Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 32579/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, rassegnata ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con memoria chiedendo la reiezione del ricorso, con il favore delle spese processuali; preso atto che il difensore dell'imputata ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con memoria chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 27 ottobre 2022, la Corte di appello dell'Aquila ha riformato parzialmente la decisione resa dal Tribunale di Chieti il 9 settembre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 423 cod. pen., per avere cagionato l'incendio dei locali di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Chieti, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], locali che, quale conduttrice, avrebbe dovuto rilasciare il 29.10.2015 (capo A), e del reato di cui all'art. 646 cod. pen., per essersi appropriata indebitamente, in Chieti, in epoca anteriore e prossina al 27.10.2015, di una serie di beni, del valore di circa euro 10.000,00, a lei concessi in uso temporaneo dal suddetto Orciani, proprietario degli stessi (capo B) - era stata dichiarata responsabile dei reati a lei ascritti, riuniti in continuazione, ed era stata condannata alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Malandra e Orciani, danni da liquidarsi in separata sede, con provvisionale pari a euro 30.000,00.

La parziale riforma disposta dalla Corte di appello ha avuto ad oggetto l'entità della pena principale, ridotta a quella di anni tre, mesi sei di reclusione e l'irrogazione all'imputata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Il sostanzialmente conforme assetto esposto, quanto alla ricostruzione del fatto, nelle due sentenze di merito è pervenuto all'accertamento della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - sia con riguardo alla diffusione del fuoco, considerato tale da possedere forza distruggitrice e potenzialità diffusiva, che il 27 ottobre 2015 aveva devastato il locale destinato a pub, denominato Cohiba, e condotto in locazione dall'imputata, che era in procinto di rilasciarlo forzosamente, per sfratto, sia con riguardo all'appropriazione indebita dei beni destinati all'uso nel locale e dalla medesima asportati anche in tempo immediatamente antecedente all'incendio - sulla scorta della valutazione del complessivo compendio probatorio che aveva individuato nell'imputata sia l'ultima persona che aveva lasciato il locale, da lei chiuso a chiave dall'esterno, immediatamente prima dell'incendio e dopo le operazioni di asportazione dei beni mobili in esso contenuti, senza soluzione di continuità fra quella chiusura e il susseguente palesarsi delle fiamme distruggitrici, sia l'unica persona ad avere un fortissimo movente, peraltro reso espresso, a danneggiare gravemente il complesso di beni attinto dall'incendio.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui si lamenta l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione.

La difesa evidenzia che, con l'atto di appello, si era dedotta l'inadeguatezza delle fonti di prova poste a base della condanna dell'imputata, con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese, degli operanti e di alcuni testimoni, dalla cui analisi non poteva dirsi emersa la certezza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]: era, infatti, risultato dalle suddette deposizioni esclusivamente che l'imputata era stata vista, il giorno dei fatti, lasciare il locale in compagnia di un'altra ragazza, poi identificata in [OSCURATO:PERSONA], senza che nessuno avesse notato l'appiccamento del fuoco e senza che, poi, la suddetta [OSCURATO:PERSONA] avesse reso testimonianza, pur essendo risultata presente sui luoghi.

Alla stregua di questi dati la ricorrente sostiene che il compendio indiziario valutato dai giudici del merito non possedesse i requisiti prescritti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

A determinare la rilevata carenza concorre, secondo la difesa, l'omessa valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assistito alla regolare chiusura del locale da parte di [OSCURATO:PERSONA] il pomeriggio del fatto, affermazione confermata dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]: ciò, nella prospettazione della ricorrente, conferma l'inadeguatezza del compendio indiziario, posto pertanto in modo incongruo dalla Corte di merito a base della sua valutazione.

3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiesto la reiezione dell'impugnazione, con il favore delle ulteriori spese. 5 La difesa dell'imputata ha parimenti rassegnato per iscritto le proprie conclusioni insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso si connoti per l'infondatezza della doglianza con esso veicolata e vada, di conseguenza, rigettato.2.

