OSCURATO:PERSONA]: avvisoInps relativo ai redditi prodotti nel 2009 pervenuto il 1° luglio2015; [OSCURATO:PERSONA]: avviso Inps relativo ai redditiprodotti nel 2008 pervenuto il 3 luglio 2014).8. Pertanto, perde di concreto rilievo la seconda censura amezzo della quale si lamenta l’erroneità della sentenza laddoveha affermato che l’omessa compilazione del quadro RR delladichiarazione costituisce di per sé condotta diretta ad occultaredolosamente il debito contributivo, con la conseguenza che, inapplicazione della previsione contenuta nell’art. 2941, n. 8),c.c., la prescrizione non ha iniziato a decorrere sino alla data incui l’Inps ha scoperto la produzione del reddito (v. pagg. 4 e 5).Anche escludendo la sospensione del termine affermata dallaCorte di merito, la prescrizione risulta comunque maturata,- 14 -tenuto conto della sua durata quinquennale (art. 3, commNumae r9o r,e gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026della l. n. 335 del 1995), del dies a quo del termine indiNvuimdeuroa dti ora ccolta generale 16896/2026dalla Corte d’appello anche sulla base del differimento della datDaat a pubblicazione 29/05/2026di scadenza dei contributi e delle date in cui sono stati ricevutidagli interessati gli atti interruttivi della prescrizione.9. Il terzo motivo del ricorso incidentale è da ritenersi fondatonei seguenti termini.9.1. È pacifico che la contribuzione non versata è relativa aglianni 2008 e 2009, sicché le sanzioni civili si riferiscono aviolazioni commesse in riferimento a dette annualità.9.2. La sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024 hadichiarato l’illegittimità dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del2011, conv. in l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevedeche gli ingegneri e gli architetti non iscritti all’Inarcassa, peressere contemporaneamente iscritti presso altra gestioneprevidenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della l. n. 6 del1981, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l’Inps, sono esonerati dal pagamento, in favoredell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessaiscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore (6 luglio 2011).9.3. Sulla scorta di tale declaratoria di incostituzionalità, questaCorte ha statuito che gli ingegneri e gli architetti che si trovanonelle descritte condizioni sono esonerati dal pagamento dellesanzioni civili per l’omessa iscrizione nel periodo anterioreall’entrata in vigore di detta norma, in applicazione dello iussuperveniens derivante dalla menzionata pronuncia n. 55 del2024 (v. Cass. n. 28652 del 2024 e Cass. n. 8830 del 2025).10. In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni: a) vadichiarata l’estinzione del processo nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA];b) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dev’essere accolto- 15 -limitatamente al secondo motivo, mentre il primo, il terzNoum eer o irle gistro generale 25624/2021Numero sezionale 1550/2026quarto motivo rimangono assorbiti; c) il ricorso inciNduemnertoa dli era ccolta generale 16896/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AssuntDaat a pubblicazione 29/05/2026Scarfone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va accoltoin relazione al terzo motivo, mentre va dichiarato inammissibileil primo motivo e rigettato il secondo.10.1. Di conseguenza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lasentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà adun nuovo esame valutando anche l’eccezione di prescrizionedalla stessa riproposta.10.2. Nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Coraggio, Scarfone,Sacripanti e Carnemolla, la sentenza va cassata con rinvio allamedesima Corte d’appello, in diversa composizione, cheprocederà ad un nuovo esame valutando l’esistenza dell’obbligodei professionisti di versare le sanzioni civili per effetto dellasentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024.11. Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello di Roma èdemandato il compito di regolare anche le spese del giudizio dilegittimità.12. Per quel che concerne la posizione del ricorrente incidentaleEzio Rizzuti, infine, la declaratoria di estinzione escludel’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nelmerito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione (v. Cass. n. 25485 del 2018; v. anche Cass.n. 437 del 2026). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo nei confronti di EzioRizzuti.- 16 -Numero registro generale 25624/2021Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti glNi umero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16896/2026altri motivi. Data pubblicazione 29/05/2026Accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiarainammissibile il secondo motivo; rigetta il primo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia per un nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, cui demanda di regolare anche le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo2026La PresidenteLucia Esposito- 17 -
Sentenza Cassazione n. 16896/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris