CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 28732/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: POSSESSO Ud.21/10/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1696/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 175/2022 depositata il 03/06/2022. Numero registro generale 1696/2023 Numero sezionale 2484/2025 Numero di raccolta generale 28732/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza della Corte d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 51 n. 4 e 158 c.p.c., poiché un componente del collegio aveva conosciuto della causa in altro grado del processo e, segnatamente, aveva emesso la sentenza n. 665/2010 - con la quale era stata disposta la reintegra di Camilla ed [OSCURATO:PERSONA] nel possesso della servitù di passaggio - sentenza dichiarata nulla per difetto di integrazione del contraddittorio; - che, a seguito della riassunzione avanti il Tribunale, la causa era stata decisa da un diverso magistrato. A seguito del gravame, lo stesso giudice estensore della sentenza n. 665/2010 risultava essere relatore-estensore della sentenza impugnata; Ritenuto che: - non si rinvengono precedenti specifici sulla questione della partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che abbia conosciuto della medesima causa in altro grado del giudizio, sia pure dopo che la stessa causa era stata riassunta in primo grado per difetto di integrità del contraddittorio o per altre cause, e decisa nuovamente, sempre in primo grado, da altro magistrato; - le conseguenze sulla validità della sentenza pronunciata in siffatte ipotesi ha valenza nomofilattica e deve, pertanto, disporsi la remissione della causa alla pubblica udienza P.Q.M Numero registro generale 1696/2023 Numero sezionale 2484/2025 Numero di raccolta generale 28732/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 Dispone la remissione della causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21.10.2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1696/2023 Numero sezionale 2484/2025 Numero di raccolta generale 28732/2025 Data pubblicazione 30/10/2025