CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro; avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, del 02/12/2022; nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 131 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'appello proposto ex art. 322- bis cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 15 febbraio 2022 rigettava l' impugnazione avverso l'ordinanza emessa il 17 dicembre 2021 dal medesimo Tribunale, in diversa composizione, quale autorità procedente in relazione al dibattimento in corso anche nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Questi, infatti, imputato per i delitti di intestazione fittizia di beni (art. 512-bis cod. pen.) e per impiego di denaro e beni di illecita provenienza (art. 648- ter cod. pen.), aggravato dall'art. 416-bis.1. cod. pen. , nell'ambito del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, chiedeva, tra l'altro, nel corso del dibattimento la restituzione di 30 orologi, dei quali 29 di marca Rolex e uno di marca [OSCURATO:PERSONA], dapprima oggetto di sequestro probatorio, poi convertito in sequestro preventivo con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in data 15 dicembre 2020. Il relativo prezzo era stato versato a mezzo di 21 bonifici dal 23 giugno 2016 sino al 5 agosto 2019, tutti documentati; tale provvista si era resa disponibile, secondo la prospettazione del Giamborino, grazie alla vendita da lui effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA] di 800 quadri di [OSCURATO:PERSONA], il cui prezzo, pari a 3.300.000,00 euro, era stato versato con bonifici del 9 e 10 maggio 2017, rispettivamente per euro 2.200.000,00 ed euro 1.100.000,00. L'elaborato del consulente tecnico del Giannborino documentava tali operazioni e ricostruiva il flusso delle somme di denaro, dal che l'esclusione, secondo il ricorrente, che lo stesso potesse provenire da attività illecite o dalla cosca Mancuso. Il Tribunale del riesame reale precisava come i beni fossero stati sequestrati ai sensi dell'art. 321, commi 2 e 3, cod. proc. pen. in funzione della confisca obbligatoria prevista sia dall'art. 416- bis, comma 7, cod. pen., e degli artt. 240 e 240-bis cod. pen. In relazione alla confisca prevista da tale ultima norma, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rilevava come i titoli di reato, per i quali era stato disposto il sequestro, consentissero la confisca ai sensi dell'art. 240-bis e l'ipotesi di accusa riguardasse la circostanza che l'intestazione fosse fittizia per l'appartenenza dei beni, in realtà, a [OSCURATO:PERSONA] appartenente al clan 'ndranghetistico 'Mancuso'. 1.2. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240, 240-bis cod. pen., 321, comma 2, cod. proc. pen. La censura si concentrava sulla carenza assoluta di motivazione in ordine alle operazioni finanziarie che la consulenza tecnica di parte aveva comprovato, a riprova della liceità della provvista utilizzata per l'acquisto degli orologi, per altro precedente l'anno 2018, data di consumazione dei delitti per cui Giamborino era imputato. 1.3. Questa Corte di legittimità, con sentenza n.33618 del 17 giugno 2022 della Quinta Sezione, accoglieva il ricorso ed annullava con rinvio per nuovo esame l'ordinanza impugnata; in particolare, veniva evidenziato che il provvedimento impugnato aveva esaminato le specifiche deduzioni difensive e la consulenza posta a sostegno delle stesse, quanto alla ricostruzione della provvista utilizzata per l'acquisizione di quanto oggetto di sequestro. In sostanza, la motivazione non si era confrontata con le deduzioni difensive, limitandosi a richiamare una precedente decisione del Tribunale del riesame senza però chiarire se tale motivazione si fosse già confrontata con gli ultimi dati offerti dalla difesa, attraverso la consulenza. Quindi se era vero che il Tribunale non aveva il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, non di meno era tenuto a valutare il contenuto dell'eventuale consulenza tecnica presentata dalla parte ricorrente (Sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Fraone, Rv. 276272 - 01) e a indicare puntualmente la sua pertinenza o meno rispetto all'oggetto dell'indagine, nonché i dati tecnici che si sottraggono alla diretta verifica in tale momento procedimentale, in assenza di un accertamento peritale, incompatibile con l'incidente cautelare (Sez. 6, Sentenza n. 53834 del 26/10/2017, Tibi, Rv. 271575 - 01), nonché, ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici, come nel caso in esame con le risultanze della «prospettazione accusatoria» su punti decisivi del tema cautelare, a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa di quelli difensivi, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, essendo insufficiente il generico richiamo alla consulenza tecnica dell'una o dell'altra parte (Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, PMT, Rv. 281721 - 01). Sulla base di tali considerazioni veniva, pertanto, disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] giudicando in sede di rinvio, con l'ordinanza emessa ai sensi dell' art.322-bis cod.proc. pen. in data 2 dicembre 2022, ha annullato il decreto impugnato ed ha disposto la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione allegata dalla difesa (consulenza e scontrini di pagamento) fosse emersa la tracciabilità dei flussi finanziari utilizzati dal Giamborino per gli acquisti degli orologi sequestrati, da ricondurre all'attività di commercio di opere d'arte svolta dal medesimo e non già a denaro di provenienza illecita, ritenendo che gli elementi forniti con la prospettazione accusatoria fossero inidonei a prevalere rispetto alla consulenza di parte. 3. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto assoluto di motivazione 'non essendosi il Tribunale confrontato con i dati tecnici offerti dalla polizia giudiziaria anche al fine di verificare se le affermazioni del Giamborino fossero rispondenti a dati reali documentalmente supportati o piuttosto affermazioni rimaste prive di riscontro. [OSCURATO:PERSONA] accusa, tra l'altro, lamenta la mancanza nel provvedimento impugnato di qualsiasi cenno alla circostanza del pagamento in contante di grosse somme per l'acquisto di orologi (come documentato, all'atto del loro sequestro, dai bigliettini fotografati con la precisazione 'acquistato in contanti'), in contrasto con la normativa antiriciclaggio. Inoltre, secondo il ricorrente, la dichiarazione di vendita dei quadri (allegata alla consulenza) da parte di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] riguardante la vendita di ottocento opere di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 maggio 2017 per l'importo di 3.300.000,00 euro risultava difforme ed in contrasto con la dichiarazione prodotta dal Giamborino alle banche a riscontk) delle grosse movimentazioni finanziarie relativa, invece, alla vendita di due quadri di Modigliani sempre ad [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo importo di 3.300.000,00 il 4 maggio 2017. Inoltre, il ricorrente osserva che - come evidenziato nelle osservazioni redatte dal R.O.S. dei Carabinieri - in realtà gli orologi in sequestro erano stati acquistati per lo più in contanti e che, comunque, i predetti acquisti non erano compatibili con le condizioni redittuali del Giamborino e del suo nucleo famigliare, tanto più che egli - dal 2017 - aveva cessato l'attività di commercio di opere d'arte; pertanto, anche rispetto a tali discrasie , il Tribunale del riesame nulla avrebbe argomentato. Il difensore del Giamborino ha depositato articolata memoria difensiva, con la quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, per il rigetto dello stesso. 4. Infine, alla udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto è opportuno ricordare che, secondo consolidati arresti (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Arnneli, Rv. 273069-01; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279-01; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, Mirarchi, Rv. 260047- 01; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415-01; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212-01), in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona destinataria del sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato. Inoltre, costituisce acquisizione pacifica (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893- 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01) il dato che, in materia, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 3. Deve poi ribadirsi che con il ricorso per cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte nel giudizio di merito al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). Premesso quanto sopra;si osserva che, dal verbale della udienza tenutasi in sede di rinvio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il giorno 8 novembre 2022, all'esito della quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata, non risulta che il Pubblico ministero abbia partecipato all'udienza medesima e nemmeno che abbia depositato una memoria difensiva e documentazione.e., MQ. ,'[OSCURATO:PERSONA] XCL. 024 8-attLtAc_ Pertanto, le censure sollevate con il ricorso sono inammissibili, trattandosi di questioni che non erano state poste all'attenzione del Tribunale nel corso del giudizio di rinvio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non seguono ulteriori statuizioni essendo il ricorrente parte pubblica (