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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 marzo 2021

Cassazione n. 35383/2022

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n. 23721/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] Faravelli22 - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1 248 /202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 15 marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:1. la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condannato il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al riconoscimento dell’indennità di agente unico per le giornate di lavoro effettuate dal giorno 29.12.2014 al 31.01.2017 per il numero di turni di effettivo utilizzo in tali mansioni;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, che aveva giustificato il rigetto della domanda con la riorganizzazione del servizio trasporti in virtù dell’entrata in vigore dei nuovi accordi sindacali del 2010 e del 2011, ha richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, l’indennità di agente unico «remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove – ipotesi – siano mutate le condizioni economiche aziendali», precisando che « l’attività collaterale di carico e scarico invocata dalla società sarebbe del tutto inconferente non avendo l’attribuzione al ricorrente anche di tale mansione aggiuntiva comportato alcuna modificazione della sua precedente attività di agente unico (addetto alla guida del mezzo e al servizio di messaggeria)», attività pacificamente svolta sino alla data indicata in ricorso, sicché era onere del datore di lavoro fornire la prova in ordine al fatto che il dipendente, che era tenuto originariamente ad espletare, in aggiunta ai compiti di autista, anche quelli in precedenza svolti da altro dipendente che, viaggiando sullo stesso automezzo, era incaricato della consegna e ritiro degli effetti postali (il cd. messaggere), abbia smesso di svolgere tali attività in concreto;3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazionearticolando quattro motivi di censura;

4. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

6. la società ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 416 e 420, comma 5, c od. proc. civ. , in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di prendere in considerazione le specifiche richieste istruttorie formulate fin dal primo grado di giudizio e reiterate in appello in ordine alla nuova organizzazione dei trasporti in esito agli accordi aziendali del 2010 e del 2011, in base ai quali l’attività di carico e scarico di oggetti postali veniva ricompresa nell’ordinaria attività di “operatore trasporti”, retribuita come da previsione del c.c.n.l.;

2. con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che fosse onere del datore di lavoro provare i propri assunti mentre spettava al lavoratore l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità;

3. con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c od. civ. in relazione all’interpretazione dell’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’accordo regionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del successivo verbale di incontro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla riorganizzazione del servizio di trasporto e superamento della precedente configurazione, che aveva dato luogo all’indennità in questione;

4. con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 cod. civ., dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 36 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3, c od. proc. civ. , per avere la Corte d’appello erroneamente applicato il principio di irriducibilità della retribuzione senza considerare la specifica riorganizzazione del servizio conseguente agli accordi aziendali del 2010 e del 2011;

5. il terzo ed il quarto motivo – da esaminare prioritariamente nell’ordine logico delle questioni e valutabili congiuntamente , in quanto entrambi intesi a censurare il perdurante riconoscimento dell’indennità nonostante la riorganizzazione del servizio di trasporto conseguente agli accordi aziendali del 2010 e del 2011 – sono infondati, atteso che il giudice d’appello si è conformatoal consolidato orientamento espresso da questa Corte (cfr., di recente, Cass. Sez. 6- L, 03/05/2022, n. 13896 e precedenti ivi citati, fra cui in particolare Cass. 6-L, 06/02/2018, n. 2790 e Cass. 6 - L, 09/07/2018, n. 18031, allacui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.);

6. infatti, secondo il richiamato indirizzo, « l ’ indennità in questione remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista,sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenzadi concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto menoabolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizionieconomiche aziendali; è stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro dall ’ obbligo di retribuzione ex art. 2099 cod. civ., il cui ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all'importo già previsto dalcontratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass.

SS.UU. n. 11325 del 2005); che non sarebbe, invero, plausibile configurare taleindennità sganciandola da un’attività lavorativa effettivamente prestata, poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto diun'obbligazione corrispettiva in elargizione graziosa; che va richiamato il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall'art. 2103 cod. civ. e 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l’espletamento di compiti aggiuntivi (cfr., per tutte, Cass. n. 6046 del 2000), sicché è stato ritenuto che l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l’importo dell’indennità in questione fasì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore accordomodificativo od abolitivo), l’indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datoredi lavoro ne abbia disdetto l’accordo istitutivo (cfr. anche Cass. n. 6274 del 2010; Cass. n. 17937 del 2011)».

In particolare, con riguardo al periodo successivo all’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed al successivo verbale di incontro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in baseai quali l’attività di carico e scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell’ordinaria attività di “operatore trasporti”, la giurisprudenza già sopra richiamata, «per respingere le doglianze della società, ha ribadito il principio della irriducibilità della retribuzione affermato proprio con riguardo all’indennità di agente unico ed ha ritenuto infondata la tesi della società secondo cui gli accordi collettividel 2010 e 2011 avrebbero comportato un decisivo cambiamento della precedente organizzazione del lavoro da significare una implicita ed assoluta abrogazione delle precedenti determinazioni patrizie; ha soggiunto che la posizione meramente contrappositiva assunta dalla società - secondo cui con i nuovi accordi la figura dell ’ agente un ico sarebbe confluita in quella dell’operatore dei trasporti prevedente, oltreall’attività di autista, compiti solo collaterali di carico e scarico - non è supportata da elementi concreti per dimostrare che tali previsioni pattizie si fossero in effetti t radotte in modifiche organizzative tali da giustificare il venir meno del diritto alla corresponsione di una indennità che, per il sopra indicato principio della irriducibilità della retribuzione, era destinata ad essere conservata; ha argomentato che le d ifferenti letture dei verbali di incontro e degli accordi regionalisottoscritti al fine di implementare il nuovo modello organizzativo e la stessa individuazione delle attività collaterali da assegnare al personaleaddetto ai trasporti scivolano sul pianodell’apprezzamento di merito e che non torna utile il richiamo ai precedenti di questa Corte costituitida Cass. nn. 3183, 3381, 3474 del 2017 (ancora attualmente richiamatiin memoria da [OSCURATO:PERSONA]) atteso che in essi, pur dandosi atto degliinterventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura dell ’ agente unico all ’ interno dell’area operativa, si fanno proprio salve leipotesi in cui per altra via rilevi il principio della irriducibilità dellaretribuzione»;

7. non si ravvisano motivi per discostarsi da tale consolidato orientamento, che ha esaminato espressamente i precedenti citati dalla società a sostegno della propria tesi per esclude re la configurabilità di un contrasto per i motivi ivi indicati, condivisi dal Collegio, superandosi in tal modo la necessità di un ’eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite, sollecitata nella memoria di parte ricorrente;

8. in base al consolidato indirizzo sopra richiamato e riportato, risulta infondato anche il primo motivo, in quanto – in disparte ogni profilo sull’ammissibilità dello stesso, nei termini in cui è stato formulato – non è configurabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per la mancanza di concludenza, già in tesi, dell e allegazioni e relative istanze istruttorie formulate dalla società in ordine all a riorganizzazione del servizio, volte a sostenere che « l’attività di carico/scarico di oggetti postali - ovvero quella prestazione che, per effetto degli accordi sindacali del 1996, rientrava nell’attività demandata all’[OSCURATO:PERSONA] - a far data dal mese di gennaio 2011 è inclusa e ricompresa nell’attività dell’operatore trasporti e, dunque, nell’attività svolta dai lavoratori» (memoria, p.3), sicché non poteva essere qualificata come « attività “aggiuntiva” demandata al dipendente meritevole di essere retributiva con una “indennità incentivante”», considerato che l’impianto argomentativo posto a base del citato indirizzo si incentra proprio su lla natura retributiva dell’indennità e sul conseguente principio di irriducibilità della retribuzione a fronte della sostanziale identità delle mansioni svolte pur nella nuova qualificazione come mansioni di competenza ordinaria e non aggiuntive; pertanto, non è censurabile la sentenza impugnata laddove, nell’aderire all’orientamento di questa Corte , ha (implicitamente) disatteso le richieste istruttorie in quanto non dirimenti nel senso sopra indicato, non ravvisandosi, in tale ultimo senso, neppure la denunciata violazione di legge;

9. ad analogo giudizio di infondatezza occorre pervenire in ordine al secondo motivo, considerato che, proprio nell’ottica della costante interpretazione resa da questa Corte e mutuata dal giudice di merito, l’onere dellaprova in ordine alla sostanziale diversità del servizio e d alla cessazione dello svolgimento delle mansioni pacificamente svolte dal dipendente e che avevano dato luogo al riconoscimento dell’indennità in questioneincombeva sul datore di lavoro, sicché non ricorre la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., che si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni(fra molte, Cass. Sez. 6 - 3, 23/10/2018, n. 26769);

10. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna – secondo la regola della soccombenza – della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e con distrazione;

11. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 23721/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] Faravelli22 - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1 248 /202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 15 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condannato il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al riconoscimento dell’indennità di agente unico per le giornate di lavoro effettuate dal giorno 29.12.2014 al 31.01.2017 per il numero di turni di effettivo utilizzo in tali mansioni; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, che aveva giustificato il rigetto della domanda con la riorganizzazione del servizio trasporti in virtù dell’entrata in vigore dei nuovi accordi sindacali del 2010 e del 2011, ha richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, l’indennità di agente unico «remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove – ipotesi – siano mutate le condizioni economiche aziendali», precisando che « l’attività collaterale di carico e scarico invocata dalla società sarebbe del tutto inconferente non avendo l’attribuzione al ricorrente anche di tale mansione aggiuntiva comportato alcuna modificazione della sua precedente attività di agente unico (addetto alla guida del mezzo e al servizio di messaggeria)», attività pacificamente svolta sino alla data indicata in ricorso, sicché era onere del datore di lavoro fornire la prova in ordine al fatto che il dipendente, che era tenuto originariamente ad espletare, in aggiunta ai compiti di autista, anche quelli in precedenza svolti da altro dipendente che, viaggiando sullo stesso automezzo, era incaricato della consegna e ritiro degli effetti postali (il cd. messaggere), abbia smesso di svolgere tali attività in concreto;3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazionearticolando quattro motivi di censura; 4. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6. la società ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 416 e 420, comma 5, c od. proc. civ. , in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di prendere in considerazione le specifiche richieste istruttorie formulate fin dal primo grado di giudizio e reiterate in appello in ordine alla nuova organizzazione dei trasporti in esito agli accordi aziendali del 2010 e del 2011, in base ai quali l’attività di carico e scarico di oggetti postali veniva ricompresa nell’ordinaria attività di “operatore trasporti”, retribuita come da previsione del c.c.n.l.; 2. con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che fosse onere del datore di lavoro provare i propri assunti mentre spettava al lavoratore l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità; 3. con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c od. civ. in relazione all’interpretazione dell’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’accordo regionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del successivo verbale di incontro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla riorganizzazione del servizio di trasporto e superamento della precedente configurazione, che aveva dato luogo all’indennità in questione; 4. con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 cod. civ., dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 36 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3, c od. proc. civ. , per avere la Corte d’appello erroneamente applicato il principio di irriducibilità della retribuzione senza considerare la specifica riorganizzazione del servizio conseguente agli accordi aziendali del 2010 e del 2011; 5. il terzo ed il quarto motivo – da esaminare prioritariamente nell’ordine logico delle questioni e valutabili congiuntamente , in quanto entrambi intesi a censurare il perdurante riconoscimento dell’indennità nonostante la riorganizzazione del servizio di trasporto conseguente agli accordi aziendali del 2010 e del 2011 – sono infondati, atteso che il giudice d’appello si è conformatoal consolidato orientamento espresso da questa Corte (cfr., di recente, Cass. Sez. 6- L, 03/05/2022, n. 13896 e precedenti ivi citati, fra cui in particolare Cass. 6-L, 06/02/2018, n. 2790 e Cass. 6 - L, 09/07/2018, n. 18031, allacui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.); 6. infatti, secondo il richiamato indirizzo, « l ’ indennità in questione remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista,sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenzadi concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto menoabolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizionieconomiche aziendali; è stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro dall ’ obbligo di retribuzione ex art. 2099 cod. civ., il cui ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all'importo già previsto dalcontratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass. SS.UU. n. 11325 del 2005); che non sarebbe, invero, plausibile configurare taleindennità sganciandola da un’attività lavorativa effettivamente prestata, poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto diun'obbligazione corrispettiva in elargizione graziosa; che va richiamato il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall'art. 2103 cod. civ. e 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l’espletamento di compiti aggiuntivi (cfr., per tutte, Cass. n. 6046 del 2000), sicché è stato ritenuto che l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l’importo dell’indennità in questione fasì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore accordomodificativo od abolitivo), l’indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datoredi lavoro ne abbia disdetto l’accordo istitutivo (cfr. anche Cass. n. 6274 del 2010; Cass. n. 17937 del 2011)». In particolare, con riguardo al periodo successivo all’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed al successivo verbale di incontro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in baseai quali l’attività di carico e scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell’ordinaria attività di “operatore trasporti”, la giurisprudenza già sopra richiamata, «per respingere le doglianze della società, ha ribadito il principio della irriducibilità della retribuzione affermato proprio con riguardo all’indennità di agente unico ed ha ritenuto infondata la tesi della società secondo cui gli accordi collettividel 2010 e 2011 avrebbero comportato un decisivo cambiamento della precedente organizzazione del lavoro da significare una implicita ed assoluta abrogazione delle precedenti determinazioni patrizie; ha soggiunto che la posizione meramente contrappositiva assunta dalla società - secondo cui con i nuovi accordi la figura dell ’ agente un ico sarebbe confluita in quella dell’operatore dei trasporti prevedente, oltreall’attività di autista, compiti solo collaterali di carico e scarico - non è supportata da elementi concreti per dimostrare che tali previsioni pattizie si fossero in effetti t radotte in modifiche organizzative tali da giustificare il venir meno del diritto alla corresponsione di una indennità che, per il sopra indicato principio della irriducibilità della retribuzione, era destinata ad essere conservata; ha argomentato che le d ifferenti letture dei verbali di incontro e degli accordi regionalisottoscritti al fine di implementare il nuovo modello organizzativo e la stessa individuazione delle attività collaterali da assegnare al personaleaddetto ai trasporti scivolano sul pianodell’apprezzamento di merito e che non torna utile il richiamo ai precedenti di questa Corte costituitida Cass. nn. 3183, 3381, 3474 del 2017 (ancora attualmente richiamatiin memoria da [OSCURATO:PERSONA]) atteso che in essi, pur dandosi atto degliinterventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura dell ’ agente unico all ’ interno dell’area operativa, si fanno proprio salve leipotesi in cui per altra via rilevi il principio della irriducibilità dellaretribuzione»; 7. non si ravvisano motivi per discostarsi da tale consolidato orientamento, che ha esaminato espressamente i precedenti citati dalla società a sostegno della propria tesi per esclude re la configurabilità di un contrasto per i motivi ivi indicati, condivisi dal Collegio, superandosi in tal modo la necessità di un ’eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite, sollecitata nella memoria di parte ricorrente; 8. in base al consolidato indirizzo sopra richiamato e riportato, risulta infondato anche il primo motivo, in quanto – in disparte ogni profilo sull’ammissibilità dello stesso, nei termini in cui è stato formulato – non è configurabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per la mancanza di concludenza, già in tesi, dell e allegazioni e relative istanze istruttorie formulate dalla società in ordine all a riorganizzazione del servizio, volte a sostenere che « l’attività di carico/scarico di oggetti postali - ovvero quella prestazione che, per effetto degli accordi sindacali del 1996, rientrava nell’attività demandata all’[OSCURATO:PERSONA] - a far data dal mese di gennaio 2011 è inclusa e ricompresa nell’attività dell’operatore trasporti e, dunque, nell’attività svolta dai lavoratori» (memoria, p.3), sicché non poteva essere qualificata come « attività “aggiuntiva” demandata al dipendente meritevole di essere retributiva con una “indennità incentivante”», considerato che l’impianto argomentativo posto a base del citato indirizzo si incentra proprio su lla natura retributiva dell’indennità e sul conseguente principio di irriducibilità della retribuzione a fronte della sostanziale identità delle mansioni svolte pur nella nuova qualificazione come mansioni di competenza ordinaria e non aggiuntive; pertanto, non è censurabile la sentenza impugnata laddove, nell’aderire all’orientamento di questa Corte , ha (implicitamente) disatteso le richieste istruttorie in quanto non dirimenti nel senso sopra indicato, non ravvisandosi, in tale ultimo senso, neppure la denunciata violazione di legge; 9. ad analogo giudizio di infondatezza occorre pervenire in ordine al secondo motivo, considerato che, proprio nell’ottica della costante interpretazione resa da questa Corte e mutuata dal giudice di merito, l’onere dellaprova in ordine alla sostanziale diversità del servizio e d alla cessazione dello svolgimento delle mansioni pacificamente svolte dal dipendente e che avevano dato luogo al riconoscimento dell’indennità in questioneincombeva sul datore di lavoro, sicché non ricorre la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., che si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni(fra molte, Cass. Sez. 6 - 3, 23/10/2018, n. 26769); 10. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna – secondo la regola della soccombenza – della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e con distrazione; 11. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con