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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02662/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Nt.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta, mentre, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha ridotto l'entità della pena inflitta; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle ridette attenuanti e la misura della pena, è manifestamente infondato alla luce della congrua motivazione offerta dalla Corte di appello che ha mitigato il trattamento sanzionatorio, esponendo specifiche ragioni a sostegno dell'esercizio del potere discrezionale spettante al riguardo al giudice di merito (cfr. pag. 13 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Nt. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta, mentre, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha ridotto l'entità della pena inflitta; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle ridette attenuanti e la misura della pena, è manifestamente infondato alla luce della congrua motivazione offerta dalla Corte di appello che ha mitigato il trattamento sanzionatorio, esponendo specifiche ragioni a sostegno dell'esercizio del potere discrezionale spettante al riguardo al giudice di merito (cfr. pag. 13 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 02662/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris