CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2196-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ri A CORE 'f 11, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 1518/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02196 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 2196/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1518/2020, per quello che interessa in questa sede, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha compensato per metà le spese di lite e ha condannato l'INPS al pagamento della restante metà liquidata in euro 600,00 per il giudizio di primo grado e in euro 1.000,00 per il secondo grado: ciò sul presupposto che la vittoria ottenuta dal Picone, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo dei debiti e la nullità delle cartelle impugnate, si era concluso con una pronuncia di avvenuta prescrizione delle pretese creditorie senza che il diritto dell'INPS fosse stato mai negato. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico articolato motivo. Il solo INPS si è costituito senza svolgere attività difensiva; l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme relative alla liquidazione delle spese processuali nonché chiede una nuova quantificazione delle spese processuali di entrambi i giudizi secondo i valori medi del DM n. 55/2014. 2. Sostiene, in primo luogo, che le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92 cpc, ratione temporis vigente, per operare la compensazione sia pure parziale, non poteva essere rilevata nel fatto che la vittoria del ricorrente era stata dettata unicamente dalla dichiarazione di intervenuta prescrizione. 3. In secondo luogo, evidenzia che, in relazione al valore della controversia, si rientrava nello scaglione tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 per cui gli importi liquidati erano, sulla base delle voci indicate, inferiori ai valori minimi di legge. 4. Il motivo è fondato.RG 2196/2021 5. Questa Corte ha precisato che, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla I. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019). 6. Orbene, il concetto di gravi ed eccezionali ragioni è "elastico" nel senso che il legislatore lo ha previsto per adeguare la disciplina ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (Cass. n. 21157/2019). La individuazione delle suddette ragioni non è sottoposta al principio del giudicato interno né trova limiti in altre preclusioni processuali, essendo necessario unicamente che le stesse siano desumibili, se riferite a comportamenti delle parti, da dati processualmente acquisiti e non contestati nella loro essenza. 7. Tali ragioni, però, non possono essere ravvisate nel fatto che la pretesa sia stata ritenuta prescritta (cfr. Cass. n. 6059/2017) perché anche l'eccezione di prescrizione rientra nell'esercizio dell'art. 24 Cost. che, per il principio di causalità, giustifica la legittima instaurazione di un giudizio e, quindi, sarebbe illogico penalizzare, con le statuizioni sulle spese l'attore per il solo e mero fatto di avere ottenuto il riconoscimento della intervenuta prescrizione. 8. Relativamente a tale punto, pertanto, la gravata sentenza non è condivisibile. 9. Infine, anche le censure riguardanti la denunciata violazione dei minimi tariffari, con riguardo al valore della controversia, sono fondate avendo il ricorrente specificato analiticamente, con riguardo alle singole voci, la non congruità degli importi liquidati nella gravata sentenza rispetto a quelli previsti nel relativo scaglione di riferimento. 10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, 2 1A- RG 2196/2021 applicando i principi di diritto sopra esposti, e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese di lite anche del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità