CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 23/10/2020, confermava la sentenza del 25/11/2019 del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 e 610 cod. pen. (capo B) e di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen. e di [OSCURATO:PERSONA] anche per reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. (capo A), di cui all'art. 629 cod. pen. (capi E e F), e di cui all'art. 628 cod. pen. (capo D). Considerato che, nel caso in esame, i ricorsi sono stati proposti personalmente dagli imputati in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come avvenuto nel caso di specie - la quale, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01); Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così