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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 19800/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

36. R.G. 35413 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 54 - 633, 639 bis, 131 bis, 163 cod. pen. e artt. 194 comma 3 - 195 cod. proc. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolar modo, pag. 5 della sentenza impugnata, anche in relazione all'excursus delle notifiche degli atti processuali ai fini della prova della permanenza e la consequenziale inesistenza dello stato di necessità e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e della sospensione condizionale della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Non si ritiene di liquidare alcunché alla parte civile, che non ha apportato alcun contributo valido al processo, la memoria depositata essendo priva di motivi; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.

Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 36. R.G. 35413 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 54 - 633, 639 bis, 131 bis, 163 cod. pen. e artt. 194 comma 3 - 195 cod. proc. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolar modo, pag. 5 della sentenza impugnata, anche in relazione all'excursus delle notifiche degli atti processuali ai fini della prova della permanenza e la consequenziale inesistenza dello stato di necessità e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e della sospensione condizionale della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non si ritiene di liquidare alcunché alla parte civile, che non ha apportato alcun contributo valido al processo, la memoria depositata essendo priva di motivi; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19800/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris