CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 gennaio 2000
Cassazione n. 35446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 02/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, in data 2 novembre 2021, aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto in data 8 settembre 2021. 2. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di impugnazione ex art. 606 lett. comma 1, lettera c) cod. proc. pen., la violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 125 cod. proc. pen. Assume che la motivazione è da ritenere meramente apparente nella parte in cui era stata affermaa riconducibilità al ricorrente dei beni sottoposti a sequestro esclusivamente in considerazione del rinvenimento di imballaggi di farmaci privi di fustelle all'interno di un locale nella disponibilità del Celentano. Deduce che il tribunale non aveva tenuto in considerazione che il ricorrente aveva preso in locazione il deposito da una sola settimana e che, anche in precedenza, detto immobile era utilizzato per il deposito di prodotti farmaceutici dalla «[OSCURATO:PERSONA]» e che i giudici di merito avevano erroneamente affermato che la difesa non aveva fornito elementi a discarico, non prendendo in esame le dichiarazioni dalla direttrice tecnica della farmacia in ordine all'estraneità di quanto rivenuto rispetto all'attività della società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui il Celentano era amministratore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge". Infatti in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.3. Ciò doverosamente premesso deve essere evidenziato che il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero si presenta compiutamente motivato nei limiti di quanto necessario e sufficiente ad individuare il bene da ricercare e da sottoporre a sequestro in relazione alle esigenze probatorie. Per altro verso occorre sottolineare che i giudici del riesame hanno, a loro volta, motivato sulla legittimità del provvedimento impugnato evidenziando come il compendio investigativo acquisito non poneva dubbi sulla configurabililà del reato di cui all'ari.640 c.p.. ancorché in forma tentata, in ragione del rinvenimento nel deposito della farmacia gestita da Celentano di confezioni di medicinali a carico del [OSCURATO:PERSONA], privare del bollino autoadesivo (la cosiddetta fustella), che avrebbe dovuto essere rimosso in presenza del paziente all'atto delia spedizione o della vendila del medicinale e dietro presentazione della relativa ricetta medica su apposito modello del [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 secondo comma, del decreto legislativo 502/1992. Va del resto rilevato che per l'adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto, in quanto, trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e la sussistenza di una relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione quando il sequestro cade sul corpo di reato, cioè sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (nel caso di specie, si trattava del sequestro di un quantitativo di novellame). (Sez. 3, Sentenza n. 19766 del 25/02/2003 Cc. (dep. 29/04/2003) Rv. 224882 - 01 Occorre, poi, considerare che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. (Sez. 2, Sentenza n. 25320 del 05/05/2016 Cc. (dep. 17/06/2016) Rv. 267007 - 01 Tutte le censure formulate - basate sulla asserita omessa valutazione della sussistenza di elementi idonei a comprovare la totale estraneità ai fatti del ricorrente - non valgono ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato in seno ai quale, con una motivazione tutt' altro che carente ovvero meramente apparente, i giudici del riesame hanno pure chiarito che le emergenze investigative deponevano nel senso della riconducibilità delle res sequestrate all'odierno indagato e come l'acquisizione al procedimento del materiale documentale, comunque trovato nella disponibilità del Celentano, era certamente funzionale all'acquisizione di elementi di prova del reato di truffa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] - ancorché ravvisatole in forma tentata - mediante l'espletamento di indagini presso gli uffici sanitari volte ad accertare l'impiego dei bollini mancanti dalle confezioni dei farmaci rinvenuti presso il deposito dei Celentano e la riscossione dei relativi importi. 5. Sulla scorta delle complessive emergenze del procedimento de quo, dunque, la decisione impugnata non si presta ad alcuna censura e l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc. pen., per manifesta infondatezza delle censure proposte: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 codice di rito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen