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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2020

Cassazione n. 16084/2026

Testo disponibile della fonte

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rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE;-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,sez. dist. di Pescara, n. 640/2020, depositata il 15/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società di diritto olandese [OSCURATO:PERSONA] FundN.V. presentò (in data 26/5/2015 e 20/11/2015) due istanze di rimborsodell’imposta sostitutiva sui dividendi di fonte italiana eccedente l’aliquotadi cui all’art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600/1973 e, in viasubordinata, dell’imposta sostitutiva eccedente l’aliquota convenzionale dicui all’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra laNumero registro generale 17330/2021Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 16084/2026Data pubblicazione 25/05/2026Repubblica Italiana ed il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] dell’8 maggio 1990(ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 305/1993), con riguardo aidividendi di fonte italiana percepiti negli anni dal 2011 al 2014.

Inparticolare, la prima istanza era riferita al rimborso dell’imposta assuntacome versata in eccesso sui dividendi di fonte italiana percepiti a maggio egiugno 2011, e mirava ad ottenere, in via principale, il rimborso di €95.058,53 (pari alla differenza tra l’imposta italiana applicata in misurapiena, secondo l’aliquota del 27% con ritenuta alla fonte, e l’imposta daapplicare ai sensi dell’art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600/1973,secondo l’aliquota dell’1,375%) e, in via subordinata, il minore importo di€ 44.515,20, oltre interessi.

Con la seconda istanza, relativa alla richiestadi rimborso dell’imposta assunta come versata in eccesso sui dividendi difonte italiana percepiti nel novembre 2011 e nelle successive annualità2012, 2013 e 2014, era stato richiesto, invece, in via principale, ilrimborso della somma di € 659.628,67 (pari alla differenza tra l’impostaitaliana applicata in misura piena - secondo l’aliquota del 27%, 26%,20%, a seconda delle date di distribuzione dei dividendi con ritenuta allafonte - e l’imposta da applicare secondo il disposto dell’art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973) e, in relazione alla domanda subordinata, ilminore importo di € 209.083,41.2.

Avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione, la societàricorrente propose opposizione dinanzi alla CTP di Pescara, la qualeaccolse il ricorso in relazione alle istanze formulate in via subordinata.3.

In grado d’appello, la CTR dell’Abruzzo (sez. dist. di Pescara) accolseil gravame limitatamente alla decorrenza degli interessi, dichiarati dovutidal momento del pagamento dei dividendi.4.

La società ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di duemotivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17330/2021Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 16084/2026Data pubblicazione 25/05/20261.

Con il primo motivo di ricorso la società olandese deduce la nullitàdella sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente(violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.; 36, comma 2, d.lgs. n.546/1992; dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c.), per non avere i giudici di secondo grado “fornito alcuna realemotivazione in base alla quale non hanno ritenuto di accogliereintegralmente l’appello proposto dalla KEHDF”, né “alcuna argomentazioneconcreta volta a destituire quanto ampiamente documentato dallascrivente difesa a sostegno della legittimità di quanto richiesto” (pag. 8del ricorso per cassazione).Il motivo è fondato, sulla scorta delle considerazioni svolte, con riguardoad altra (ma sovrapponibile) sentenza della CTR dell’Abruzzo (n.641/2020), da questa Corte nell’ordinanza n. 27715/2023; considerazionepienamente esportabili al caso di specie, essendo le due motivazionipienamente sovrapponibili.

Osservò, nel citato precedente, la Corte dicassazione: “è noto che, per giurisprudenza costante di questa Corte,ricorre il vizio di motivazione apparente allorché la motivazione, purgraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento delladecisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete ilcompito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr., tra le molte,Cass.

SU 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass.

SU 22settembre 2014, n. 19881; Cass.

SU 7 aprile 2014, n. 8053).

Nellafattispecie in esame è dato rilevare che la sentenza della CTR in questasede impugnata – sebbene la contribuente avesse lamentato in sede diappello analogo vizio in cui assumeva essere incorsa la sentenza di primogrado laddove non rendeva intellegibili le ragioni che avevano portato laCTP a disattendere la domanda formulata in via principale dallacontribuente – si è soffermata unicamente – per quanto concerne laNumero registro generale 17330/2021Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 16084/2026Data pubblicazione 25/05/2026domanda di rimborso dell’imposta versata sui dividendi – su quella diminore importo come sopra riportata e proposta in via subordinata.

È,pertanto, la sentenza impugnata, incorsa nel denunciato vizio, nella partein cui si è limitata ad accogliere la domanda subordinata della società nelladifferenza tra l’importo versato e quello altrimenti dovuto secondol’aliquota convenzionale, senza alcun previo esame di quella proposta invia principale, relativa alla richiesta di rimborso tra l’imposta applicata atitolo di ritenuta alla fonte e quella viceversa dovuta in relazione aldisposto dell’art. 27, comma 3 – ter del d.P.R. n. 600/1973”.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 27, comma 3-ter, d.p.r. n. 600/1973, per non avere assoggettatoi dividendi in questione alla ritenuta pari all’1,375%, in applicazione delladisposizione citata, nonostante la società ricorrente avesse comprovato lasussistenza dei relativi presupposti.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/3/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE;-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,sez. dist. di Pescara, n. 640/2020, depositata il 15/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società di diritto olandese [OSCURATO:PERSONA] FundN.V. presentò (in data 26/5/2015 e 20/11/2015) due istanze di rimborsodell’imposta sostitutiva sui dividendi di fonte italiana eccedente l’aliquotadi cui all’art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600/1973 e, in viasubordinata, dell’imposta sostitutiva eccedente l’aliquota convenzionale dicui all’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra laNumero registro generale 17330/2021Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 16084/2026Data pubblicazione 25/05/2026Repubblica Italiana ed il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] dell’8 maggio 1990(ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 305/1993), con riguardo aidividendi di fonte italiana percepiti negli anni dal 2011 al 2014. Inparticolare, la prima istanza era riferita al rimborso dell’imposta assuntacome versata in eccesso sui dividendi di fonte italiana percepiti a maggio egiugno 2011, e mirava ad ottenere, in via principale, il rimborso di €95.058,53 (pari alla differenza tra l’imposta italiana applicata in misurapiena, secondo l’aliquota del 27% con ritenuta alla fonte, e l’imposta daapplicare ai sensi dell’art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600/1973,secondo l’aliquota dell’1,375%) e, in via subordinata, il minore importo di€ 44.515,20, oltre interessi. Con la seconda istanza, relativa alla richiestadi rimborso dell’imposta assunta come versata in eccesso sui dividendi difonte italiana percepiti nel novembre 2011 e nelle successive annualità2012, 2013 e 2014, era stato richiesto, invece, in via principale, ilrimborso della somma di € 659.628,67 (pari alla differenza tra l’impostaitaliana applicata in misura piena - secondo l’aliquota del 27%, 26%,20%, a seconda delle date di distribuzione dei dividendi con ritenuta allafonte - e l’imposta da applicare secondo il disposto dell’art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973) e, in relazione alla domanda subordinata, ilminore importo di € 209.083,41.2. Avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione, la societàricorrente propose opposizione dinanzi alla CTP di Pescara, la qualeaccolse il ricorso in relazione alle istanze formulate in via subordinata.3. In grado d’appello, la CTR dell’Abruzzo (sez. dist. di Pescara) accolseil gravame limitatamente alla decorrenza degli interessi, dichiarati dovutidal momento del pagamento dei dividendi.4. La società ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di duemotivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17330/2021Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 16084/2026Data pubblicazione 25/05/20261. Con il primo motivo di ricorso la società olandese deduce la nullitàdella sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente(violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.; 36, comma 2, d.lgs. n.546/1992; dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c.), per non avere i giudici di secondo grado “fornito alcuna realemotivazione in base alla quale non hanno ritenuto di accogliereintegralmente l’appello proposto dalla KEHDF”, né “alcuna argomentazioneconcreta volta a destituire quanto ampiamente documentato dallascrivente difesa a sostegno della legittimità di quanto richiesto” (pag. 8del ricorso per cassazione).Il motivo è fondato, sulla scorta delle considerazioni svolte, con riguardoad altra (ma sovrapponibile) sentenza della CTR dell’Abruzzo (n.641/2020), da questa Corte nell’ordinanza n. 27715/2023; considerazionepienamente esportabili al caso di specie, essendo le due motivazionipienamente sovrapponibili. Osservò, nel citato precedente, la Corte dicassazione: “è noto che, per giurisprudenza costante di questa Corte,ricorre il vizio di motivazione apparente allorché la motivazione, purgraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento delladecisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete ilcompito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr., tra le molte,Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass. SU 22settembre 2014, n. 19881; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053). Nellafattispecie in esame è dato rilevare che la sentenza della CTR in questasede impugnata – sebbene la contribuente avesse lamentato in sede diappello analogo vizio in cui assumeva essere incorsa la sentenza di primogrado laddove non rendeva intellegibili le ragioni che avevano portato laCTP a disattendere la domanda formulata in via principale dallacontribuente – si è soffermata unicamente – per quanto concerne laNumero registro generale 17330/2021Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 16084/2026Data pubblicazione 25/05/2026domanda di rimborso dell’imposta versata sui dividendi – su quella diminore importo come sopra riportata e proposta in via subordinata. È,pertanto, la sentenza impugnata, incorsa nel denunciato vizio, nella partein cui si è limitata ad accogliere la domanda subordinata della società nelladifferenza tra l’importo versato e quello altrimenti dovuto secondol’aliquota convenzionale, senza alcun previo esame di quella proposta invia principale, relativa alla richiesta di rimborso tra l’imposta applicata atitolo di ritenuta alla fonte e quella viceversa dovuta in relazione aldisposto dell’art. 27, comma 3 – ter del d.P.R. n. 600/1973”.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 27, comma 3-ter, d.p.r. n. 600/1973, per non avere assoggettatoi dividendi in questione alla ritenuta pari all’1,375%, in applicazione delladisposizione citata, nonostante la società ricorrente avesse comprovato lasussistenza dei relativi presupposti.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/3/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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