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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 34503/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 7 marzo 2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro, ìn accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VALLONE, applicava nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di furto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2 e 61, n. 5, cod. pen. 2.

Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] VALLONE ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illogicità e la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza , in ordine al reato contestato.

Nel pervenire ad una revisione in peius del provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare, l'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata adeguatamente con le risultanze processuali, limitandosi a richiamare le argomentazioni svolte dal pubblico ministero a sostegno dell'appello.

Irragionevolmente avrebbe fondato la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla presenza dell'indagato nei pressi dell'esercizio commerciale ove si è verificato il furto ed in orario con esso compatibile, affermando che egli era il solo ad aver potuto commettere il reato.

In tal modo, l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che tale circostanza era stata sconfessata dal GIP, il quale aveva evidenziato che la telecamera che aveva ripreso l'indagato e il presunto complice non copriva né l'ingresso dell'esercizio commerciale, né il prosieguo della strada, dalla quale si poteva raggiungere il negozio provenendo in senso opposto e che pertanto non era possibile escludere che altre persone si fossero avvicinate ad esso.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il tempo in cui l'indagato e il complice avevano stazionato in prossimità del negozio, pari a tre minuti e trenta secondi, dei quali circa un minuto sarebbe stato impiegato per sottrarre la somma di 890 euro dalla cassa, era in realtà incompatibile con ì tempi per commettere il reato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l'inidoneità di altra misura meno afflittiva.

Il Tribunale non avrebbe considerato la giovanissima età e l'incensuratezza del VALLONE, né avrebbe indicato gli elementi su cui ha fondato il giudizio di proclività dal delitto dell'indagato.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, risultando sostanzialmente apodittica la valutazione di gravità indiziaria fondata esclusivamente sulla presenza dell'indagato in prossimità del luogo e in orario compatibile con il furto, senza tener conto delle argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine alle caratteristiche delle videoriprese, che non consentivano di escludere la presenza sul luogo di altri soggetti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.È preliminarmente opportuno ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), è chiamato a rilevare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

In particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v.

Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, n.m.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

Occorre, altresì, rilevare che l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto provvedimento costitutivo della limitazione della libertà personale, deve conformarsi, con riguardo alla motivazione sui presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e scelta della misura) alle stesse regole fissate nell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità.

3. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata risulta motivata in modo incongruente e carente.

Invero, il Tribunale del riesame, pur dando atto delle ragioni per le quali il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero in relazione al delitto di furto aggravato commesso ai danni dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", non si è con esse confrontata, pervenendo ad una conclusione opposta in ordine alla sussistenza dei gravi indizi sulla base di un ragionamento sostanzialmente apodittico.

Invero, secondo il Tribunale la gravità indiziaria emergerebbe: i) dalla accertata presenza dell'indagato (e del coindagato) in prossimità dell'esercizio commerciale ove si è verificato il furto; ii) dalla compatibilità dei tempi, tra tale presenza e la perpetrazione del furto, avvenuto nell'arco temporale in cui il negozio era chiuso; iii) dalla compatibilità del tempo in cui il ricorrente ha sostato nei pressi del locale con quello necessario a commettere il reato; iv) dalla circostanza che nel suddetto arco temporale le telecamere di sorveglianza non avevano ripreso nessun altro soggetto nei pressi dell'esercizio commerciale.

Tuttavia, nel valutare tali elementi, l'ordinanza impugnata non tiene conto del fatto che - come rilevato dal GIP - le telecamere di sorveglianza non riprendevano né la porta di ingresso del negozio ove era stato perpetrato il furto, né la parte di strada opposta da cui pure sarebbe stato possibile accedere al medesimo, sicché trascura del tutto la circostanza che dette riprese non consentivano di escludere in modo univoco che, nell'ampio arco temporale in cui il negozio era rimasto chiuso, altre persone fossero entrate nel negozio provenendo dalla parte di strada opposta a quella filmata dalle videocamere.

Inoltre, il Tribunale ha affermato in modo del tutto apodittico la compatibilità della tempistica dell'azione anche nel caso in cui il negozio fosse stato chiuso con la saracinesca, senza tuttavia verificare né considerare se e con quali modalità tale saracinesca fosse stata chiusa, senza tener conto che, secondo quanto emerso dagli atti (v. le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]), la porta del negozio risultava chiusa a chiave e senza confrontare tali elementi con il fatto che la permanenza dell'indagato nel negozio si era complessivamente protratta per un minuto.

4. Tali carenze motivazionali impongono l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro affinché provveda alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione provvisoria.

Le ulteriori deduzioni in punto di esigenze cautelari restano assorbite.

PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 7 marzo 2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro, ìn accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VALLONE, applicava nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di furto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2 e 61, n. 5, cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] VALLONE ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illogicità e la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza , in ordine al reato contestato. Nel pervenire ad una revisione in peius del provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare, l'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata adeguatamente con le risultanze processuali, limitandosi a richiamare le argomentazioni svolte dal pubblico ministero a sostegno dell'appello. Irragionevolmente avrebbe fondato la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla presenza dell'indagato nei pressi dell'esercizio commerciale ove si è verificato il furto ed in orario con esso compatibile, affermando che egli era il solo ad aver potuto commettere il reato. In tal modo, l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che tale circostanza era stata sconfessata dal GIP, il quale aveva evidenziato che la telecamera che aveva ripreso l'indagato e il presunto complice non copriva né l'ingresso dell'esercizio commerciale, né il prosieguo della strada, dalla quale si poteva raggiungere il negozio provenendo in senso opposto e che pertanto non era possibile escludere che altre persone si fossero avvicinate ad esso. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il tempo in cui l'indagato e il complice avevano stazionato in prossimità del negozio, pari a tre minuti e trenta secondi, dei quali circa un minuto sarebbe stato impiegato per sottrarre la somma di 890 euro dalla cassa, era in realtà incompatibile con ì tempi per commettere il reato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l'inidoneità di altra misura meno afflittiva. Il Tribunale non avrebbe considerato la giovanissima età e l'incensuratezza del VALLONE, né avrebbe indicato gli elementi su cui ha fondato il giudizio di proclività dal delitto dell'indagato. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, risultando sostanzialmente apodittica la valutazione di gravità indiziaria fondata esclusivamente sulla presenza dell'indagato in prossimità del luogo e in orario compatibile con il furto, senza tener conto delle argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine alle caratteristiche delle videoriprese, che non consentivano di escludere la presenza sul luogo di altri soggetti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.È preliminarmente opportuno ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), è chiamato a rilevare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, n.m.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). Occorre, altresì, rilevare che l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto provvedimento costitutivo della limitazione della libertà personale, deve conformarsi, con riguardo alla motivazione sui presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e scelta della misura) alle stesse regole fissate nell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità. 3. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata risulta motivata in modo incongruente e carente. Invero, il Tribunale del riesame, pur dando atto delle ragioni per le quali il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero in relazione al delitto di furto aggravato commesso ai danni dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", non si è con esse confrontata, pervenendo ad una conclusione opposta in ordine alla sussistenza dei gravi indizi sulla base di un ragionamento sostanzialmente apodittico. Invero, secondo il Tribunale la gravità indiziaria emergerebbe: i) dalla accertata presenza dell'indagato (e del coindagato) in prossimità dell'esercizio commerciale ove si è verificato il furto; ii) dalla compatibilità dei tempi, tra tale presenza e la perpetrazione del furto, avvenuto nell'arco temporale in cui il negozio era chiuso; iii) dalla compatibilità del tempo in cui il ricorrente ha sostato nei pressi del locale con quello necessario a commettere il reato; iv) dalla circostanza che nel suddetto arco temporale le telecamere di sorveglianza non avevano ripreso nessun altro soggetto nei pressi dell'esercizio commerciale. Tuttavia, nel valutare tali elementi, l'ordinanza impugnata non tiene conto del fatto che - come rilevato dal GIP - le telecamere di sorveglianza non riprendevano né la porta di ingresso del negozio ove era stato perpetrato il furto, né la parte di strada opposta da cui pure sarebbe stato possibile accedere al medesimo, sicché trascura del tutto la circostanza che dette riprese non consentivano di escludere in modo univoco che, nell'ampio arco temporale in cui il negozio era rimasto chiuso, altre persone fossero entrate nel negozio provenendo dalla parte di strada opposta a quella filmata dalle videocamere. Inoltre, il Tribunale ha affermato in modo del tutto apodittico la compatibilità della tempistica dell'azione anche nel caso in cui il negozio fosse stato chiuso con la saracinesca, senza tuttavia verificare né considerare se e con quali modalità tale saracinesca fosse stata chiusa, senza tener conto che, secondo quanto emerso dagli atti (v. le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]), la porta del negozio risultava chiusa a chiave e senza confrontare tali elementi con il fatto che la permanenza dell'indagato nel negozio si era complessivamente protratta per un minuto. 4. Tali carenze motivazionali impongono l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro affinché provveda alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione provvisoria. Le ulteriori deduzioni in punto di esigenze cautelari restano assorbite. PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesam
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