CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11679/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ne ha confermato la condanna per due episodi di furto (consumato e tentato) di energia elettrica; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano la sussistenza delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione a pubblica fede e, conseguentemente, la sussistenza della condizione di procedibilità dell'azione penale, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini SteFapo [OSCURATO:PERSONA], RIA 3 O MA --- --- -