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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 33782/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24879/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliat a presso l’indirizzoPEC indicato da l difensor e -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- nonché sul ricorso successivo iscritto al n. 2545/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliat o presso l’indirizzoPEC indicato da l difensor e [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 24879/2022 Cron.

Rep.

C.C. 21/11/2025 C.C. 14/4/2022 -ricorrente successivo - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa come sopra -resistente solo costituita - entrambi avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MESSINA n. 254/2022depositata il 21/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero del lavoro e l’Università degli studi di Messina, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici dal 1983-1984 al 1988; ovvero, che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive europee in tema di medici specializzandi.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione quanto ai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre la accolse quanto alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], condannando la parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 55.519,10 (pari a quella di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso).

2. La sentenza è stata impugnata in via principale dai medici soccombenti e in via incidentale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 21 aprile 2022, dichiarata la contumacia della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato entrambi gli appelli, regolando le spese di lite.

2.1. In ordine all’appello principale la Corte territoriale – dopo aver ricostruito le principali tappe normative relative all’attuazione delle direttive comunitarie riguardanti la remunerazione dei medici specializzandi – ha dichiarato di aderire alla giurisprudenza di legittimità secondo cui con l’entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (27 ottobre 1999) ha avuto inizio il decorso della prescrizione decennale per i medici che avessero proposto domanda negli stessi termini del giudizio odierno.

Ne conseguiva che la prescrizione era pacificamente decorsa per la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che non aveva compiuto alcun atto interruttivo nel decennio successivo alla data del 27 ottobre 1999.

Quanto al dott. [OSCURATO:PERSONA], invece, risultava che lo stesso aveva inviato al MIUR, in data 26 giugno 2000, un’istanza volta ad ottenere il rilascio della borsa di studio, lettera che era stata ricevuta il successivo 14 ottobre 2000; e il Ministero aveva risposto (in senso negativo) con la nota protocollata n. 7878 del 10 maggio 2004.

Pertanto, essendo stato il giudizio introdotto con citazione notificata l’11 giugno 2010, la prescrizione non poteva ritenersi decorsa.

Ciò nonostante, la domanda del dott. [OSCURATO:PERSONA] doveva ugualmente essere rigettata, perché egli aveva agito per ottenere la remunerazione di due diversi corsi di specializzazione, l’uno in medicina interna e l’altro in allergologia.

Dalla lettera di risposta del Ministero, però, non emergeva per quale delle due egli avesse chiesto il riconoscimento della remunerazione; ne conseguiva che, in mancanza della produzione in atti dell’istanza suindicata , rimanendo incerto un dato fondamentale e riferendosi la lettera di risposta del MIUR ad una specializzazione, la Corte messinese ha affermato che l’atto di interruzione della prescrizione aveva una valenza solo astratta, ma che in concreto nulla poteva essere riconosciuto all’appellante.

2.2. In riferimento, invece, all’appello incidentale della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello l’ha dichiarato non fondato, richiamando la sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia UE e sostenendo che da essa si ricava il principio per cui la remunerazione in favore dei medici specializzandi doveva essere liquidata in misura almeno pari a quella indicata dalla legge di recepimento delle direttive (d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257); per cui correttamente il Tribunale aveva liquidato in favore dell’interessata la somma di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Messina propongono separati ricorsi la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto affidato ad un solo motivo (r.g. n. 24879 del 2022) e il dottor [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi (r.g. n. 28545 del 2022).

La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede, mentre in relazione al ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] la Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato un mero atto di costituzione.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte osserva, preliminarmente, che deve procedersi alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., posto che entrambi hanno ad oggetto la stessa sentenza.

Con separata ordinanza, emessa all’esito dell’odierna adunanza, il ricorso successivo iscritto al n.r.g. 28545-2022 è stato riunito al ricorso n.r.g. 24879-22.

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, delle direttive europee 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, dell’art. 117 Cost., nonché degli artt. 1218, 1224 e 2697 cod. civ. e dell’art. 345 del codice di rito.

Richiamati i passaggi di rilievo della motivazione della sentenza in esame, la parte ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel riconoscere alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso, perché avrebbe invece dovuto liquidarle la minore somma di euro 6.713,93 per ciascun anno, risultante dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come da pacifica giurisprudenza di legittimità.

2.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, recependo e dando la massima autorevolezza ad un orientamento che già si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991- 1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così la sentenza 27 novembre 2018, n. 30469).

Questa giurisprudenza è ormai fermissima e non sussistono ragioni per discostarsene.

