CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09793/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24179-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA L. CALAMATTA, n. 16, presso lo STUDIO dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 376/06/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per imposte dirette ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti all’imputazione al contribuente di ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 282/2014, accolse parzialmente il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,quanto [OSCURATO:PERSONA] proposero separati appelli, innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale, previa riunione ex art. 335 cod. proc. civ. dei gravami, con sentenza n. 376/06/2016, depositata il 16/03/2016, li rigettò entrambi osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come “ le merci vendute dalla KARNAL ai clienti procurati dal BUZZOLAN dovevano considerarsi come importate in Italia con conseguente esenzione del Buzzolan [dal pagamento dell’I.V.A. sulle prestazioni rese in favore della KARNAK ] ex art. 7 comma f) quinquies D.P.R. [n. 633/72] e ritenendo, altresì, congrua la percentuale di provvigioni calcolate nella aliquota del 9% (anziché dell’11,42%) sul fatturato dell’agente per il committente, come rideterminata dalla C.T.P.; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.Lgs. n. 546/92 ed ex art. 132 c.p.c.” (cfr. ricorso p. 10) per avere la C.T.R. immotivatamente escluso rilevanza - onde applicare alla fattispecie in esame il regime ordinario di imponibilità I.V.A., ex art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - alla circostanza che la KARNAK avesse stabile organizzazione in Italia ed altrettanto immotivatamenteritenuto come importate in Italia le merci vendute dalla KARNAK ai clienti procurati dal BUZZOLAN ; che il motivo è fondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6- 1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che, sotto diverso – ma concorrente, ai fini che in questa sede interessano – profilo la sentenza d'appello può essere motivata per relationema quella di prime cure, purché, tuttavia, il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., Sez. 1, 5.8.2019, n. 20883, Rv. 654951-01): ne consegue che è meramente apparente, non costituendo espressione di un autonomo processo deliberativo, la motivazione della sentenza di appello – la quale va pertanto cassata - che, attraverso una relatio alla decisione di prime cure, si limiti ad una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni ivi svolte, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (arg. da Cass., Sez. L, 5.11.2018, n. 28139, Rv. 651516-01; Cass., Sez. L, 25.10.2018, n. 27112, Rv. 651205- 01); che, alla luce dei principi che precedono e della piana lettura della motivazione della decisione impugnata, appare ictu oculi evidente che tale percorso argomentativo difetti nella decisione impugnata, essendosi i giudici di appello limitati a convenire con quanto sostenuto dalla C.T.P. in relazione agli evidenziati profili, mediante una sostanziale relatio perfecta alle relative motivazioni, senza tuttavia chiarire il percorso argomentativo seguito dai giudici di prime cure (e condiviso da essi giudici di appello), tanto in relazione alla ritenuta irrilevanza circa l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia della KARNAK , quanto avuto riguardo alla qualificazione quale “importata” della merce venduta dalla KARNAK ai clienti procurati dal BUZZOLAN , superando le doglianze svolte in proposito dall’ AGENZIA alle pp. 7- 8 dell’appello (trascritte, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., successive alla p. 12 del ricorso) con un laconico “ la censura sostanzialmente non pare offrire elementi critici di novità rispetto a tale ricostruzione che va pertanto confermata” (cfr. p. 2, sub § 8, ult. cpv. della motivazione della decisione impugnata); che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.- “ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per non avere la C.T.R. considerato che il BUZZOLAN ha intrattenuto, in realtà, rapporti con un soggetto avente stabile organizzazione in Italia e che la merce venduta non poteva considerarsi importata), proposto dalla AGENZIA in via meramente subordinata; che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) “sul quantum della pretesa. Nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.Lgs. n. 546/92 ed ex art. 132 c.p.c.”, per avere la C.T.R. confermato la percentuale di provvigioni (9%) rideterminata dalla C.T.P. in riduzione rispetto a quella (maggiore) calcolata dall’Ufficio (nell’aliquota dell’11,42%), ricorrendo ad un “ragionevole temperamento dei diversi metodi di quantificazione della provvigione, raggiunto mediante un’arbitraria comparazione della misura della percentuale determinata dall’Ufficio…con la misura indicata in un diverso atto di accertamento con adesione concordato da un Ufficio di un’altra regione, per un caso particolare, del tutto priva di certezza, rilevanza ed idoneità probatoria con la fattispecie” (cfr. ricorso, p. 20); che il motivo è infondato; che è sufficiente evidenziare all’uopo che è la stessa difesa erariale a riconoscere come la C.T.R. abbia chiarito sulla base di quali elementi è giunta a confermare la (minore) percentuale di provvigioni come rideterminata dalla C.T.P.: che tale argomentata motivazione sia (o meno) errata, però, è circostanza affatto diversa dall’essere contestabile come apparente; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo e la conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata in relazione all’evidenziato profilo e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo