CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 42675/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Rotunno_avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato è manifestamente infondato, in quanto afferente a asseriti difetto, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, che ha sottolineato che l'esibizione del documento è stata successiva alla consumazione del reato, consistito nell'usare violenza nei confronti dei pubblici ufficiali al fine di impedire il compimento di un atto del loro ufficio); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M