Pare utile, a integrazione di quanto è stato esposto in parte narrativa, considerare che la sentenza impugnata, esaminata in modo combinato con quella conforme - in tema di accertamento della responsabilità - emessa dal Tribunale di Chieti, rende chiaro che, alla base dell'indicato approdo, è stata posta la seguente serie di elementi, adeguatamente verificati: l'accertamento della natura dolosa dell'incendio appiccato al locale in questione, al tempo sede del pub denominato Cohiba, stabilito attraverso l'esame del rapporto dei Vigili del Fuoco, la deposizione del teste esperto [OSCURATO:PERSONA], appartenente a quel Corpo, e quella del teste [OSCURATO:PERSONA], primo a verificare gli effetti del fuoco distruggitore; l'accertamento del dato per cui l'ultima persona a lasciare il locale, chiudendone a chiave l'ingresso, immediatamente prima dell'incendio era stata certamente l'imputata, che si era poi allontanata, accompagnata da [OSCURATO:PERSONA]; l'avere [OSCURATO:PERSONA], in quel frangente, asportato dal locale - da lei condotto in locazione ma da rilasciare il giorno successivo alla locatrice, con l'intervento dell'Ufficiale giudiziario - gli scatoli con quanto aveva ritenuto di sua spettanza, dopo che il fornitore del caffè, [OSCURATO:PERSONA], si era allontanato dopo aver smontato il relativo macchinario e altro teste, [OSCURATO:PERSONA], si era allontanato dopo aver ritirato, per come aveva riferito, la propria batteria; l'avere la medesima imputata espressamente minacciato, pochissimo tempo prima, il 12.09.2015, la proprietaria [OSCURATO:PERSONA] di distruggerle il locale adibito a pub se costei avesse provato a entrare in esso, minaccia accertata come effettiva con altra sentenza penale di condanna; l'avere la stessa imputata, in occasione di un litigio intercorso con la medesima Malandra, a cui aveva assistito la testimone [OSCURATO:PERSONA], profferito altra specifica frase intimidatoria nei di lei confronti ("il giorno che ti ridò il locale, ti faccio passare i guai, vedrai che ti farò passare i guai").

Il complesso dei richiamati elementi indiziari è stato ritenuto dai giudici del merito di segno univoco e di consistenza grave, precisa e concordante nel senso della dimostrazione della natura dolosa dell'incendio e della sua diretta ascrivibilità alla persona dell'imputata, che aveva alfine dato corso alla minaccia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza far trovare nel locale i beni mobili di proprietà dì [OSCURATO:PERSONA], di cui le era stato consentito soltanto l'uso (parte dei quali erano risultati addirittura ceduti a terzi dall'imputata).

3. È da rilevare che la ricorrente, con l'unico motivo, non ha formulato osservazioni di sorte sulla sussistenza dei reati e sull'acclarata natura dolosa dell'incendio, ma ha concentrato la sua critica nella censura del ragionamento inferenziale svolto dai giudici del merito per pervenire all'individuazione della medesima Gasparro quale autrice delle condotte incriminate.

La critica, peraltro, non riesce a scalfire il perno logico-giuridico del ragionamento esposto dai giudici del merito, costituito dall'accertamento, avvenuto in modo argomentato su base testimoniale, che l'ultima persona a lasciare il locale - chiudendone a chiave l'ingresso pochi minuti prima dello svilupparsi delle fiamme dall'interno in modo risultato doloso anche in ragione del successivo reperimento dei vari inneschi - era stata l'imputata.

Costei, poi, non ha formulato alcuna apprezzabile contestazione in ordine all'emersione del movente che attingeva la sua posizione: i giudici del merito hanno accertato in modo inoppugnabile che esso sussisteva ed era fortissimo, dato che [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente minacciato la proprietaria di distruggerle il locale appena un mese prima del fatto.

Inoltre, secondo quanto ha confermato anche la testimone [OSCURATO:PERSONA], l'imputata aveva addirittura preannunciato "i guai" che avrebbe cagionato alla proprietaria nel momento in cui avrebbe rilasciato il locale.

L'accurata ricostruzione del susseguirsi di fatti e condotte coincidenti con l'insorgere e il diffondersi dell'incendio del locale dal suo interno, che già hanno persuasivamente condotto i giudici del merito all'argomentata individuazione della responsabilità dell'imputata, è stata pertanto corroborata dal quadro dei comportamenti serbati in tempo immediatamente antecedente da [OSCURATO:PERSONA], univocamente manifestatisi nel senso della sussistenza, oltre al preciso movente, addirittura del preannuncio della condotta antigiuridica che ella avrebbe messa in essere nel tempo in cui l'evento si è poi effettivamente verificato.

3.1. Priva di fondamento, in questa coerente prospettiva, si rivela la censura secondo cui i giudici del merito avrebbero illogicamente svalutato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale, prima, aveva dichiarato di aver presunto che [OSCURATO:PERSONA], il giorno dei fatti, completate le operazioni di trasloco, avesse fatto ritorno a casa e, poi, aveva affermato di aver accompagnato la medesima Gasparro, che viaggiava a bordo della propria autovettura, presso la di lei abitazione per scaricare gli scatoloni, e poi di essersi recato a casa sua.

L'inattendibilità di questo testimone è stata ritenuta alla stregua dellè precisa rilevazione dell'affermazione da parte sua di circostanze contrastanti con evidenze certe, come l'aver negato di avere accompagnato l'imputata presso la caserma dei Carabinieri dopo il fatto, assumendo in modo non veritiero di avere appreso dell'incendio dai giornali, o, ancora di più, l'avere affermato che il locale, il giorno dell'incendio, era dotato di energia elettrica, a fronte della contraria affermazione esternata dai testi Colasante e Farinacci - considerati dichiaranti senz'altro più affidabili - nonché dalla stessa Gasparro.

Sul tema specifico, d'altronde, già il Tribunale aveva ulteriormente chiarito che - anche a ritenere vero che [OSCURATO:PERSONA] avesse lasciato il luogo del fatto, dopo avere chiuso il locale, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e anche del suddetto [OSCURATO:PERSONA] - nulla le avrebbe impedito di procedere all'innesco del fuoco nel locale prima di richiuderne a chiave la porta e allontanarsi, mentre [OSCURATO:PERSONA] a sua volta andava via a bordo della propria autovettura.

Si tratta di una valutazione congrua e coerente, rispetto alla quale non si rinvengono profili di censura fondatamente deducibili in questa sede.

Deve, sull'argomento, ribadirsi che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01).

3.2. Circa, poi, la deduzione inerente alla mancata escussione nel corso del processo di [OSCURATO:PERSONA], ossia la donna che veniva accreditata di essere, all'epoca, la compagna dell'imputata e che era con [OSCURATO:PERSONA] quando costei si era allontanata dal locale dopo averne chiuso a chiave l'ingresso, anche i giudici di appello hanno anzitutto espresso il convincimento, contrario alla prospettazione difensiva, dell'assenza di un qualche suo coinvolgimento nel delitto ritenendo che nessun elemento specifico fosse emerso a carico di [OSCURATO:PERSONA], anche per l'assenza di suoi comprovati rapporti con le persone offese.

Premesso ciò, è vero che questa persona è stata indicata dai testimoni come presente quando l'imputata aveva lasciato il locale dopo averlo chiuso, ma, non essendo riusciti nemmeno gli altri testi a fornire elementi ulteriori sulla condotta dell'imputata all'interno del locale prima del relativo rilascio, la scelta dei giudici di merito di non ampliare il novero dei dichiaranti da escutere, con particolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA], al di là delle modalità con cui avrebbe dovuto procedersi all'atto, non si profila censurabile in sede di legittimità, dopo che peraltro la stessa imputata - come aveva già chiarito il Tribunale - aveva, nel corso del suo esame, pur dopo avere negato di avere appiccato il fuoco al locale, assunto che il suo amico Fabrizio, spostando gli scatoli,aveva fatto versare un po' di alcol e non aveva escluso di averne potuto versare inavvertitamente anche lei nelle operazioni di asportazione degli oggetti di sua spettanza, asserendo in ogni kfié l'incendio poteva essere stato il risultato di un incidente, non voluto, ma non segnalando la presenza attiva di altri soggetti, ivi inclusa [OSCURATO:PERSONA].

Deve peraltro rilevarsi che, nell'atto di appello, la difesa dell'imputata non aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione della medesima [OSCURATO:PERSONA] e, in coerenza con tale rilievo, le conclusioni difensive riportate in sentenza non richiamano altro che la richiesta dell'accoglimento dell'appello.

Al di là di tale non secondario rilievo, va in ogni caso considerato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820 - 01).

In ragione di tali precisi snodi, la doglianza inerente alla mancata escussione della suddetta, prospettata testimone, in ogni caso, non vulnera il persuasivo e non illogico ragionamento inferenziale complessivamente emergente dal discorso giustificativo estraibile dalle due decisione di merito.

3.3. Assodata, pertanto, l'infondatezza degli enucleati e scrutinati profili di doglianza contenuti nell'atto di impugnazione, deve rilevarsi che, per il resto, il ricorso si connota per residue prospettazioni di natura rivalutativa e, in tal senso, contaminate da sollecitazioni a compiere incursioni nel merito, le quali, a fronte della motivazione congrua e non illogica resa dalla Corte di appello, non si profilano ammissibili in questa sede.

4. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto dell'impugnazione, nel suo complesso.

Segue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Questa conclusione determina la conseguenza che - quanto al regolamento delle spese del grado relative alla posizione delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno svolto attività processuale in questa sede secondo le scansioni della trattazione scritta - le stesse vanno poste a carico dell'imputata ricorrente, anche qui soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti.

Dette spese sono da liquidarsi, per l'unitaria difesa delle due parti istanti, nell'opportuna misura di euro 5.000,00, calcolata (ex artt. 12 e 16 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) in relazione alle voci precisate nella nota depositata, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, oltre che del numero di due delle parti rappresentate.

Ai suddetti compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto.Spettano alla difesa delle parti civili gli accessori di legge, ossia (ex art. 2 d.m. cit.) il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la [OSCURATO:PERSONA], da computarsi sull'imponibile.

P.Q.M.