La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo liquidato in favore della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la somma la somma di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso, anziché la minore di euro 6.713,94, come previsto dall’art. 11 suindicato.

È appena il caso di rilevare, ad abundantiam, che fantasiosamente la sentenza impugnata ha attribuito alla CGUE l’affermazione secondo cui il risarcimento dovrebbeessere liquidato secondo i criteri di cui al d.lgs. n. 257 del 1991.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione alla parte riguardante la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione personale, affinché decida il merito dell’appello facendo applicazione del principio di diritto suindicato.

Ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 e 2944 cod. civ., dell’art. 24 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive europee 362/75, 363/75 e 76/82, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e degli artt. 112 e 115 del codice di rito.

Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata non può essere condivisa, perché ai fini dell’interruzione della prescrizione è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, che sia tale da rendere edotto il debitore della volontà del creditore di far valere il proprio diritto.

Il Ministero, d’altra parte, ha riscontrato la lettera del ricorrente, riconoscendo il debito.

Nel caso di specie, come risulta dal contenuto dell’istanza di sollecito, che il ricorrente trascrive nel corpo della censura, risulterebbe in modo evidente che egli aveva chiesto la corresponsione della borsa di studio per il corso di specializzazione in medicina interna (cinque anni decorrenti dall’anno accademico 1981-1982).

Ne consegue che la domanda non poteva essere rigettata, non essendo generica.

3.1. Il motivo non è fondato.

Il ricorrente muove da una premessa in diritto che è corretta, ma non si confronta, poi, con la motivazione resa dalla Corte d’appello, sicché il suo ragionamento non è sufficiente a far accogliere il ricorso.

Egli osserva, infatti – e questo rilievo è condivisibile – che ai fini dell’interruzione della prescrizione è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa «che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto».

La correttezza di questo principio, però, esige una precisazione.

L’atto di interruzione della prescrizione, infatti, non può limitarsi ad affermare in termini vaghi di aver avanzato un’istanza di sollecito per la corresponsione, nello specifico, dell’adeguata remunerazione, ma deve chiarire di averla inoltrata consentendo al destinatario di comprendere in modo chiaro quale sia la pretesa.

E poiché, nella specie, il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito due specializzazioni, era evidentemente suo onere manifestare chiaramente la propria pretesa, senza rimanere nel vago.

Oltre a ciò, il motivo di ricorso non tiene nella dovuta considerazione il fatto che la Corte di merito, con un accertamento di fatto, ha affermato che l’istanza di sollecito non era stata prodotta nel giudizio di primo grado e nessuna indicazione più precisa era contenuta nell’atto di appello.

La Corte messinese ha spiegato, come si è detto, che la nota di risposta del Ministero a tale istanza faceva riferimento ad una scuola di specializzazione medica, senza indicazioni ulteriori.

Ne consegue che, a fronte di tale ricostruzione in fatto, rimane insuperata la circostanza che la richiesta di remunerazione non era stata prodotta in sede di merito e il fatto che oggi ne venga riprodotto il contenuto in seno al ricorso non modifica in alcun modo i termini del problema.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto non utile l’atto interruttivo della prescrizione a manifestare una precisa volontà di esercizio del diritto.

Si deve, d’altro canto, rilevare che l’atto di citazione introduttivo, che è stato prodotto in questa sede, indicava come prodotta la lettera di cui trattasi, ma essa non figura tra le produzioni ad esso allegato – come ha rilevato la Corte mamertina –e nemmeno se ne riproduce il contenuto.

Il motivo, pertanto, deve essere respinto.

4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive europee 362/75, 363/75 e 76/82, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per motivazione apparente.

Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello avrebbe fatto decorrere la prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999.

Nel caso specifico, infatti, il ricorrente cominciò il suo corso di specializzazione nel 1981, per cui la sussistenza del suo diritto alla remunerazione, stante la contrarietà della giurisprudenza di legittimità, sarebbe stata riconosciuta solo a seguito della sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia UE;ne consegue che, non sussistendo il diritto, neppure poteva decorrere la prescrizione.

5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive europee 362/75, 363/75 e 76/82, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per motivazione apparente.

Si ribadiscono in questo motivo le considerazioni del motivo precedente in ordine al decorso della prescrizione.

5.1. Il secondo e il terzo motivo devono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la questione della fissazione della data di exordium praescriptionis.

Essi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., posto che esiste in argomento una fermissima giurisprudenza di questa Corte.

È stato affermato in innumerevoli decisioni, infatti, che, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250).

Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.

Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi.

6. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 3, 10, 11 e 117 Cost., delle direttive europee 362/75, 363/75 e 76/82, degli artt. 1173, 1183, 1218 e 2935 cod. civ. e degli artt. 164, 291 e 297 del Trattato CEE.

Il motivo sostiene che la sentenza impugnata sarebbe ingiusta anche «nella parte in cui ha ammesso la possibilità per lo Stato membro di eccepire la scadenza del termine di prescrizione» in relazione alla domanda di un privato contro lo Stato per la tutela di un diritto che quest’ultimo non ha correttamente e tempestivamente riconosciuto.

La sentenza, cioè, avrebbe applicato una disciplina non pertinente e diversa da quella che regola la fattispecie in questione.

6.1. Il motivo non è fondato.

La Corte osserva che la censura – la quale è, in buona parte, ripetitiva di quelle contenute nei motivi secondo e terzo – si risolve nell’ulteriore tentativo di fissare la data di esordio della prescrizione in un momento di molto successivo rispetto a quello stabilito dalla suindicata giurisprudenza.

È francamente del tutto priva di fondamento la tesi secondo cui lo Stato non potrebbe eccepire il decorso della prescrizione trattandosi di diritti derivanti da direttive europee non correttamente trasposte.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, ha ricostruito la vicenda affermando che l’adempimento da parte dello Stato fu tardivo, ma che comunque gli interessati hanno avuto a disposizione dieci anni decorrenti dalla data nella quale fu chiaro che non vi sarebbe stato un adempimento ulteriore.

Il che vuol dire che, decorso tale periodo, certamente la prescrizione del diritto poteva ben essere eccepita.

7. In conclusione, riuniti i ricorsi, è accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], mentre è rigettato quello del dott. [OSCURATO:PERSONA] contro la stessa sentenza.

La pronuncia della Corte d’appello è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla stessa Corte d’appello di Messina, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello attenendosi alle indicazioni della presente decisione e liquidando anche le spese del presente giudizio di legittimità e del precedente giudizio di appello.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA], per il quale invece la vicenda processuale si chiude, è condannato alle spese del giudizio di legittimità, attesa la sua soccombenza.

Sussistono, inoltre, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente dott. [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità e di quello di appello; rigetta il ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24879/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliat a presso l’indirizzoPEC indicato da l difensor e -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- nonché sul ricorso successivo iscritto al n. 2545/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliat o presso l’indirizzoPEC indicato da l difensor e [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24879/2022 Cron. Rep. C.C. 21/11/2025 C.C. 14/4/2022 -ricorrente successivo - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa come sopra -resistente solo costituita - entrambi avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MESSINA n. 254/2022depositata il 21/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero del lavoro e l’Università degli studi di Messina, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici dal 1983-1984 al 1988; ovvero, che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive europee in tema di medici specializzandi. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione quanto ai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre la accolse quanto alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], condannando la parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 55.519,10 (pari a quella di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso). 2. La sentenza è stata impugnata in via principale dai medici soccombenti e in via incidentale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 21 aprile 2022, dichiarata la contumacia della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato entrambi gli appelli, regolando le spese di lite. 2.1. In ordine all’appello principale la Corte territoriale – dopo aver ricostruito le principali tappe normative relative all’attuazione delle direttive comunitarie riguardanti la remunerazione dei medici specializzandi – ha dichiarato di aderire alla giurisprudenza di legittimità secondo cui con l’entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (27 ottobre 1999) ha avuto inizio il decorso della prescrizione decennale per i medici che avessero proposto domanda negli stessi termini del giudizio odierno. Ne conseguiva che la prescrizione era pacificamente decorsa per la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che non aveva compiuto alcun atto interruttivo nel decennio successivo alla data del 27 ottobre 1999. Quanto al dott. [OSCURATO:PERSONA], invece, risultava che lo stesso aveva inviato al MIUR, in data 26 giugno 2000, un’istanza volta ad ottenere il rilascio della borsa di studio, lettera che era stata ricevuta il successivo 14 ottobre 2000; e il Ministero aveva risposto (in senso negativo) con la nota protocollata n. 7878 del 10 maggio 2004. Pertanto, essendo stato il giudizio introdotto con citazione notificata l’11 giugno 2010, la prescrizione non poteva ritenersi decorsa. Ciò nonostante, la domanda del dott. [OSCURATO:PERSONA] doveva ugualmente essere rigettata, perché egli aveva agito per ottenere la remunerazione di due diversi corsi di specializzazione, l’uno in medicina interna e l’altro in allergologia. Dalla lettera di risposta del Ministero, però, non emergeva per quale delle due egli avesse chiesto il riconoscimento della remunerazione; ne conseguiva che, in mancanza della produzione in atti dell’istanza suindicata , rimanendo incerto un dato fondamentale e riferendosi la lettera di risposta del MIUR ad una specializzazione, la Corte messinese ha affermato che l’atto di interruzione della prescrizione aveva una valenza solo astratta, ma che in concreto nulla poteva essere riconosciuto all’appellante. 2.2. In riferimento, invece, all’appello incidentale della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello l’ha dichiarato non fondato, richiamando la sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia UE e sostenendo che da essa si ricava il principio per cui la remunerazione in favore dei medici specializzandi doveva essere liquidata in misura almeno pari a quella indicata dalla legge di recepimento delle direttive (d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257); per cui correttamente il Tribunale aveva liquidato in favore dell’interessata la somma di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Messina propongono separati ricorsi la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto affidato ad un solo motivo (r.g. n. 24879 del 2022) e il dottor [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi (r.g. n. 28545 del 2022). La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede, mentre in relazione al ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] la Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato un mero atto di costituzione. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte osserva, preliminarmente, che deve procedersi alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., posto che entrambi hanno ad oggetto la stessa sentenza. Con separata ordinanza, emessa all’esito dell’odierna adunanza, il ricorso successivo iscritto al n.r.g. 28545-2022 è stato riunito al ricorso n.r.g. 24879-22. Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, delle direttive europee 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, dell’art. 117 Cost., nonché degli artt. 1218, 1224 e 2697 cod. civ. e dell’art. 345 del codice di rito. Richiamati i passaggi di rilievo della motivazione della sentenza in esame, la parte ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel riconoscere alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso, perché avrebbe invece dovuto liquidarle la minore somma di euro 6.713,93 per ciascun anno, risultante dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come da pacifica giurisprudenza di legittimità. 2.1. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, recependo e dando la massima autorevolezza ad un orientamento che già si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991- 1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così la sentenza 27 novembre 2018, n. 30469). Questa giurisprudenza è ormai fermissima e non sussistono ragioni per discostarsene. La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo liquidato in favore della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la somma la somma di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso, anziché la minore di euro 6.713,94, come previsto dall’art. 11 suindicato. È appena il caso di rilevare, ad abundantiam, che fantasiosamente la sentenza impugnata ha attribuito alla CGUE l’affermazione secondo cui il risarcimento dovrebbeessere liquidato secondo i criteri di cui al d.lgs. n. 257 del 1991. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione alla parte riguardante la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione personale, affinché decida il merito dell’appello facendo applicazione del principio di diritto suindicato. Ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 e 2944 cod. civ., dell’art. 24 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive europee 362/75, 363/75 e 76/82, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e degli artt. 112 e 115 del codice di rito. Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata non può essere condivisa, perché ai fini dell’interruzione della prescrizione è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, che sia tale da rendere edotto il debitore della volontà del creditore di far valere il proprio diritto. Il Ministero, d’altra parte, ha riscontrato la lettera del ricorrente, riconoscendo il debito. Nel caso di specie, come risulta dal contenuto dell’istanza di sollecito, che il ricorrente trascrive nel corpo della censura, risulterebbe in modo evidente che egli aveva chiesto la corresponsione della borsa di studio per il corso di specializzazione in medicina interna (cinque anni decorrenti dall’anno accademico 1981-1982). Ne consegue che la domanda non poteva essere rigettata, non essendo generica. 3.1. Il motivo non è fondato. Il ricorrente muove da una premessa in diritto che è corretta, ma non si confronta, poi, con la motivazione resa dalla Corte d’appello, sicché il suo ragionamento non è sufficiente a far accogliere il ricorso. Egli osserva, infatti – e questo rilievo è condivisibile – che ai fini dell’interruzione della prescrizione è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa «che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto». La correttezza di questo principio, però, esige una precisazione. L’atto di interruzione della prescrizione, infatti, non può limitarsi ad affermare in termini vaghi di aver avanzato un’istanza di sollecito per la corresponsione, nello specifico, dell’adeguata remunerazione, ma deve chiarire di averla inoltrata consentendo al destinatario di comprendere in modo chiaro quale sia la pretesa. E poiché, nella specie, il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito due specializzazioni, era evidentemente suo onere manifestare chiaramente la propria pretesa, senza rimanere nel vago. Oltre a ciò, il motivo di ricorso non tiene nella dovuta considerazione il fatto che la Corte di merito, con un accertamento di fatto, ha affermato che l’istanza di sollecito non era stata prodotta nel giudizio di primo grado e nessuna indicazione più precisa era contenuta nell’atto di appello. La Corte messinese ha spiegato, come si è detto, che la nota di risposta del Ministero a tale istanza faceva riferimento ad una scuola di specializzazione medica, senza indicazioni ulteriori. Ne consegue che, a fronte di tale ricostruzione in fatto, rimane insuperata la circostanza che la richiesta di remunerazione non era stata prodotta in sede di merito e il fatto che oggi ne venga riprodotto il contenuto in seno al ricorso non modifica in alcun modo i termini del problema. Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto non utile l’atto interruttivo della prescrizione a manifestare una precisa volontà di esercizio del diritto. Si deve, d’altro canto, rilevare che l’atto di citazione introduttivo, che è stato prodotto in questa sede, indicava come prodotta la lettera di cui trattasi, ma essa non figura tra le produzioni ad esso allegato – come ha rilevato la Corte mamertina –e nemmeno se ne riproduce il contenuto. Il motivo, pertanto, deve essere respinto. 4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive europee 362/75, 363/75 e 76/82, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per motivazione apparente. Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello avrebbe fatto decorrere la prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999. Nel caso specifico, infatti, il ricorrente cominciò il suo corso di specializzazione nel 1981, per cui la sussistenza del suo diritto alla remunerazione, stante la contrarietà della giurisprudenza di legittimità, sarebbe stata riconosciuta solo a seguito della sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia UE;ne consegue che, non sussistendo il diritto, neppure poteva decorrere la prescrizione. 5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive europee 362/75, 363/75 e 76/82, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per motivazione apparente. Si ribadiscono in questo motivo le considerazioni del motivo precedente in ordine al decorso della prescrizione. 5.1. Il secondo e il terzo motivo devono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la questione della fissazione della data di exordium praescriptionis. Essi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., posto che esiste in argomento una fermissima giurisprudenza di questa Corte. È stato affermato in innumerevoli decisioni, infatti, che, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250). Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi. 6. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 3, 10, 11 e 117 Cost., delle direttive europee 362/75, 363/75 e 76/82, degli artt. 1173, 1183, 1218 e 2935 cod. civ. e degli artt. 164, 291 e 297 del Trattato CEE. Il motivo sostiene che la sentenza impugnata sarebbe ingiusta anche «nella parte in cui ha ammesso la possibilità per lo Stato membro di eccepire la scadenza del termine di prescrizione» in relazione alla domanda di un privato contro lo Stato per la tutela di un diritto che quest’ultimo non ha correttamente e tempestivamente riconosciuto. La sentenza, cioè, avrebbe applicato una disciplina non pertinente e diversa da quella che regola la fattispecie in questione. 6.1. Il motivo non è fondato. La Corte osserva che la censura – la quale è, in buona parte, ripetitiva di quelle contenute nei motivi secondo e terzo – si risolve nell’ulteriore tentativo di fissare la data di esordio della prescrizione in un momento di molto successivo rispetto a quello stabilito dalla suindicata giurisprudenza. È francamente del tutto priva di fondamento la tesi secondo cui lo Stato non potrebbe eccepire il decorso della prescrizione trattandosi di diritti derivanti da direttive europee non correttamente trasposte. La giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, ha ricostruito la vicenda affermando che l’adempimento da parte dello Stato fu tardivo, ma che comunque gli interessati hanno avuto a disposizione dieci anni decorrenti dalla data nella quale fu chiaro che non vi sarebbe stato un adempimento ulteriore. Il che vuol dire che, decorso tale periodo, certamente la prescrizione del diritto poteva ben essere eccepita. 7. In conclusione, riuniti i ricorsi, è accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], mentre è rigettato quello del dott. [OSCURATO:PERSONA] contro la stessa sentenza. La pronuncia della Corte d’appello è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla stessa Corte d’appello di Messina, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello attenendosi alle indicazioni della presente decisione e liquidando anche le spese del presente giudizio di legittimità e del precedente giudizio di appello. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], per il quale invece la vicenda processuale si chiude, è condannato alle spese del giudizio di legittimità, attesa la sua soccombenza. Sussistono, inoltre, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente dott. [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità e di quello di appello; rigetta il ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 mag
Sentenza Cassazione n. 33782/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris