CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2000
Cassazione n. 02671/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/04/2000 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, che ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero; Considerato che il provvedimento non è impugnabile e che non ricorre l'ipotesi di abnormità denunciata in ricorso, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento (così Sez. 3, n. 33221 del 05/06/2024, Pastella, Rv. 286763 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso della parte pubblica deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il