Rigetta i ricorse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, rassegnata ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con memoria chiedendo la reiezione del ricorso, con il favore delle spese processuali; preso atto che il difensore dell'imputata ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con memoria chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 27 ottobre 2022, la Corte di appello dell'Aquila ha riformato parzialmente la decisione resa dal Tribunale di Chieti il 9 settembre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 423 cod. pen., per avere cagionato l'incendio dei locali di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Chieti, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], locali che, quale conduttrice, avrebbe dovuto rilasciare il 29.10.2015 (capo A), e del reato di cui all'art. 646 cod. pen., per essersi appropriata indebitamente, in Chieti, in epoca anteriore e prossina al 27.10.2015, di una serie di beni, del valore di circa euro 10.000,00, a lei concessi in uso temporaneo dal suddetto Orciani, proprietario degli stessi (capo B) - era stata dichiarata responsabile dei reati a lei ascritti, riuniti in continuazione, ed era stata condannata alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Malandra e Orciani, danni da liquidarsi in separata sede, con provvisionale pari a euro 30.000,00. La parziale riforma disposta dalla Corte di appello ha avuto ad oggetto l'entità della pena principale, ridotta a quella di anni tre, mesi sei di reclusione e l'irrogazione all'imputata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Il sostanzialmente conforme assetto esposto, quanto alla ricostruzione del fatto, nelle due sentenze di merito è pervenuto all'accertamento della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - sia con riguardo alla diffusione del fuoco, considerato tale da possedere forza distruggitrice e potenzialità diffusiva, che il 27 ottobre 2015 aveva devastato il locale destinato a pub, denominato Cohiba, e condotto in locazione dall'imputata, che era in procinto di rilasciarlo forzosamente, per sfratto, sia con riguardo all'appropriazione indebita dei beni destinati all'uso nel locale e dalla medesima asportati anche in tempo immediatamente antecedente all'incendio - sulla scorta della valutazione del complessivo compendio probatorio che aveva individuato nell'imputata sia l'ultima persona che aveva lasciato il locale, da lei chiuso a chiave dall'esterno, immediatamente prima dell'incendio e dopo le operazioni di asportazione dei beni mobili in esso contenuti, senza soluzione di continuità fra quella chiusura e il susseguente palesarsi delle fiamme distruggitrici, sia l'unica persona ad avere un fortissimo movente, peraltro reso espresso, a danneggiare gravemente il complesso di beni attinto dall'incendio. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui si lamenta l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione. La difesa evidenzia che, con l'atto di appello, si era dedotta l'inadeguatezza delle fonti di prova poste a base della condanna dell'imputata, con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese, degli operanti e di alcuni testimoni, dalla cui analisi non poteva dirsi emersa la certezza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]: era, infatti, risultato dalle suddette deposizioni esclusivamente che l'imputata era stata vista, il giorno dei fatti, lasciare il locale in compagnia di un'altra ragazza, poi identificata in [OSCURATO:PERSONA], senza che nessuno avesse notato l'appiccamento del fuoco e senza che, poi, la suddetta [OSCURATO:PERSONA] avesse reso testimonianza, pur essendo risultata presente sui luoghi. Alla stregua di questi dati la ricorrente sostiene che il compendio indiziario valutato dai giudici del merito non possedesse i requisiti prescritti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. A determinare la rilevata carenza concorre, secondo la difesa, l'omessa valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assistito alla regolare chiusura del locale da parte di [OSCURATO:PERSONA] il pomeriggio del fatto, affermazione confermata dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]: ciò, nella prospettazione della ricorrente, conferma l'inadeguatezza del compendio indiziario, posto pertanto in modo incongruo dalla Corte di merito a base della sua valutazione. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiesto la reiezione dell'impugnazione, con il favore delle ulteriori spese. 