CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 19817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 15/02/2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di bancarotta semplice documentale, fatto commesso in data 19 maggio 2015 (data della sentenza dichiarativa di fallimento); - che con memoria in data 16 aprile 2023, il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è fondato, posto che coglie nel segno la proposta censura, perché correttamente evidenzia come, pur a fronte di specifica richiesta di applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. avanzata all'udienza del 15 febbraio 2022 e riportata a verbale, la Corte di appello abbia omesso di debitamente motivare, nei termini imposti dal diritto vivente, circa le ragioni per cui è stata esclusa la particolare tenuità del fatto, nonostante l'astratta applicabilità dell'istituto al reato contestato: ciò, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può anche essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, sentenza n. 2175, 25/1112020, dep. 2021, Rv. 280707); - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, ma senza rinvio, poiché il reato ascritto all'imputata si è estinto per intervenuta prescrizione il 19 novembre 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 2