5 La difesa dell'imputata ha parimenti rassegnato per iscritto le proprie conclusioni insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso si connoti per l'infondatezza della doglianza con esso veicolata e vada, di conseguenza, rigettato.2. Pare utile, a integrazione di quanto è stato esposto in parte narrativa, considerare che la sentenza impugnata, esaminata in modo combinato con quella conforme - in tema di accertamento della responsabilità - emessa dal Tribunale di Chieti, rende chiaro che, alla base dell'indicato approdo, è stata posta la seguente serie di elementi, adeguatamente verificati: l'accertamento della natura dolosa dell'incendio appiccato al locale in questione, al tempo sede del pub denominato Cohiba, stabilito attraverso l'esame del rapporto dei Vigili del Fuoco, la deposizione del teste esperto [OSCURATO:PERSONA], appartenente a quel Corpo, e quella del teste [OSCURATO:PERSONA], primo a verificare gli effetti del fuoco distruggitore; l'accertamento del dato per cui l'ultima persona a lasciare il locale, chiudendone a chiave l'ingresso, immediatamente prima dell'incendio era stata certamente l'imputata, che si era poi allontanata, accompagnata da [OSCURATO:PERSONA]; l'avere [OSCURATO:PERSONA], in quel frangente, asportato dal locale - da lei condotto in locazione ma da rilasciare il giorno successivo alla locatrice, con l'intervento dell'Ufficiale giudiziario - gli scatoli con quanto aveva ritenuto di sua spettanza, dopo che il fornitore del caffè, [OSCURATO:PERSONA], si era allontanato dopo aver smontato il relativo macchinario e altro teste, [OSCURATO:PERSONA], si era allontanato dopo aver ritirato, per come aveva riferito, la propria batteria; l'avere la medesima imputata espressamente minacciato, pochissimo tempo prima, il 12.09.2015, la proprietaria [OSCURATO:PERSONA] di distruggerle il locale adibito a pub se costei avesse provato a entrare in esso, minaccia accertata come effettiva con altra sentenza penale di condanna; l'avere la stessa imputata, in occasione di un litigio intercorso con la medesima Malandra, a cui aveva assistito la testimone [OSCURATO:PERSONA], profferito altra specifica frase intimidatoria nei di lei confronti ("il giorno che ti ridò il locale, ti faccio passare i guai, vedrai che ti farò passare i guai"). Il complesso dei richiamati elementi indiziari è stato ritenuto dai giudici del merito di segno univoco e di consistenza grave, precisa e concordante nel senso della dimostrazione della natura dolosa dell'incendio e della sua diretta ascrivibilità alla persona dell'imputata, che aveva alfine dato corso alla minaccia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza far trovare nel locale i beni mobili di proprietà dì [OSCURATO:PERSONA], di cui le era stato consentito soltanto l'uso (parte dei quali erano risultati addirittura ceduti a terzi dall'imputata). 3. È da rilevare che la ricorrente, con l'unico motivo, non ha formulato osservazioni di sorte sulla sussistenza dei reati e sull'acclarata natura dolosa dell'incendio, ma ha concentrato la sua critica nella censura del ragionamento inferenziale svolto dai giudici del merito per pervenire all'individuazione della medesima Gasparro quale autrice delle condotte incriminate. La critica, peraltro, non riesce a scalfire il perno logico-giuridico del ragionamento esposto dai giudici del merito, costituito dall'accertamento, avvenuto in modo argomentato su base testimoniale, che l'ultima persona a lasciare il locale - chiudendone a chiave l'ingresso pochi minuti prima dello svilupparsi delle fiamme dall'interno in modo risultato doloso anche in ragione del successivo reperimento dei vari inneschi - era stata l'imputata. Costei, poi, non ha formulato alcuna apprezzabile contestazione in ordine all'emersione del movente che attingeva la sua posizione: i giudici del merito hanno accertato in modo inoppugnabile che esso sussisteva ed era fortissimo, dato che [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente minacciato la proprietaria di distruggerle il locale appena un mese prima del fatto. Inoltre, secondo quanto ha confermato anche la testimone [OSCURATO:PERSONA], l'imputata aveva addirittura preannunciato "i guai" che avrebbe cagionato alla proprietaria nel momento in cui avrebbe rilasciato il locale. L'accurata ricostruzione del susseguirsi di fatti e condotte coincidenti con l'insorgere e il diffondersi dell'incendio del locale dal suo interno, che già hanno persuasivamente condotto i giudici del merito all'argomentata individuazione della responsabilità dell'imputata, è stata pertanto corroborata dal quadro dei comportamenti serbati in tempo immediatamente antecedente da [OSCURATO:PERSONA], univocamente manifestatisi nel senso della sussistenza, oltre al preciso movente, addirittura del preannuncio della condotta antigiuridica che ella avrebbe messa in essere nel tempo in cui l'evento si è poi effettivamente verificato. 3.1. Priva di fondamento, in questa coerente prospettiva, si rivela la censura secondo cui i giudici del merito avrebbero illogicamente svalutato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale, prima, aveva dichiarato di aver presunto che [OSCURATO:PERSONA], il giorno dei fatti, completate le operazioni di trasloco, avesse fatto ritorno a casa e, poi, aveva affermato di aver accompagnato la medesima Gasparro, che viaggiava a bordo della propria autovettura, presso la di lei abitazione per scaricare gli scatoloni, e poi di essersi recato a casa sua. L'inattendibilità di questo testimone è stata ritenuta alla stregua dellè precisa rilevazione dell'affermazione da parte sua di circostanze contrastanti con evidenze certe, come l'aver negato di avere accompagnato l'imputata presso la caserma dei Carabinieri dopo il fatto, assumendo in modo non veritiero di avere appreso dell'incendio dai giornali, o, ancora di più, l'avere affermato che il locale, il giorno dell'incendio, era dotato di energia elettrica, a fronte della contraria affermazione esternata dai testi Colasante e Farinacci - considerati dichiaranti senz'altro più affidabili - nonché dalla stessa Gasparro. Sul tema specifico, d'altronde, già il Tribunale aveva ulteriormente chiarito che - anche a ritenere vero che [OSCURATO:PERSONA] avesse lasciato il luogo del fatto, dopo avere chiuso il locale, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e anche del suddetto [OSCURATO:PERSONA] - nulla le avrebbe impedito di procedere all'innesco del fuoco nel locale prima di richiuderne a chiave la porta e allontanarsi, mentre [OSCURATO:PERSONA] a sua volta andava via a bordo della propria autovettura. Si tratta di una valutazione congrua e coerente, rispetto alla quale non si rinvengono profili di censura fondatamente deducibili in questa sede. Deve, sull'argomento, ribadirsi che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). 3.2. Circa, poi, la deduzione inerente alla mancata escussione nel corso del processo di [OSCURATO:PERSONA], ossia la donna che veniva accreditata di essere, all'epoca, la compagna dell'imputata e che era con [OSCURATO:PERSONA] quando costei si era allontanata dal locale dopo averne chiuso a chiave l'ingresso, anche i giudici di appello hanno anzitutto espresso il convincimento, contrario alla prospettazione difensiva, dell'assenza di un qualche suo coinvolgimento nel delitto ritenendo che nessun elemento specifico fosse emerso a carico di [OSCURATO:PERSONA], anche per l'assenza di suoi comprovati rapporti con le persone offese. Premesso ciò, è vero che questa persona è stata indicata dai testimoni come presente quando l'imputata aveva lasciato il locale dopo averlo chiuso, ma, non essendo riusciti nemmeno gli altri testi a fornire elementi ulteriori sulla condotta dell'imputata all'interno del locale prima del relativo rilascio, la scelta dei giudici di merito di non ampliare il novero dei dichiaranti da escutere, con particolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA], al di là delle modalità con cui avrebbe dovuto procedersi all'atto, non si profila censurabile in sede di legittimità, dopo che peraltro la stessa imputata - come aveva già chiarito il Tribunale - aveva, nel corso del suo esame, pur dopo avere negato di avere appiccato il fuoco al locale, assunto che il suo amico Fabrizio, spostando gli scatoli,aveva fatto versare un po' di alcol e non aveva escluso di averne potuto versare inavvertitamente anche lei nelle operazioni di asportazione degli oggetti di sua spettanza, asserendo in ogni kfié l'incendio poteva essere stato il risultato di un incidente, non voluto, ma non segnalando la presenza attiva di altri soggetti, ivi inclusa [OSCURATO:PERSONA]. Deve peraltro rilevarsi che, nell'atto di appello, la difesa dell'imputata non aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione della medesima [OSCURATO:PERSONA] e, in coerenza con tale rilievo, le conclusioni difensive riportate in sentenza non richiamano altro che la richiesta dell'accoglimento dell'appello. Al di là di tale non secondario rilievo, va in ogni caso considerato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820 - 01). In ragione di tali precisi snodi, la doglianza inerente alla mancata escussione della suddetta, prospettata testimone, in ogni caso, non vulnera il persuasivo e non illogico ragionamento inferenziale complessivamente emergente dal discorso giustificativo estraibile dalle due decisione di merito. 3.3. Assodata, pertanto, l'infondatezza degli enucleati e scrutinati profili di doglianza contenuti nell'atto di impugnazione, deve rilevarsi che, per il resto, il ricorso si connota per residue prospettazioni di natura rivalutativa e, in tal senso, contaminate da sollecitazioni a compiere incursioni nel merito, le quali, a fronte della motivazione congrua e non illogica resa dalla Corte di appello, non si profilano ammissibili in questa sede. 4. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto dell'impugnazione, nel suo complesso. Segue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Questa conclusione determina la conseguenza che - quanto al regolamento delle spese del grado relative alla posizione delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno svolto attività processuale in questa sede secondo le scansioni della trattazione scritta - le stesse vanno poste a carico dell'imputata ricorrente, anche qui soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti. Dette spese sono da liquidarsi, per l'unitaria difesa delle due parti istanti, nell'opportuna misura di euro 5.000,00, calcolata (ex artt. 12 e 16 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) in relazione alle voci precisate nella nota depositata, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, oltre che del numero di due delle parti rappresentate. Ai suddetti compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto.Spettano alla difesa delle parti civili gli accessori di legge, ossia (ex art. 2 d.m. cit.) il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la [OSCURATO:PERSONA], da computarsi sull'imponibile. P.Q.M. Rigetta i ricorse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giud
Sentenza Cassazione n. 32579/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris